Common use of RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE Clause in Contracts

RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile di Farmacia ospedaliero/territoriale interessato: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

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RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile di Farmacia ospedaliero/territoriale interessatoAmministrativo della Struttura interessata: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

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RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. p 27 Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile di Farmacia ospedaliero/territoriale interessato: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

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RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE. Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. Per i beni oggetto della presente gara il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile di Farmacia ospedaliero/territoriale interessatodel Servizio Farmaceutico: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASL dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

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