Pubblicazioni. 6.1. Il RICEVENTE ha diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione che il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabile, il relativo manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le PARTI in base a mutuo accordo. 6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale. 6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
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Samples: Material Transfer Agreement
Pubblicazioni. 6.1Pfizer incoraggia l’Istituzione a pubblicare i Risultati dello Studio, siano essi favorevoli o meno verso Pfizer o un suo prodotto. L’Istituzione provvederà a fornire a Pfizer, prima della presentazione o divulgazione, qualsiasi proposta di articolo di rivista scientifica, abstract, presentazione o altro tipo di divulgazione pubblica concernente i Risultati dello Studio (“Pubblicazione”). Pfizer provvederà a verificarla in merito alle Informazioni Riservate di Pfizer e a fornire commenti in un termine di 30 giorni (il “Periodo di Revisione”). Il RICEVENTE ha diritto Periodo di pubblicare Revisione verrà ampliato di ulteriori 30 giorni in caso di richiesta da parte di Pfizer del tempo necessario alla preparazione di una richiesta di brevetto relativa ad eventuali Invenzioni su cui vanta diritti. Laddove Pfizer richieda la cancellazione di Informazioni Riservate di Pfizer, l’Istituzione dovrà adempiere a tale richiesta. L’Istituzione si atterrà per qualsiasi Pubblicazione alle pratiche accademiche standard in materia di paternità delle pubblicazioni scientifiche e di riconoscimento del contributo di altri soggetti, ivi incluse le attuali linee guida in materia di paternità emanate dal Comitato internazionale degli Editori di Riviste Mediche. La prima Pubblicazione sarà congiunta e relativa ai Risultati complessivi dello Studio provenienti da tutti i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione che Centri Partecipanti. L’Istituzione fornirà l’analisi dei dati e sovrintenderà alla preparazione della Pubblicazione congiunta. A seguito della Pubblicazione dei Risultati complessivi dello Studio, ogni Centro Partecipante sarà libero di effettuare pubblicazioni separate. In ogni Pubblicazione dovrà essere indicato il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto supporto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabile, il relativo manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le PARTI in base a mutuo accordoPfizer allo Studio.
6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale.
6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
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Pubblicazioni. 6.1Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica. Il RICEVENTE ha diritto Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione 30 megabyte. Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice che il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE si adeguerà al limite di cui all’art 1, nell’ordine riportato dal candidato nell’elenco. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in tutte opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. Per le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabileedite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo manoscritto deve regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere preparato congiuntamente accompagnate da entrambe una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all’originale del testo tradotto. Tuttavia le PARTI pubblicazioni redatte in base a mutuo accordo.
6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (30senza necessità della allegata traduzione) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. ‘Ufficio Reclutamento ed Organico/Personale Docente’ Università degli Studi di Salerno, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx XX, n. 132, 84084 Fisciano (SA) A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante. Sulla busta che possano anche contiene la pen drive il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere tutelabili da diritti riportati il proprio nome e cognome e data di proprietà intellettualenascita.
6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
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Samples: Procedure for Public Selection for Recruitment of a Researcher
Pubblicazioni. 6.1Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della selezione, nel numero massimo di dodici, devono essere numerate in ordine progressivo come da relativo elenco e devono essere trasmesse unitamente alla domanda. Le pubblicazioni che non risultino inviate con la domanda di partecipazione con le modalità e nel termine di scadenza del presente bando ancorché risultanti nell’elenco, non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice. Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al precedente periodo. Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato potrà allegare una dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione, possono essere valutate purché sia possibile enucleare l’apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l’attività scientifica complessiva. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dal bando, la Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni nell’ordine specificato nell’elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto dal presente bando. Il RICEVENTE ha diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione che il FORNITORE sia citato come fonte del MATERIALE in tutte candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che riportano l'uso dello stessola copia delle pubblicazioni è conforme all’originale. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, salvo diversa richiesta dal FORNITORE. Qualora il risultato frutto di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabilein alternativa, il relativo manoscritto deve codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia prima del 02.09.2006 devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dall’art.1 del Decreto luogotenenziale 31.08.1945, n.660; a partire dal 02.09.2006 devono essere preparato congiuntamente da entrambe le PARTI adempiuti gli obblighi previsti dalla L. 15.04.2004, n.106 e dal D.P.R. 3.5.2006, n.252. L’assolvimento dei predetti obblighi va certificato con idonea documentazione, unita all’elenco delle pubblicazioni, oppure con dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in base a mutuo accordouna delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale.
6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
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Samples: Selezione Pubblica Per Reclutamento Di Un Ricercatore
Pubblicazioni. 6.1. Il RICEVENTE ha diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE a condizione Le pubblicazioni scientifiche che il FORNITORE sia citato candidato intende presentare devono essere inviate esclusivamente tramite l’apposita procedura online di cui all’articolo 3 del presente bando, in formato PDF. Ciascuna pubblicazione non può avere una dimensione superiore a 30MB. Qualora la singola pubblicazione da allegare avesse dimensioni maggiori di 30MB contattare l’ufficio all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Il candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di dodici come fonte previsto all’articolo 1 del MATERIALE presente bando, dichiarando che la copia è conforme all’originale. Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione. Xxxxxxx prese in tutte considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti, qualora inserita tra le pubblicazioni che riportano l'uso dello stessopresentate per la valutazione, salvo diversa richiesta sarà presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell’editore. Per i lavori stampati in Italia entro il 1/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31/08/1945, n. 660 e successivamente dalla legge 15/4/2004, n. 106 e dal FORNITORED.P.R. 3/05/2006 n. 252. Qualora il risultato frutto candidato presenti un numero di esperimenti sul MATERIALE sia pubblicabilepubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell’ordine riportato nell’ “Elenco delle pubblicazioni presentate” dal candidato. Nel caso in cui il relativo manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe candidato non presenti tale elenco, in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in considerazione le PARTI in base a mutuo accordopiù recenti come data di pubblicazione.
6.2. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il FORNITORE abbia comunicato al RICEVENTE INFORMAZIONI RISERVATE, tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il FORNITORE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprenda INFORMAZIONI RISERVATE che possano anche essere tutelabili da diritti di proprietà intellettuale.
6.3. Il RICEVENTE accetta di fornire gratuitamente, salvo rimborso dei costi di imballaggio e consegna ragionevoli, al FORNITORE, su richiesta del medesimo, una ragionevole quantità di MATERIALI pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE e la sua attività di ricercar non commerciale e didattica.
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Samples: Selezione Pubblica Per Reclutamento Di Un Ricercatore