Common use of Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria Clause in Contracts

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso; - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL.

Appears in 4 contracts

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso; - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL.

Appears in 4 contracts

Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della del- la necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli ti- toli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale azien- dale di cui al successivo comma 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali azien- dali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggioviag- gio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento inter- vento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie declarato- rie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata re- golata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4, ai lavoratori la- voratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso capo- verso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamentedisgiunta- mente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione con- trattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente prece- dente lett. a), secondo capoverso; - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economicoeco- nomico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza efficien- za organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali azien- dali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo rin- novo del CCNL. 7. È fatto salvo quanto in materia di contrasto all’evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si atti- vano le previsioni di cui al presente accordo. 8. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla stipula del pre- sente accordo un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla legge 127/97 s.m.i. e al presente articolo.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - ­ l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - ­ le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - ­ le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso; - ­ le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 dell’AN27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4 comma4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 dell’AN27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4comma4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1commi1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 dell’A.N.7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso; - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 7. È fatto salvo quanto in materia di contrasto all’evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si attivano le previsioni di cui al presente accordo. 8. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla stipula del presente accordo un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla legge 127/97 s.m.i. e al presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Provvedimenti per il contrasto dell’evasione tariffaria. 1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell’evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l’indispensabile contrasto. 2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all’art. 2, lett. B) dell’AN 27 dell’AN27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i. Per l’operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4 comma4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 3. Oltre all’ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B), dell’AN 27 dell’AN27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell’evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo comma 4comma4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo comma 5. 4. Per realizzare le finalità di cui ai commi 1commi1, 2 e 3 che precedono: a) previo esame congiunto, ai sensi dell’art. 3, lett. c) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente comma 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l’esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all’art. 2, lett. b) dell’AN 7 dell’A.N.7 febbraio 1991 di rinnovo del CCNL; b) ai sensi dell’art. 3, lett. e) dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: - l’eventuale integrazione delle attività di cui al precedente comma 2, secondo capoverso, con attività di verifica; - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente comma 3; - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso; - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo comma 5. 5. In relazione all’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico: a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente comma 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione; b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente comma 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie. 6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente comma 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali. Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell’accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto. Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l’erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 7. È fatto salvo quanto in materia di contrasto all’evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si attivano le previsioni di cui al presente accordo. 8. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla stipula del presente accordo un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla legge 127/97 s.m.i. e al presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori