Common use of RISCHI AGGIUNTIVI Clause in Contracts

RISCHI AGGIUNTIVI. La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi - R.C.T. e/o verso dipendenti - R.C.O., derivante all’Assicurato: a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere; b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia, in generale, non necessariamente connesse con l'odontoiatria, ma prestate per necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuate sia sui pazienti sia su altre persone; c) per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito dell'attività professionale stessa; d) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne; e) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso; f) dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; g) dall'attività di radiodiagnostica in genere; h) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata; i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall’Assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono compresi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria; j) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di euro 500.000 per sinistro e per anno. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi” e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'Art. 2 – “Coesistenza di altre assicurazioni”; k) per danni a cose di terzi in consegna o custodia con il limite di euro 50.000 per sinistro e per anno; rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria, agli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere; l) derivanti dalla pratica della medicina omeopatica e dell’agopuntura; m) conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D. Lgs. n° 28/2010, limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle competenze professionali dell’Assicurato; n) per la perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli, con un limite di indennizzo per le spese per la ricostruzione pari al 10% del massimale di polizza per sinistro e anno assicurativo; La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato, aventi mansioni d’infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici). Si intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS o da altri Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativi.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

RISCHI AGGIUNTIVI. La garanzia comprende A titolo esemplificativo e non limitativo, s’intende garantita dalla presente polizza anche la responsabilità civile verso terzi - R.C.T. R. C. T. e/o verso dipendenti - R.C.O.R. C. O., derivante all’Assicuratoall'Assicurato: a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere; b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia, in generale, non necessariamente connesse con l'odontoiatrial’odontoiatria, ambulatoriale e/o domiciliare, senza ricorso ad anestesia totale ma prestate per necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuate sia sui pazienti sia su altre persone; c) per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito nell'ambito dell'attività professionale stessa;. d) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'Assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne; e) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso; f) dall’uso dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; g) dall'attività di radiodiagnostica in genere; h) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata; i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall’Assicurato dall'Assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono compresi esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni; j) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di euro 500.000 per sinistro e per anno250.000. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'Artdell'art. 2 – “Coesistenza di altre assicurazioni”;3). k) per danni a cose di terzi xxxxx in consegna o custodia con il limite di euro 50.000 per sinistro e per anno; rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria, agli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere; l) derivanti dalla pratica della medicina omeopatica e dell’agopuntura; m) conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D. Lgs. n° 28/2010, limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle competenze professionali dell’Assicurato; n) per la perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli, con un limite di indennizzo per le spese per la ricostruzione pari al 10% del massimale di polizza per sinistro e anno assicurativo; La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato, aventi mansioni d’infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici). Si intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS o da altri Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativicustodia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

RISCHI AGGIUNTIVI. La garanzia comprende A titolo esemplificativo e non limitativo, si intende garantita dalla presente convenzione anche la responsabilità civile verso terzi - R.C.T. e/o verso dipendenti - R.C.O., derivante all’Assicuratoall'Assicurato da: a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere; b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia, in generale, non necessariamente connesse con l'odontoiatria, ma prestate per necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuate sia sui pazienti sia su altre persone; c) per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito dell'attività professionale stessa; d) dalla proprietà, dall'usouso, dall'installazione installazioni di cartelliinsegne, targhe pubblicitarie o insegne dentro “banners” all’interno o fuori della sede dell'Assicuratoall’esterno dello Studio; se l'installazione l’installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera la copertura è tuttavia intesa prestata a favore dell'Assicurato nella sua dell’Assicurato in qualità di committente i dei lavori. Sono compresi i ; la copertura è altresì estesa ai danni alle cose sulle e/o perdite ai beni sui quali sono installati i cartelli, le insegne o le targhe o le insegne;sono installate ec) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso; fd) dall’uso dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; ge) dall'attività di radiodiagnostica in genere; hf) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata; i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall’Assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono compresi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria; jg) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di euro 500.000 per sinistro e per anno. Resta Euro 250.000,00, resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi" e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'Artdell'art. 2 – “Coesistenza di altre assicurazioni”21); kh) per danni a cose di terzi xxxxx in consegna o custodia con il limite di euro 50.000 per sinistro e per anno; rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria, agli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere; l) derivanti dalla pratica della medicina omeopatica e dell’agopuntura; m) conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D. Lgs. n° 28/2010, limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle competenze professionali dell’Assicurato; n) per la perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli, con un limite di indennizzo per le spese per la ricostruzione pari al 10% del massimale di polizza per sinistro e anno assicurativo; La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato, aventi mansioni d’infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici). Si intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS o da altri Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativicustodia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Convenzione