RISERVATEZZA E SEGRETEZZA Clausole campione

RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente legati all’esecuzione del servizio. La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni in tema di protezione dei dati personali e sensibili. Tutto il personale dipendente a diverso titolo della Ditta appaltatrice, dovrà osservare le norme stabilite a tutela della privacy dal suddetto Decreto.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. Qualsiasi violazione non intenzionale dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Dipendente, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente nominata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. 1) La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali e sensibili venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. La ditta appaltatrice tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “titolare” ai sensi del suddetto decreto, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. 1. L’offerta dovrà contenere esplicito impegno a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio. 2. La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del DGPR 2016/679 nominerà la Ditta aggiudicatariaresponsabile del trattamento”, nella persona del legale rappresentante, dei dati trasmessi; detto rappresentante nominerà a sua volta gli “incaricati” della ditta impiegata presso l'ufficio del C.P.M.C. dandone apposita comunicazione; analogo provvedimento verrà intrapreso dai vari C.P.M. posto le diverse banche dati. 3. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza durante le fasi di eventuali trasmissione dei dati, dovrà essere previsto, a cura della Ditta aggiudicataria, un sistema di autenticazione e crittografia allineato alle normative AIPA, trasformata in C.N.I.P.A. in oggi denominata DigitPA. 4. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclamata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’Aggiudicatario, l’obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le sedi competenti, preavvertendo il Comando Polizia Municipale. 5. L’Aggiudicatario solleva nel più ampio dei modi il CPM da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta. 6. I dati utilizzati attraverso i moduli del programma sono di proprietà del Comune, che ne detiene la titolarità. 7. Il fornitore, nel trattamento dei dati, si attiene al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e al REG.2016/679 UE. Il fornitore è responsabile dell’integrità dei dati e della fruibilità degli stessi nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato tecnico. 8. Il livello di criticità delle informazioni trattate dalle procedure software è classificato come “alto” per quanto attiene la riservatezza e “alto” in riferimento a disponibilità e integrità. Sono pertanto state individuate le seguenti minacce applicabili al contesto applicativo: • indisponibilità del sistema; • mancata ricezione dei flussi di input da sistemi connessi; • uso improprio dei diritti accesso utente; • accesso indebito ai dati in transito; • attacco hacker; • divulgazione di dati riservati.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. Per tutta la durata del presente appalto la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente rispettare i criteri per la sicurezza/privacy, così come previsto dalle specifiche normative vigenti. L’Operatore economico si impegnerà a non divulgare, in nessun modo i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento del servizio e a non conservare copie dei dati trattati al termine del servizio.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. L’Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sulle notizie, di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, inerenti il Committente, i servizi oggetto del controllo e i fruitori del servizio di ristorazione, pena la risoluzione del Contratto. Egli assume il medesimo impegno per quanto attiene ai propri dipendenti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I risultati, anche parziali, delle attività svolte sono di esclusiva proprietà del Committente. Si sottolinea che le schede di rilevazione ed i certificati di analisi, di cui ai punti 5 e 6 della Specifica Tecnica, dovranno essere consegnati solo alle persone indicate per iscritto dal Committente. Per effetto del presente contratto il Rappresentante dell’Appaltatore è nominato, attraverso formale atto di nomina che deve essere restituito firmato all’atto dell’accettazione del contratto, Responsabile del trattamento dei dati secondo la definizione di cui al D.Lgs. 196/2003
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al riserbo assoluto su quanto potrà apprendere nel corso del rapporto di collaborazione con il Comune di Azzano Decimo. Il trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. L’eventuale utilizzo di immagini (foto, realizzazione di dvd, ecc,) sarà soggetto all’acquisizione di specifiche liberatorie da parte dei genitori. In adempimento all’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali vedasi l’allegato C al presente atto per la disciplina di dettaglio.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. 1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ) potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: “informazioni riservate”) e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo. 2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall’altra Parte solo in relazione all’esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L’accesso 3. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell’autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio. 4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell’efficacia della presente Convenzione.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. Per tutta la durata dell’appalto la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente rispettare i criteri per la sicurezza/privacy ed usabilità/accessibilità così come previsto dalle specifiche normative vigenti, relativi regolamenti e “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.. La Ditta si impegnerà a non divulgare, in nessun modo i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento dell’appalto e a non conservare copie dei dati trattati al termine dello stesso. La Ditta è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. 9.1 Né il Fornitore né Gomibo B.V. divulgheranno o metteranno a disposizione di terzi informazioni riguardanti ▇▇▇▇▇▇ B.V. o il Fornitore, a meno che tali informazioni non siano già di dominio pubblico. 9.2 Il Fornitore dovrà assicurare a Gomibo B.V. tutti i costi e i danni qualora i suddetti articoli di riservatezza e segretezza vengano violati dal Fornitore in qualsiasi forma.