Regole di condotta Clausole campione

Regole di condotta. 1. I soggetti che accedono ai servizi si attengono in ogni momento alle seguenti regole di condotta: a) rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Documenti Operativi nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, mantenendo una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri soggetti ammessi ai servizi e negli adempimenti verso Monte Titoli e nell’utilizzo dei sistemi tecnologici mediante i quali sono resi disponibili i servizi; b) si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi; c) operano con la massima diligenza al fine di assicurare che i sistemi tecnologici e informatici utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito dei servizi funzionino correttamente e in modo adeguato e assicurino la sicurezza informatica, l’integrità e la riservatezza dei dati; d) partecipano ai test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati; e) comunicano tempestivamente a Monte Titoli: i. ogni circostanza idonea ad incidere sul rispetto dei requisiti di partecipazione, quali ad esempio: (i) sostanziali modifiche della struttura organizzativa, riguardanti i soggetti o le unità coinvolte nelle attività connesse alla partecipazione ai servizi, ivi inclusi la nomina e/o revoca dei soggetti referenti; (ii) sostanziali cambiamenti dei sistemi tecnologici e informatici utilizzati per le attività connesse alla partecipazione ai servizi; ii. ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici e informatici, che possa pregiudicare l’ordinato svolgimento dei servizi ai quali accedono; iii. ogni variazione delle informazioni comunicate in sede di ammissione, in particolare delle proprie configurazioni operative con le modalità indicate nelle Istruzioni; f) richiedono con le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni dei Servizi le variazioni delle proprie configurazioni operative comunicate in sede di ammissione. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la disciplina di un singolo servizio può prevedere specifiche regole di condotta. 3. I soggetti che accedono ai servizi sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.
Regole di condotta. CADICAGROUP impone ai destinatari di astenersi dal promuovere e/o agevolare e/o porre in essere qualunque comportamento, attivo o passivo, da cui derivi o possa derivare un illegittimo o illecito beneficio economico o di altra natura a favore proprio o di terzi ovvero che abbia la finalità di promuovere o favorire illegittimi o illeciti interessi propri o di terzi.
Regole di condotta. 1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione: a) immettono tempestivamente le Istruzioni di regolamento relative alla propria operatività e a quella dei terzi; b) monitorano la capienza dei conti titoli e contante ai fini del regolare funzionamento del Servizio di Liquidazione e in particolare dell’elaborazione delle Istruzioni di regolamento. 2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1: a) adottano tutti i presidi necessari al fine di assicurare che il proprio collegamento a T2S funzioni correttamente in ogni circostanza6; b) assicurano di essere in grado di gestire le informazioni necessarie per la propria operatività con T2S; c) assicurano una pronta ed efficiente interazione con Monte Titoli e con l’Eurosistema per la gestione tecnica del collegamento a T2S, in particolare con riguardo alla certificazione del Partecipante DCP e alla gestione delle crisi7; d) comunicano tempestivamente: i. ogni errore nei Dati T2S ricevuti e/o inviati a/da T2S, ai fini dell’articolo 22(4) del Framework Agreement; ii. le disfunzioni tecniche dei sistemi di collegamento a T2S e la successiva riattivazione di tali sistemi, ivi inclusi i casi di disconnessione da T2S disposti dall’Eurosistema ai sensi dell’articolo 36(2) del Framework Agreement.
Regole di condotta. 1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni, gli Avvisi di Borsa Italiana e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative Istruzioni, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell’utilizzo dei sistemi di negoziazione. 2. Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento. 3. Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall’operatore stesso 4. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l’integrità dei mercati. Essi, tra l’altro, non possono: a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati; b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti dell’IDEM, gli specialisti del segmento Star, gli specialisti del mercato MTA, gli specialisti del mercato MIV, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti e gli operatori incaricati del mercato ETFplus, gli specialisti del mercato SEDEX e gli specialisti del mercato MOT nell’adempimento degli impegni assunti; c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell’esposizione sul mercato; d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse; e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell’ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L’autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione. 5. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti...
Regole di condotta. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e gli Operatori Economici sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA XX.XX.XX.
Regole di condotta. 1. I Partecipanti al Servizio di Liquidazione:
Regole di condotta. Gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole. Gli Utenti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di appalti di beni, servizi lavori della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. Gli Operatori Economici si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria, all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori fornuiture e servizi, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Regole di condotta. Articolo IA.3.2.1 (Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione) 1. Nei segmenti del mercato ETFplus caratterizzati dalla modalità di negoziazione di cui all’articolo 4.3.12, gli operatori sono tenuti a immettere le proposte di negoziazione almeno cinque minuti prima del termine delle negoziazioni e, decorso tale termine, si astengono da modificare o cancellare le proposte immesse. Gli operatori incaricati sono tenuti ad immettere, in adempimento dell’impegno di cui all’articolo 4.3.12, comma 3, del Regolamento, esclusivamente proposte della tipologia named order; tali proposte possono essere immesse fino al termine delle negoziazioni. 2. Nelle giornate di scadenza dei contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, opzione su indice FTSE MIB, di opzione su azioni e futures su azioni, gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA almeno cinque minuti prima del termine della fase di pre-asta di apertura le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari componenti l’indice FTSE MIB, ovvero sottostanti ai contratti di opzione o di futures su azioni, qualora le proposte siano relative a: a) chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB e futures su azioni; b) trading di volatilità; c) effettuazione di operazioni di copertura sui contratti futures su indice FTSE MIB, miniFutures su indice FTSE MIB, futures su azioni, opzione su indice FTSE MIB e di opzione su azioni. 3. Nel mercato IDEM, nei casi in cui le azioni sottostanti il contratto di opzione o il contratto futures siano oggetto di operazioni di aumento del capitale sociale fortemente diluitive, come di seguito definite, dal primo giorno di negoziazione ex del sottostante, gli operatori sono tenuti a non incrementare l’open interest sui contratti la cui scadenza è precedente al termine del periodo di esercizio dei diritti di opzione dell’aumento di capitale. Ai fini del presente comma sono operazioni di “aumento di capitale fortemente diluitive” le operazioni per le quali il rapporto tra il prezzo teorico ex e il prezzo cum, stimato sulla base del prezzo di chiusura alla data in cui i termini dell’operazione di aumento di capitale sono annunciati, ai sensi dall’art IA.2.1.10 delle Istruzioni, sia inferiore o uguale a 0,3.
Regole di condotta. Gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole. Gli utenti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari del Poligrafico nonché per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. Le credenziali sono strettamente personali e riservate. Il titolare delle credenziali è tenuto a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi, e a utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. A tale fine il titolare delle credenziali, personalmente e in nome e per conto dell’Operatore Economico per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo delle credenziali e a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate, l’eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza. Il titolare delle credenziali è tenuto a modificare la propria password in conformità a quanto verrà eventualmente indicato dal Poligrafico e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l’apposita procedura prevista dal Sistema. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria password con le modalità indicate nel Sistema. Il titolare delle credenziali, così come l’Operatore Economico di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare delle credenziali. Il titolare delle credenziali e il relativo Operatore Economico di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema e il Poligrafico da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo delle credenziali da parte di terzi e, in generale, in connessione con l’utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, il Poligra...
Regole di condotta. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dalle presenti Regole. Gli Utenti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. Gli Operatori Economici si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra la Stazione Appaltante segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.