Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.