Salute e sicurezza. L’Azienda consegna annualmente al dipendente che svolge la prestazione in smart working, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale informativa sarà esaminata in sede di Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro e consegnata agli RLS. La prestazione lavorativa in smart working è da eseguire nel rispetto delle normative di legge e di contratto sul riposo giornaliero e settimanale. Il dipendente in smart working è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno della sede aziendale. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto. Il dipendente ha l’obbligo inoltre di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio. I lavoratori in smart working alternano i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e/o di rilassamento. L’Azienda sensibilizzerà i dipendenti al rispetto di tale esigenza anche attraverso opportune campagne informative. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda. Restano confermate tutte le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge Restano inoltre confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Azienda.
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Salute e sicurezza. L’Azienda consegna annualmente al dipendente Particolarmente debole e pertanto da approfondire ai tavoli di confronto con associazioni e imprese è la partita riguardante la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro anche in relazione alle diverse forme di espletamento della prestazione da remoto. Il Legislatore, infatti, all’articolo 22 del Dl 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro “garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in smart workingmodalità di lavoro agile.” Questo obbligo viene assolto attraverso la consegna, una informativa al lavoratore e all’RLS, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i contenente l’individuazione dei rischi generali generici e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto della prestazione lavorativa. E’ ovvio che la sola consegna dell’informativa non può essere a nostro avviso l’unica azione di lavorotutela e prevenzione applicabile. Tale informativa sarà esaminata L’articolo in sede di Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro e consegnata agli RLS. La prestazione lavorativa questione si chiude con un obbligo alla cooperazione in smart working è da eseguire nel rispetto delle normative di legge e di contratto sul riposo giornaliero e settimanale. Il dipendente in smart working è tenuto a cooperare all’attuazione capo al lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, ma non specifica come questa cooperazione, in termini pratici e con riferimenti precisi, si possa attuare e quale sia l’effettivo ruolo del datore di lavoro su questo piano. Queste previsioni eccessivamente lacunose dell’ordinamento andrebbero rinforzate e rese maggiormente efficaci dalla contrattazione nazionale e decentrata, raccordando quanto rivisto dalla più larga produzione normativa alle situazioni reali e concrete che esistono nelle prestazioni del lavoratore e della sede aziendalelavoratrice, nell’ottica del miglioramento continuo. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e Riteniamo si debba a questo proposito dotare gli RLS di quella delle altre persone un ruolo più incisivo, ampliare le loro agibilità (anche in prossimità dello spazio lavorativo scelto. Il dipendente ha l’obbligo inoltre un’ottica di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio. I lavoratori in smart working alternano i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie sito e/o filiera) rafforzandone ruolo e figura per permettere loro di rilassamentoacquisire prima di tutto gli indispensabili elementi di conoscenza per monitorare effettivamente come e in che condizioni viene svolta l’attività da remoto ed avanzare le necessarie proposte di miglioramento per prevenire malattie professionali e infortuni. L’Azienda sensibilizzerà Il principio della cooperazione diretta del lavoratore alla salvaguardia delle proprie condizioni di salute può comportare una pericolosa de-responsabilizzazione da parte dell’impresa, che va evitata attraverso previsioni contrattuali apposite. Particolare attenzione va dedicata alla rilevazione e al contrasto dello stress da lavoro correlato, alla valutazione dei rischi psico-sociali ed alle misure atte al contenimento di quest’ultimi; va infine previsto accanto alla informazione un intervento formativo vero e proprio verso i dipendenti lavoratori che effettuano lavoro agile, per renderli edotti su tutta una serie di necessari accorgimenti da adottare in merito all’ergonomia, al rispetto microclima, alla illuminazione, alla presenza al videoterminale. Pur nella diversità delle articolazioni delle modalità contrattuali, è utile statuire un’uniformità, almeno a livello di tale esigenza anche attraverso opportune campagne informative. Nell’eventualità principio, per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione, per far sì che ci sia un diritto individuale all’inclusione nei sistemi aziendali di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile il dipendente dovrà fornire tempestiva prevenzione e dettagliata informazione all’Azienda. Restano confermate tutte le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge Restano inoltre confermate le coperture assicurative protezione a valere per tutti i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Aziendalavoratori.
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Salute e sicurezza. L’Azienda consegna annualmente al garantisce la salute e la sicurezza del dipendente che svolge rende la prestazione lavorativa in smart workingmodalità agile, una informativa nel rispetto delle previsioni della L.n. 81/2017 e del D.lgs. n. 81/2008. Tutti i dipendenti saranno tenuti a seguire un percorso formativo obbligatorio online sui comportamenti da adottare quando si rende la prestazione al di fuori dei locali aziendali nonché sui rischi generali e su quelli specifici. Tale percorso formativo sarà costantemente aggiornato, altresì, in relazione all’evoluzione della tematica sanitaria e preventiva sul COVID 19. L’Azienda si impegna, altresì, a consegnare con cadenza annuale, ai dipendenti e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi quelli specifici connessi alla particolare alle particolari modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali, fermo restando l’operatività del rapporto comitato paritetico di lavorosicurezza. Tale informativa sarà esaminata in sede Resta intesa la disponibilità aziendale ad effettuare informative ad hoc a richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Rimane fermo l’obbligo per i dipendenti di Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro e consegnata agli RLS. La prestazione lavorativa in smart working è da eseguire nel rispetto delle normative di legge e di contratto sul riposo giornaliero e settimanale. Il dipendente in smart working è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda e protezione individuale per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno della sede aziendale. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto. Il dipendente ha l’obbligo inoltre di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio. I lavoratori in smart working alternano i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e/o di rilassamento. L’Azienda sensibilizzerà i dipendenti al rispetto di tale esigenza anche attraverso opportune campagne informative. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda. Restano confermate tutte le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge Restano inoltre confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Aziendalocali aziendali.
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Samples: Accordo Aziendale
Salute e sicurezza. L’Azienda consegna annualmente Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al dipendente che svolge la prestazione in smart working, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali D. Lgs. 81/2008 e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione L. 81/2017. È compito del rapporto di lavoro. Tale informativa sarà esaminata in sede di Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente datore di lavoro considerare gli aspetti legati alla salute e consegnata agli RLS. La prestazione lavorativa in smart working è da eseguire nel rispetto delle normative di legge e di contratto sul riposo giornaliero e settimanalealla sicurezza. Il dipendente in smart working lavoratore agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno della sede aziendaledei locali aziendali. Ogni Il lavoratore deve prendersi cura svolgere la prestazione in modalità agile scegliendo luoghi idonei, ossia rispondenti a criteri di ragionevolezza, e che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell’integrità fisica propria sicurezza e dei terzi con i quali possa - eventualmente - entrare in contatto durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dall’art. 2087 C.C. A tal fine, particolare attenzione deve essere posta dal lavoratore quando scelga come luogo di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo sceltolavoro ambienti all’esterno. Il dipendente ha l’obbligo inoltre riceve un’informativa sui rischi generali e sui rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in remoto fuori dall’abituale sede di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio. I lavoratori in smart working alternano i momenti lavoro predisposta dal Servizio di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e/o di rilassamento. L’Azienda sensibilizzerà i dipendenti al rispetto di tale esigenza anche attraverso opportune campagne informativePrevenzione e Protezione e una specifica informativa sul tema della salute e sicurezza. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile agile, il dipendente lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda. Restano confermate tutte le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge Restano inoltre confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Aziendaall’Amministrazione.
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Samples: www.bg.camcom.it