RILIEVI E PENALITÀ Clausole campione

RILIEVI E PENALITÀ. 5.3.1. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali al concessionario che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.
RILIEVI E PENALITÀ. 5.3.1. - I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione Appaltante, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali al fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e, solo se reiterati, danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e sono formalizzati attraverso una mail di comunicazione circa le criticità riscontrate. 5.3.2. - Le penalità attengono alle inadempienze del fornitore durante l’attivazione e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite e verranno comunicate formalmente con Dipartimento per il Personale Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative Servizio politiche formative le stesse modalità previste per i rilievi. Al fornitore verrà concesso un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, od ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penalità previste nel “Capitolato tecnico”. L’applicazione delle penalità previste non esime, altresì, il fornitore dal risarcimento di eventuali danni causati. L’importo complessivo delle penalità è stabilito nell’articolo 9 del “Capitolato tecnico”.
RILIEVI E PENALITÀ. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal RUP e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate. Le penalità attengono alle inadempienze della società durante l’attivazione e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite e verranno comunicate formalmente alla società con le stesse modalità previste per i rilievi. Alla società verrà concesso un termine di (10) dieci giorni lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, od ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penalità, anche in considerazione della peculiarità del servizio prestato e in ragione della molteplicità delle prestazioni da erogare. Per ogni violazione o inesatto inadempimento della società durante l’attivazione e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare nei confronti dell’aggiudicatario penali pari all’ (1) uno per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono superare complessivamente il (10) dieci per cento di detto ammontare ai sensi dell’art. 113 - bis, comma 2 del Codice. Il provvedimento sarà adottato dal Dipartimento per il personale. Le penali verranno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione.
RILIEVI E PENALITÀ. I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali. Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l’applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal RUP e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate. Nel caso in cui il servizio non venga ingiustificatamente eseguito, la concessionaria sarà gravata di una penalità, per ogni singola giornata in cui il servizio non sarà erogato, pari ad € 400,00 (somma calcolata sul presunto valore giornaliero dell’affidamento); a partire dal quinto giorno di mancata esecuzione del servizio, la PCM avrà facoltà di risolvere il contratto considerando la mancata prestazione come abbandono del servizio. In questo caso, la penalità giornaliera di € 400,00 verrà conteggiata fino al giorno in cui la seconda società in graduatoria non avrà preso in carico il servizio del micronido. La PCM potrà trattenere l’intero importo dal pagamento della successiva mensilità e/o dalla garanzia definitiva, salvo l’eventuale risarcimento del danno subìto. Per inadempienze a seguito di controlli, saranno applicate le seguenti penali: a) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato dall’Amministrazione, penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo; b) per ogni singola non conformità discendente dalla violazione di quanto previsto dal capitolato agli artt. 2 (tipologia e descrizione del servizio), 3 (figure professionali preposte al servizio), 4 (orari del servizio), 5 (locali ed attrezzature), 6 (obblighi a carico dell’aggiudicatario), 10 (osservanza di norme previdenziali ed assistenziali a tutela della manodopera) e 11 (coperture assicurative e fidejussione) penale di € 250,00 per ogni inadempimento; c) il RUP o il DEC potranno contestare, con le forme prescritte al successivo capoverso, ulteriori comportamenti considerati come idonei a dar luogo all’irrogazione delle penalità. L’irrogazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione del singolo inadempimento mediante richiamo scritto (notificato con P.E.C.) e assegnazione di un termine pari a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni. Trascorsi i tre giorni dall’invio della contestazione, qualora l’aggiudicataria non inoltri le...

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  • Inadempienze e penalità L’Amministrazione contraente potrà controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio. Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato da ciascuna ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità: - in caso di ritardo fino a 30 minuti rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria pari a € 50,00; - in caso di ritardo oltre i 30 minuti ne rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 100,00 a € 150,00 a seconda del ritardo maturato e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione; - in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto, così come prescritte a norma di Capitolato, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 50,00 a € 100,00 a seconda del ritardo maturato e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione; - in caso di non corretta conservazione del prodotto o campione, risultato deteriorato, scongelato, o comunque mal conservato, l’aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di € 100,00 per ogni prodotto o campione deteriorato, fatto salvo il maggior danno cagionato; - in caso di rilevazione di inadempienze sulle modalità di tenuta del mezzo di trasporto o del deposito, quali: mancanza di igiene e pulizia, non corretta collocazione dei campioni presi in carico, vano non refrigerato alla partenza, mancanza o malfunzionamento dell’apparecchiatura di refrigerazione prescritta (frigorifero aggiuntivo, freezer), o di altre inadempienze alle prescrizioni di Capitolato od ai contenuti dell’offerta tecnica, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria variabile da € 30,00 a € 200,00, a seconda della gravità della non regolarità riscontrata; - in caso di mancato intervento, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari ad € 250,00 per ogni sede non servita nel giorno previsto; - per ogni altro inadempimento l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria compresa tra € 50,00 ed € 250,00, secondo la gravità dell’inadempienza. In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito. In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti. Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente CSA, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

  • INADEMPIMENTI E PENALI Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente: 1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine); 2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva; 3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 4. 5.

  • Clausola penale La Stazione appaltante può applicare una clausola penale se l’Appaltatore non adempie integralmente ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato speciale d’appalto. Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale dell’Appaltatore e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una clausola penale. L’Appaltatore può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione dell’Appaltatore o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di liquidazione dei danni e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Penali in caso di ritardo Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.