Reporting e Contact Center Clausole campione

Reporting e Contact Center. 1. La Società, sulla base delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall’ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi dalle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge. 2. A tal fine si obbliga a rendere disponibili, mediante l’applicativo online predisposto, i report mensili per il corretto controllo dei consumi e della spesa che costituiranno, a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 14. 3. I report mensili di cui al precedente comma 2, dai quali emerga il progressivo stato di avanzamento del presente contratto, verranno trasmessi all’ACI anche a corredo delle fatture. 4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l’avvenuta consegna del materiale ordinato. 5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, i report che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti, nonché i documenti, le informazioni ed i chiarimenti richiesti dall’ACI in ordine allo svolgimento della fornitura. 6. L’ACI si riserva la facoltà di variare il contenuto dei report ove necessario per migliorare il monitoraggio dell’andamento dei consumi e della spesa oppure per integrare il sistema di reportistica con i propri dati.
Reporting e Contact Center. 1. La Società, sulla base e delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall’ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi delle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge. 2. A tal fine si obbliga a trasmettere ad ACI report mensili, per il corretto controllo dei consumi e della spesa, che costituiranno a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 15. 3. I report mensili di cui al precedente 2° comma verranno trasmessi all’ACI, su supporto cartaceo a corredo delle fatture. 4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l’avvenuta consegna del materiale di cui all’art. 7, comma 7. 5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i report che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti.