Risoluzione in caso di cessazione del rischio. Pag.7 1.13.3 1.13.4
Risoluzione in caso di cessazione del rischio. In caso di vendita, distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando i seguenti documenti: in conto vendita;