Ripartizione. Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza che fattispecie non rientranti nell’oggetto della Polizza, l’ASSICURATO e l’ASSICURATORE dovranno pervenire a una equa ripartizione dei COSTI DI DIFESA, del DANNO e di qualsiasi accordo giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto dei reciproci interessi legali e finanziari nelle sopra indicate fattispecie.
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Ripartizione. Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza che fattispecie non rientranti nell’oggetto della Polizza, l’ASSICURATO e l’ASSICURATORE dovranno pervenire a una equa ripartizione dei COSTI DI DIFESA, del DANNO DANNI e di qualsiasi accordo giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto dei reciproci interessi legali e finanziari nelle sopra indicate fattispecie.
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Ripartizione. Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza che fattispecie non rientranti nell’oggetto della Polizza, l’ASSICURATO e l’ASSICURATORE dovranno pervenire a una equa un’equa ripartizione dei COSTI DI DIFESA, del DANNO e di qualsiasi accordo giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto dei reciproci interessi legali e finanziari nelle sopra indicate fattispecie.
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