Risultati macroeconomici Clausole campione

Risultati macroeconomici. Dalla metà del 1999, gli sviluppi successivi al conflitto nel Kosovo hanno portato a una forte crescita nella FYROM. Poco dopo che si era conclusa la crisi nel Kosovo si è registrata una vivace ripresa delle esportazioni verso la RFI/Kosovo. Anche la scelta di Skopje come base principale per l'intervento internazionale nel Kosovo ha portato a cospicui redditi nel settore dei servizi. Il boom successivo al conflitto è proseguito per tutto il 2000, ma il fattore dominante della crescita è stata la domanda interna, riguardante in particolare i consumi privati piuttosto che le esportazioni nette. Secondo le stime, nel 2000 il PIL si è accresciuto del 6% in termini reali, con il supporto di un forte aumento della domanda interna, stimato a quasi l'8% in termini reali. I consumi privati si sono incrementati in misura considerevole in particolare nel primo trimestre dell'anno, prima dell'introduzione dell'IVA il 1° aprile, e secondo le stime la formazione lorda di capitale (compresa l'accumulazione di scorte) è aumentata di quasi il 30%, dopo un grave calo nel 1999. Con la domanda interna in aumento di circa l'8% e la crescita del PIL del 6% in termini reali, la crescita economica è stata determinata integralmente dalla domanda interna. Le importazioni si sono incrementate a ritmo più rapido delle esportazioni e questa situazione nei confronti dell'esterno ha costituito un ostacolo per la crescita. Il disavanzo delle partite correnti ha registrato risultati molto peggiori rispetto al 1999, giungendo a circa il 6,5% del PIL nel 2000 contro il 4,0% del PIL nel 1999, tornando quindi ai livelli di quasi tutti gli anni successivi all'indipendenza. Il peggioramento nel 2000 è stato causato soprattutto dal fortissimo aumento delle importazioni di merci, mentre si è avuto un lieve miglioramento nel bilancio dei servizi. I risultati piuttosto favorevoli relativi alle esportazioni sono stati controbilanciati dalle importazioni a fini non soltanto di consumo privato ma anche per l'acquisto di macchinari ecc. necessari per la formazione di capitale. Particolarmente positivi sono stati nel 2000 i risultati nel settore tributario. La ripresa dell'attività economica e specialmente il gettito IVA superiore al previsto, dopo l'introduzione dell'imposta il 1° aprile, hanno portato a un'eccedenza del bilancio delle pubbliche amministrazioni pari a circa il 2¼% del PIL per l'intero anno. Dopo un grave slittamento all'inizio dell'anno, inerenti alle retribuzioni dei dipendenti statal...
Risultati macroeconomici. Secondo le stime, la crescita del PIL nel 1999, su cui ha inciso negativamente la crisi del Kosovo, dovrebbe essere stata del 9%. Per il 2000 le autorità avevano previsto inizialmente una crescita del PIL dell'ordine del 12-15%, ma secondo le stime la crescita non è stata superiore al 10%, dati gli effetti nefasti di una delle peggiori siccità avutesi nella B-E negli ultimi anni. La forte crescita economica ha avuto scarsi influssi sulla disoccupazione, che secondo le stime colpiva a fine 1999 il 40% della manodopera. L'ottemperanza alle regole del regime del comitato monetario (CBA) ha contribuito a moderare le pressioni inflazionistiche. Secondo le previsioni, nel 2000 l'inflazione annua misurata in konvertible marka (KM), la moneta messa in circolazione dal comitato monetario dalla metà del 1998, dovrebbe risultare del 3% in entrambe le entità. A fine 2000 il KM era accettato nella B-E in misura quasi integrale, come attesta l'ingente incremento delle riserve estere detenute dalla Banca centrale, che a fine 1999 erano di 866 milioni KM (pari a circa 2,5 mesi d'importazioni) rispetto a 300 milioni KM a fine 1998. Per quanto riguarda il settore finanziario, secondo le proiezioni iniziali i disavanzi globali in rapporto al PIL (senza tener conto delle sovvenzioni) dovevano situarsi rispettivamente all'1,6% e al 3,3% per la Federazione e per la Repubblica Serba (1,1% e 2,1% tenuto conto delle sovvenzioni), ma disavanzi maggiori del previsto, dovuti all'aumento delle spese per i salari e le pensioni e ad ammanchi nelle entrate, hanno costretto le due entità a prendere provvedimenti per adeguare le spese correnti alle risorse disponibili. Il disavanzo delle partite correnti si era ridotto di molto nel 1999 (a circa il 21% del PIL, rispetto al 32% nel 1998) come risultato del duplice rallentamento nell'attuazione dei progetti di ricostruzione e nella crescita della domanda privata interna. Il disavanzo è ancora diminuito nel 2000 ed è rimasto finanziato per la maggior parte dall'assistenza di donatori. Il debito estero è tuttora elevato (nel 1999 era pari a circa il 70% del PIL), il che è dovuto in parte al gravoso onere del debito ereditato dall'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. Nondimeno, il servizio del debito come percentuale delle esportazioni di merci e di servizi è relativamente basso, perché si tratta in gran parte di prestiti agevolati e anche perché i Club di Londra e di Parigi hanno acconsentito a concedere favorevoli ritempificazio...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;