RILIEVI E PENALITÀ Clausole campione

RILIEVI E PENALITÀ. 5.3.1. - I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione Appaltante, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali al fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e, solo se reiterati, danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e sono formalizzati attraverso una mail di comunicazione circa le criticità riscontrate.
RILIEVI E PENALITÀ. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione appaltante, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali al fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e sono formalizzati attraverso una nota inviata via PEC al fornitore circa le criticità riscontrate. Le penalità attengono alle inadempienze del fornitore durante l’attivazione e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite e verranno comunicate formalmente con le stesse modalità previste per i rilievi. Al fornitore verrà concesso un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, ovvero laddove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penalità come di seguito stabilite. Per ogni inadempimento formalmente contestato dall’Ufficio nell’esecuzione del servizio richiesto, verrà applicata una penale pari all’1% dell’intero importo contrattuale. Qualora l’ammontare complessivo delle penali da applicare ecceda il 10% del valore del contratto, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto stesso e provvedere all’esecuzione in danno. È fatto comunque fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno.
RILIEVI E PENALITÀ. 5.3.1. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali al fornitore/fondo sanitario che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.
RILIEVI E PENALITÀ. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal RUP e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate. Nel caso in cui il servizio non venga ingiustificatamente eseguito, la concessionaria sarà gravata di una penalità, per ogni singola giornata in cui il servizio non sarà erogato, pari ad € 400,00 (somma calcolata sul presunto valore giornaliero dell’affidamento); a partire dal quinto giorno di mancata esecuzione del servizio, la PCM avrà facoltà di risolvere il contratto considerando la mancata prestazione come abbandono del servizio. In questo caso, la penalità giornaliera di € 400,00 verrà conteggiata fino al giorno in cui la seconda società in graduatoria non avrà preso in carico il servizio del micronido. La PCM potrà trattenere l’intero importo dal pagamento della successiva mensilità e/o dalla garanzia definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno subìto. Per inadempienze a seguito di controlli, saranno applicate le seguenti penali:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).