Rimborsi spese Clausole campione

Rimborsi spese. Nessun compenso è dovuto all’Associazione L’Ancora o ai singoli soci volontari per l’attività oggetto del presente accordo, resa a titolo del tutto gratuito e nei limiti della presente convenzione. L’ULSS si impegna a rimborsare, fino ad un importo annuo massimo di € 13.500.=, i costi sostenuti dalla associazione per dare esecuzione alla presente convenzione e sulla base di rendicontazioni trimestrali a firma del Presidente de “L’Ancora”; ai volontari che utilizzeranno il proprio autoveicolo per raggiungere l’Ospedale San Bortolo nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, spetterà un rimborso chilometrico nella misura prevista per il personale dipendente del S.S.R. autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per missioni istituzionali diverse dall’attività ispettiva, di verifica e di controllo.
Rimborsi spese. A tutti i lavoratori/lavoratrici inviati in trasferta, ovvero in missione, fuori dal Comune ove è fissata la loro sede di servizio compete il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate nei termini in atto e con le modalità già in uso. La sede di servizio è per i Liquidatori l'Ufficio Liquidazione Danni ovvero il Centro Liquidazione Danni di appartenenza; per gli Ispettori è fissata dalla Direzione mediante comunicazione scritta. A tutti i lavoratori/lavoratrici inviati in trasferta od in missione, esclusi i lavoratori/lavoratrici di cui alla Disciplina Speciale - parte seconda - del vigente C.C.N.L., viene riconosciuto un importo di € 52,00 50 per ogni pernottamento comprovato. In alternativa al rimborso spese a piè di lista, il personale di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 95 101 del vigente C.C.N.L. può optare per il seguente trattamento di diaria: - € 30 28 se la trasferta non comporta pernottamento; - € 60 56 se la trasferta comporta pernottamento; tale diaria spetta anche senza pernottamento nei casi di comprovate esigenze di servizio. I rimborsi a diaria sostituiscono le spese di pasto sostenute dal lavoratore in occasione della trasferta, mentre le spese di alloggio e di viaggio sono rimborsate a piè di lista nei termini in atto e con le modalità già in uso. In caso di utilizzo di treni della linea Alta Velocità con percorrenza non superiore a 250 Km saranno rimborsate solo le spese di viaggio in seconda classe. L’adeguamento degli importi su indicati verrà applicato alle trasferte o alle missioni effettuate dal mese di settembre 2022. L’opzione può essere esercitata dal lavoratore mediante comunicazione scritta alla Direzione Risorse Umane nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno ed avrà efficacia a partire rispettivamente dall’1/4, dall’1/7, dall’1/10 (dello stesso anno) e dall’1/1 (dell'anno successivo). Il diritto di opzione può essere esercitato inoltre in caso di cambiamento di assegnazione di sede di lavoro, entro un mese dall'avvenuto trasferimento nonché, in via temporanea, nei casi di convocazione da parte della Direzione a Torino o in altra città, previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane.
Rimborsi spese. Con il presente accordo vengono definite le seguenti forme di rimborso delle spese sostenute dal personale inviato in missione temporanea e per il personale con mansioni esterne.
Rimborsi spese. Ai lavoratori inviati in trasferta, ovvero in missione fuori dal Comune ove è fissata la loro sede di servizio, compete il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate di: a) albergo; b) colazione, pranzo e cena; c) viaggio (biglietti ferroviari; biglietti aerei; taxi; pedaggi autostradali; ecc.); d) parcheggio.
Rimborsi spese. Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali somme rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Ag. Entr. ris. 21 marzo 2002, n. 95/E) nonchè le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (circolare M.F. n. 326 del 23 dicembre 1997). Le somme percepite quale rimborso spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune e fuori del comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'art. 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l'indennità di trasferta
Rimborsi spese. Ai lavoratori in trasferta per necessità di servizio saranno rimborsate a piè di lista le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio e purché documentate e preventivamente concordate.
Rimborsi spese. L’Azienda riconoscerà al Collaboratore volontario il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso dalla propria residenza all’Azienda Ospedaliera “S. Xxxxxxxx – Addolorata” e viceversa, ed eventuali ulteriori rimborsi previa presentazione di apposita richiesta corredata dalla relativa documentazione e validata dal Direttore della UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.
Rimborsi spese. 1. A seguito di adeguata valutazione da parte degli uffici tecnici ed informatici, l’Amministrazione provvederà entro un mese dall’avvio dell’attività in telelavoro, a definire l’entità del rimborso forfetario delle spese connesse ai consumi energetici, telefonici, nonché alle eventuali ulteriori spese connesse all’effettuazione della prestazione. Tali rimborsi saranno disposti, a favore del dipendente, con cadenza periodica, provvedendo ad informarlo con apposita nota. 2. Nel caso di anticipata conclusione del telelavoro, e purché lo stesso abbia avuto almeno la durata di tre mesi, la predetta somma è corrisposta pro-quota. 3. L’importo di detti rimborsi verrà rideterminato annualmente da parte degli uffici tecnici ed informatici, con riferimento all’andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi relativi allo svolgimento del telelavoro.
Rimborsi spese. Al personale quadro inviato in trasferta al di fuori della provincia in cui insiste la sua sede di lavoro verranno rimborsate, nei limiti della normalità, le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio. Verrà inoltre riconosciuto, per ogni giorno di trasferta, di durata non inferiore alle 12 ore, un importo di lire 37.000 per il rimborso spese non documentabili, elevate a lire 80.000 in caso di trasferta all'estero. In caso di trasferta pari o superiore a 20 giorni il personale quadro potrà richiedere, in alternativa al rimborso spese di trasferta a piè di lista, oltre al pernottamento in residence convenzionati a diretto carico dell'Azienda, un rimborso spese forfettario di lire 60.000 giornaliere ovvero, per trasferte all'estero, di lire 100.000. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Rimborsi spese. Il rimborso delle spese per l’acquisto di servizi da parte di soggetti terzi avvenuto durante lo svolgimento della singola campagna di comunicazione, avverrà dietro presentazione da parte del Fornitore, entro il termine del mese solare successivo, di richiesta di rimborso per le prestazioni rese dai fornitori nel mese solare precedente. A tal fine, il Fornitore trasmette al Committente comunicazione di avvenuta conclusione e dettagliata rendicontazione delle prestazioni espletate nel mese solare precedente, corredata dalla relativa reportistica e documentazione di dettaglio ,per consentire la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi della normativa vigente in materia e nei termini ivi previsti. A seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità con esito positivo delle prestazioni eseguite nel mese solare di riferimento, il RUP rilascia, contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni lavorativi, il certificato di pagamento dandone immediata comunicazione al Fornitore al fine della emissione della fattura nel rispetto delle seguenti modalità. Il Fornitore, una volta corrisposto ai soggetti terzi quanto spettante per i servizi regolarmente espletati nel mese solare di riferimento, emette fattura nei confronti della Federazione per il rimborso delle spese sostenute, con applicazione di IVA, la cui base imponibile sarà pari al corrispettivo per il servizio ricevuto dal Fornitore (mandatario senza rappresentanza), e cioè all’importo imponibile quale riportato nella fattura intestata al Fornitore, emessa dal terzo o dal media per il servizio reso. Tale fattura deve essere corredata di: estratto conto relativo alle spese sostenute per l’acquisto dei servizi; dichiarazioni dei servizi resi; copia conforme delle fatture quietanzate; dichiarazione su carta intestata della società che ha espletato il servizio, relativa ai movimenti concernenti i rimborsi, sottoscritta dal legale rappresentante con l’indicazione del conto corrente dedicato e i dati delle persone delegate ad operare sul predetto conto, accompagnata da copia del documento d’identità del legale rappresentante e di almeno uno dei soggetti che operano sul conto corrente dedicato (tracciabilità dei flussi finanziari). Ai fini del rimborso, si intende validamente corrisposto dal Fornitore solo quanto ai terzi spettante per i servizi regolarmente espletati, nella misura indicata dal certificato di verifica di conformità emesso dal Committente. Per l’effetto, il Committente r...