Retroattività. In deroga alla norma “Insorgenza del sinistro” e fatta eccezione per la garanzia prevista all’art. 16 punto 8, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.
Retroattività. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” ed è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nel Scheda di copertura, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il periodo di assicurazione. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun reclamo potrà esser loro denunciato.
Retroattività. Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA Tutela in materia fiscale e Tributaria Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative pecuniarie Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI Fase stragiudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Non previsto Fase giudiziale Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza Valore in lite maggiore o uguale 500 euro (Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto (Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL’ORDINE Provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza Non previsto Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirige...
Retroattività. Il periodo antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Xxxxx danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).
Retroattività. Illimitata
Retroattività. Data di retroattività (Art.5 Sez.3 primo comma) 30/06/1999
Retroattività. (abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
Retroattività. Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi fatti illeciti o colposi che hanno generato un sinistro avanzato per la prima volta nei confronti degli Assicurati e denunciato alla Compagnia durante il periodo di assicurazione (o il periodo di osservazione, se applicabile).
Retroattività. 1. I diritti antidumping e le misure provvisorie saranno applicate soltanto ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente, tuttavia:
Retroattività. In deroga all’Art. 1.1 lett. c) – Forma ed efficacia della Assicurazione, la prestazione opera retroattivamente per le sole garanzie di cui ai precedenti articoli 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 per fatti avvenuti fino ad un massimo di 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto della copertura assicurativa. Qualora l’Aderente/Assicurato, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto il relativo Premio per una Polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto, l’Aderente/Assicurato si impegna a denunciare i Sinistri insorti prima della stipula del presente contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale. La presente Garanzia opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.