Rischi connessi alla normativa di riferimento Clausole campione

Rischi connessi alla normativa di riferimento. Tale avvertenza evidenzia i rischi connessi alle modifiche della normativa che governa l'attività prevalente del Gruppo.
Rischi connessi alla normativa di riferimento. Il Gruppo svolge la propria attività in settori regolamentati dalla normativa comunitaria e domestica. Tali normative attualmente condizionano l’attività del Gruppo. La normativa cui è soggetto il Gruppo è principalmente sia quella relativa alla prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio (come disciplinati dal Testo Unico della Finanza, dal Regolamento Consob n. 16190/2007, dal Regolamento di Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (come successivamente modificato), nonché da altre disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità di vigilanza, incluso il regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007), sia quella relativa al settore assicurativo. Possibili modifiche della normativa, anche fiscale, applicabile sia a livello di Gruppo sia a livello di singola società, potrebbero imporre al Gruppo l’adozione di standard più severi o condizionare la libertà di azione dello stesso nelle proprie aree di attività. A tale riguardo, i costi, anche di natura fiscale, che il Gruppo potrebbe essere tenuto a sostenere e gli investimenti necessari per l’adeguamento alla normativa di settore, così come la perdita di eventuali opportunità di business, potrebbero avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo stesso.
Rischi connessi alla normativa di riferimento. Il Gruppo svolge una parte rilevante della propria attività in settori regolamentati dalla normativa comunitaria e domestica. Tali normative attualmente condizionano l’attività del Gruppo. La normativa cui è soggetto il Gruppo è sia quella generalmente applicabile alle impre- se industriali e commerciali (ivi inclusa, in particolare, il D.Lgs. 626 del 9 settembre 1994 in ma- teria di sicurezza sul lavoro ed il Nuovo Codice dell’Ambiente) sia quella specifica per ciascuna divisione. Possibili modifiche della normativa applicabile sia a livello di Gruppo sia a livello di sin- gola divisione, potrebbero imporre al Gruppo l’adozione di standard più severi o condizionare la libertà di azione dello stesso nelle proprie aree di attività. A tale riguardo, i costi che il Gruppo potrebbe essere tenuto a sostenere e gli investimenti necessari per l’adeguamento alla norma- tiva di settore, così come la perdita di eventuali opportunità di business, potrebbero avere un ef- fetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo stesso. Inoltre, con particolare riferimento alla Divisione Care, il funzionamento delle strutture RSA è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, che è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il funzionamento stesso. L’autorizzazione, per definizione, non è definitiva, bensì soggetta a verifiche periodiche, sulla cui base il Comune, qualora vengano accertati inadempimenti o il mancato soddisfaci- mento dei requisiti richiesti, può emettere sanzioni che possono arrivare fino alla revoca delle autorizzazioni stesse. Si segnala tuttavia che, nel corso degli ultimi tre anni, non vi sono stati accertamenti da parte delle competenti autorità che abbiano rilevato inadempimenti o carenze dei requisiti richiesti tali da comportare la revoca delle autorizzazioni. Qualora poi vi fosse un mutamento normativo inerente i requisiti richiesti per il funzionamento delle RSA, queste do- vrebbero necessariamente, nei tempi concessi dalla legge, provvedere all’adeguamento delle proprie strutture alle nuove disposizioni con conseguenti spese o esborsi aggiuntivi per il Gruppo. L’evoluzione normativa potrebbe, inoltre, determinare un mutamento nella politica di spesa del settore pubblico, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione patrimonia- le, economica e finanziaria del Gruppo.

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