Risoluzione in caso di cessazione del rischio Clausole campione

Risoluzione in caso di cessazione del rischio. Pag.7 1.13.3 1.13.4
Risoluzione in caso di cessazione del rischio. In caso di vendita, distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando i seguenti documenti: in conto vendita;