Common use of Provvista finanziaria Clause in Contracts

Provvista finanziaria. 1. La PARTE MUTUATARIA, con la sottoscrizione del contratto di mutuo, prende atto ed accetta che la provvista finanziaria necessaria per la messa a disposizione da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE del mutuo di cui al contratto di xxxxx è stata reperita anche attraverso il ricorso ad un finanziamento erogato a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE da parte del Council of Europe Developement Bank (di seguito, “CEB”) in forza del “Framework Loan Agreement” sottoscritto da CEB e dall’ISTITUTO FINANZIATORE in data 23 novembre 2018. 2. L’informativa relativa alla sottoscrizione del “Framework Loan Agreement” di cui al precedente comma 1 è reperibile sul seguente sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 3. Alla luce della presa d’atto di cui al precedente comma 1, la PARTE MUTUATARIA si obbliga espressamente a: a) utilizzare il mutuo unicamente per finanziare i costi relativi ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo identificati nel contratto di mutuo in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 (Oggetto durata e tasso di interesse del mutuo) del contratto di mutuo; b) porre in essere le procedure di selezione dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo e, se del caso, dei soggetti gestori dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile; c) rispettare tutte le norme applicabili in materia di protezione dell’ambiente nonché in materia di tutela del territorio e del paesaggio ivi incluso il protocollo “CEB’s Enviromental and Social Safeguards Policy”, adottato con la Risoluzione n. 15588/2018 del Consiglio Amministrativo di CEB; d) rispettare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta Sociale Europea e far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una violazione delle suddette convenzioni; e) far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una qualsiasi condotta che potrebbe determinare una violazione di una norma penale applicabile, in particolare, in materia di anticorruzione, di antiriciclaggio o di uso fraudolento del denaro; f) provvedere a manutenere, riparare e rinnovare l’impianto nel suo complesso ed i singoli cespiti facenti parte di quest’ultimo al fine di consentire e mantenere nel tempo il suo corretto e regolare utilizzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto), comma 1, del presente capitolato; g) anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 (Condizioni generali per l’erogazione del mutuo), comma 1, del presente capitolato, disporre o, se del caso, ottenere permessi, autorizzazioni e diritti, anche di natura reale, necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo; h) consentire o fare in modo che venga consentito ai delegati di CEB e/o ai soggetti incaricati dalla stessa di accedere all’impianto sportivo e/o al cantiere e/o agli altri luoghi dove siano costruite, montate, immagazzinate parti o beni sostanziali del progetto per svolgere verifiche di qualsiasi natura sui lavori finanziati ai sensi del contratto di mutuo fornendo altresì i dati e le informazioni che dovessero essere richiesti nonché l’assistenza necessaria al fine di consentire l’esecuzione delle suddette verifiche. 4. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte della PARTE MUTUATARIA di uno degli obblighi di cui al precedente comma 3 del presente articolo l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di valutare l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto) del presente capitolato.

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Provvista finanziaria. 1. La PARTE MUTUATARIA, con la sottoscrizione del contratto di mutuo, prende atto ed accetta che la provvista finanziaria necessaria per la messa a disposizione da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE del mutuo di cui al contratto di xxxxx mutuo è stata reperita anche (in tutto o in parte) attraverso il ricorso ad un finanziamento erogato a finanziamenti erogati a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE [ (i) da parte del Council of Europe Developement Bank (di seguito, “CEB”) in forza del “Framework Loan Agreement” sottoscritto da CEB e dall’ISTITUTO FINANZIATORE in data 23 novembre 2018] [e] [(ii) da parte della Banca europea per gli investimenti (“BEI”). 2. La BEI è l’istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione europea. Il prestito oggetto del presente contratto, che potrà godere di provvista fornita da un finanziamento BEI, dovrà in tale ipotesi rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI. 3. L’informativa relativa alla sottoscrizione del “Framework Loan Agreement” con CEB di cui al precedente comma 1 è reperibile sul seguente sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 34. Alla luce della presa d’atto di cui al precedente comma 1, la PARTE MUTUATARIA si obbliga espressamente a: a) utilizzare il mutuo unicamente per finanziare i costi relativi ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo identificati nel contratto di mutuo in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 (Oggetto durata e tasso di interesse del mutuo) del contratto di mutuo; b) porre in essere le procedure di selezione dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo e, se del caso, dei soggetti gestori dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge applicabileapplicabile e/o dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; c) rispettare tutte le norme nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di protezione dell’ambiente nonché in materia di tutela del territorio e del paesaggio ivi incluso il protocollo “CEB’s Enviromental and Social Safeguards Policy”, adottato con la Risoluzione n. 15588/2018 del Consiglio Amministrativo di CEB. La PARTE MUTUATARA dichiara altresì: (i) di essere in possesso, in connessione ai lavori relativi all’impianto sportivo/ bene culturale, di tutti i permessi e autorizzazioni previsti da qualsiasi legge, regolamento o altra normativa applicabile in materia di tutela e protezione dell’ambiente di derivazione nazionale, internazionale e/o comunitaria; e (ii) che, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso, nessuna controversia in materia ambientale è stata presentata o preannunciata alla medesima PARTE MUTUATARIA. La PARTE MUTUATARIA si obbliga a fornire direttamente all’ISTITUTO FINANZIATORE, su richiesta di quest’ultimo, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la conformità alla normativa in materia ambientale, che l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà trasmettere a BEI, su richiesta di quest'ultima; d) rispettare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta Sociale Europea e far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una violazione delle suddette convenzioni;; Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 e) far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una qualsiasi condotta che potrebbe determinare una violazione di una norma penale applicabile, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in materia di anticorruzione, di antiriciclaggio o di uso fraudolento del denaro. A tal fine, la PARTE MUTUATARA dichiara che, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso: (i) nessun procedimento o indagine è stata promossa o è pendente dinnanzi all’autorità giudiziaria nei confronti di qualsiasi dirigente e/o funzionario della PARTE MUTUATARIA in relazione a violazioni di norme penali direttamente connesse ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo; e che (ii) nessuno dei fondi investiti nella realizzazione dei lavori sono di provenienza illecita (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento delle attività terroristiche). La PARTE MUTUATARIA si obbliga altresì a dare notizia all’ISTITUTO FINANZIATORE e alla BEI, anche su richiesta dell’ISTITUTO FINANZIATORE, (a) della formale apertura di qualsiasi procedimento o indagine da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti di persone coinvolte nella realizzazione dell’impianto sportivo; e/o (b) di qualsiasi informazione relativa alla provenienza illecita di tali fondi di cui la PARTE MUTUATAIRA possa venire a conoscenza. f) adottare appropriate misure contro ciascun dirigente e/o funzionario della PARTE MUTUATARIA [esercitante competenze e/o funzioni di direzione nell’ambito dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo] che sia condannato da parte dell’autorità giudiziaria, con sentenza definitiva ed irrevocabile, per illeciti penali nell’esercizio [di tali/delle sue] competenze e funzioni e darne comunicazione all’ISTITUTO FINANZIATORE e alla BEI. In tal caso, la PARTE MUTUATARIA si impegna comunque a far sì che tale soggetto venga escluso da ogni attività afferente alla realizzazione dell’impianto sportivo; fg) provvedere a manutenere, riparare e rinnovare l’impianto nel suo complesso ed i singoli cespiti facenti parte di quest’ultimo al fine di consentire e mantenere nel tempo il suo corretto e regolare utilizzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto), comma 1, del presente capitolato; gh) anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 (Condizioni generali per l’erogazione del mutuo), comma 1, del presente capitolato, disporre o, se del caso, ottenere permessi, autorizzazioni e diritti, anche di natura reale, necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo; hi) consentire o fare in modo che venga consentito ai delegati di CEB e/o ai soggetti incaricati dalla stessa e/o alle persone designate dalla BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni ed enti dell’Unione europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione europea, di accedere all’impianto sportivo e/o al cantiere e/o agli altri luoghi dove siano costruite, montate, immagazzinate parti o beni sostanziali del progetto per svolgere verifiche di qualsiasi natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consultazione del personale addetto ai lavori nonché dei libri contabili e della documentazione relativa al progetto, anche mediante estrazione di copia) sui lavori finanziati ai sensi del contratto di mutuo fornendo altresì i dati e le informazioni che dovessero essere richiesti nonché l’assistenza necessaria al fine di consentire l’esecuzione delle suddette verifiche.; 4j) far sì che i lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo, nonché le opere ad esso afferenti e/o relative, formino oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua assicurazione conformemente alla legge e regolamenti applicabili; k) non godere, in relazione ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo, direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma, di altri finanziamenti da parte della BEI; l) custodire i libri e le altre scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di tutte le operazioni finanziarie e spese relative all’impianto sportivo; m) richiedere e/o effettuare tutte le erogazioni e/o pagamenti relativi ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del contratto di mutuo (luogo e modalità del pagamento); Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 5. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte della PARTE MUTUATARIA di uno degli obblighi di cui al precedente comma 3 4 del presente articolo l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di valutare l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto) del presente capitolato. 6. La PARTE MUTUATARIA prende atto e accetta che la BEI potrà essere obbligata a fornire informazioni relative alla PARTE MUTUATARIA e/o ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo conformemente a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea.

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Provvista finanziaria. 1. La PARTE MUTUATARIA, con la sottoscrizione del contratto di mutuo, prende atto ed accetta che la provvista finanziaria necessaria per la messa a disposizione da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE del mutuo di cui al contratto di xxxxx è stata reperita anche attraverso il ricorso ad un finanziamento erogato a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE provvista (i) da parte del Council of Europe Developement Bank (di seguito, “CEB”) in forza del “Framework Loan Agreement” sottoscritto da CEB e dall’ISTITUTO FINANZIATORE in data 23 novembre 2018] [e] [(ii) da parte della Banca europea per gli investimenti (“BEI”). 2. La BEI è l’istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione europea. Il prestito oggetto del presente contratto, che potrà godere di provvista fornita da un finanziamento BEI, dovrà in tale ipotesi rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI. 3. L’informativa relativa alla sottoscrizione del “Framework Loan Agreement” con CEB di cui al precedente comma 1 è reperibile sul seguente sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 34. Alla luce della presa d’atto di cui al precedente comma 1, la PARTE MUTUATARIA si obbliga espressamente a: a) utilizzare il mutuo unicamente per finanziare i costi relativi ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo identificati nel contratto di mutuo in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 (Oggetto durata e tasso di interesse del mutuo) del contratto di mutuo; b) porre in essere le procedure di selezione dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo e, se del caso, dei soggetti gestori dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge applicabileapplicabile e/o dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; c) rispettare tutte le norme nazionali e dell’Unione europea applicabili in materia di protezione dell’ambiente nonché in materia di tutela del territorio e del paesaggio ivi incluso il protocollo “CEB’s Enviromental and Social Safeguards Policy”, adottato con la Risoluzione n. 15588/2018 del Consiglio Amministrativo di CEB. La PARTE MUTUATARA dichiara altresì: (i) di essere in possesso, in connessione ai lavori relativi all’impianto sportivo, di tutti i permessi e autorizzazioni previsti da qualsiasi legge, regolamento o altra normativa applicabile in materia di tutela e protezione dell’ambiente di derivazione nazionale, internazionale e/o comunitaria; e (ii) che, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso, nessuna controversia in materia ambientale è stata presentata o preannunciata alla medesima PARTE MUTUATARIA. La PARTE MUTUATARIA si obbliga a fornire direttamente all’ISTITUTO FINANZIATORE, su richiesta di quest’ultimo, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la conformità alla normativa in materia ambientale, che l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà trasmettere a BEI, su richiesta di quest'ultima; d) rispettare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta Sociale Europea e far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una violazione delle suddette convenzioni; e) far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una qualsiasi condotta che potrebbe determinare una violazione di una norma penale applicabile, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in materia di anticorruzione, di antiriciclaggio o di uso fraudolento del denaro. A tal fine, la PARTE MUTUATARA dichiara che, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso: (i) nessun procedimento o indagine è stata promossa o è pendente dinnanzi all’autorità giudiziaria nei confronti di qualsiasi dirigente e/o funzionario della PARTE MUTUATARIA in relazione a violazioni di norme penali direttamente connesse ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo; e che (ii) nessuno dei fondi investiti nella realizzazione dei lavori sono di provenienza illecita (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento delle attività terroristiche). La PARTE MUTUATARIA si obbliga altresì a dare notizia all’ISTITUTO FINANZIATORE e alla BEI, anche su richiesta dell’ISTITUTO FINANZIATORE, (a) della formale apertura di qualsiasi procedimento o indagine da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti di persone coinvolte nella realizzazione dell’impianto sportivo; e/o (b) di qualsiasi informazione relativa alla provenienza illecita di tali fondi di cui la PARTE MUTUATAIRA possa venire a conoscenza. f) adottare appropriate misure contro ciascun dirigente e/o funzionario della PARTE MUTUATARIA [esercitante competenze e/o funzioni di direzione nell’ambito dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo] che sia condannato da parte dell’autorità giudiziaria, con sentenza definitiva ed irrevocabile, per illeciti penali nell’esercizio [di tali/delle sue] competenze e funzioni e darne comunicazione all’ISTITUTO FINANZIATORE e alla BEI. In tal caso, la PARTE MUTUATARIA si impegna comunque a far sì che tale soggetto venga escluso da ogni attività afferente alla realizzazione dell’impianto sportivo; fg) provvedere a manutenere, riparare e rinnovare l’impianto nel suo complesso ed i singoli cespiti facenti parte di quest’ultimo al fine di consentire e mantenere nel tempo il suo corretto e regolare utilizzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto), comma 1, del presente capitolato; gh) anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 (Condizioni generali per l’erogazione del mutuo), comma 1, del presente capitolato, disporre o, se del caso, ottenere permessi, autorizzazioni e diritti, anche di natura reale, necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo; hi) consentire o fare in modo che venga consentito ai delegati di CEB e/o ai soggetti incaricati dalla stessa e/o alle persone designate dalla BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni ed enti dell’Unione europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione europea, di accedere all’impianto sportivo e/o al cantiere e/o agli altri luoghi dove siano costruite, montate, immagazzinate parti o beni sostanziali del progetto per svolgere verifiche di qualsiasi natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consultazione del personale addetto ai lavori nonché dei libri contabili e della documentazione relativa al progetto, anche mediante estrazione di copia) sui lavori finanziati ai sensi del contratto di mutuo fornendo altresì i dati e le informazioni che dovessero essere richiesti nonché l’assistenza necessaria al fine di consentire l’esecuzione delle suddette verifiche.; 4j) far sì che i lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo, nonché le opere ad esso afferenti e/o relative, formino oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua assicurazione conformemente alla legge e regolamenti applicabili; k) non godere, in relazione ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo, direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma, di altri finanziamenti da parte della BEI; l) custodire i libri e le altre scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di tutte le operazioni finanziarie e spese relative all’impianto sportivo; m) richiedere e/o effettuare tutte le erogazioni e/o pagamenti relativi ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del contratto di mutuo (luogo e modalità del pagamento); 5. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte della PARTE MUTUATARIA di uno degli obblighi di cui al precedente comma 3 4 del presente articolo l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di valutare l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto) del presente capitolato. 6. La PARTE MUTUATARIA prende atto e accetta che la BEI potrà essere obbligata a fornire informazioni relative alla PARTE MUTUATARIA e/o ai lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo conformemente a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea.

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