REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO Clausole campione

REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO. La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.
REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO. N° Rev. Descrizione Data emissione
REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO. La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento. Descrizione Modifica Versione Data Prima emissione 01 Marzo 2018

Related to REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

  • REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

  • MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Registrazione e spese 1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

  • Modifiche al Regolamento La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

  • Modalità di presentazione della documentazione Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere); b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo; c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

  • Registrazione Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara, di tutte le istruzioni presenti nel Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.