SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. a. Misure generali di tutela a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. b) L'Affidatario e i suoi fornitori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, X.Xxx. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione dei Lavori a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Affidatario e/o di eventuali fornitori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo all'Affidatario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Opera, fermo restando che in tali ipotesi l'Affidatario e/o i suoi fornitori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati. b) L'Affidatario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi all'Affidante, il quale, entro 7 giorni potrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il consenso dell'Affidante sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso. c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c). e) In nessun caso l'esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione previsti nel presente Contratto libererà l'Affidatario dall'adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008. f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità dell'Affidatario nell'esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto. g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico dell'Affidatario: (i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008; (ii) l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008; (iii) l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere, nonché l'organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele; (iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere; (v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere; (vi) l'allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo. b) L'Affidatario si impegna a fornire all'Affidante, prima dell'inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008. c) L'Affidante si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte all'interno ed all'esterno degli Edifici stessi. L'Affidante si impegna, altresì, a fornire tali informazioni all'Affidatario prima dell'inizio della Fase di Gestione. d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e l'Affidante si impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui l'Affidatario si servirà per l'Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e l'Affidante si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell'attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale dell'Affidatario e tutti i soggetti presenti presso gli Edifici. e) L'Affidante si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Edifici ai fini della redazione, da parte dell'Affidante stesso, del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. f) L'Affidante si impegna altresì a discutere ed a condividere con l'Affidatario, prima dell'inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.
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Samples: Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia, Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia
SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. a. Misure generali di tutela
a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) L'Affidatario L’Affidatario e i suoi fornitori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'artall’art. 26, comma 8, X.Xxx. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione dei Lavori
a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Affidatario dell’Affidatario e/o di eventuali fornitori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo all'Affidatario all’Affidatario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Operadell’Opera, fermo restando che in tali ipotesi l'Affidatario l’Affidatario e/o i suoi fornitori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
b) L'AffidatarioL’Affidatario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi all'Affidanteall’Affidante, il quale, entro 7 giorni potrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il consenso dell'Affidante dell’Affidante sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso.
c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'artdall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'artdell’art. 93 del D.Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
e) In nessun caso l'esercizio l’esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento l’adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione l’esecuzione previsti nel presente Contratto libererà l'Affidatario dall'adempimento l’Affidatario dall’adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità dell'Affidatario nell'esecuzione dell’Affidatario nell’esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.
g) Fermo Xxxxx restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico dell'Affidatariodell’Affidatario:
(i1) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
(ii2) l'esibizione l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'artall’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
(iii3) l'installazionel’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno all’interno del Cantiere, nonché l'organizzazione l’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
(iv4) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno all’interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
(v5) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
(vi6) l'allestimento l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione
a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.
b) L'Affidatario L’Affidatario si impegna a fornire all'Affidanteall’Affidante, prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'artall’art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
c) L'Affidante L’Affidante si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte all'interno all’interno ed all'esterno all’esterno degli Edifici stessi. L'Affidante L’Affidante si impegna, altresì, a fornire tali informazioni all'Affidatario all’Affidatario prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione.
d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e l'Affidante l’Affidante si impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori nell'attuazione nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui l'Affidatario l’Affidatario si servirà per l'Erogazione l’Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e l'Affidante il Affidante si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell'attuazione nell’attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale dell'Affidatario dell’Affidatario e tutti i soggetti presenti presso gli Edifici.
e) L'Affidante L’Affidante si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Edifici ai fini della redazione, da parte dell'Affidante dell’Affidante stesso, del DUVRI di cui all'artall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
f) L'Affidante L’Affidante si impegna altresì a discutere ed a condividere con l'Affidatariol’Affidatario, prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.
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Samples: Energy Performance Contract, Energy Performance Contract
SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. a. Misure generali di tutela
a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) L'Affidatario e i suoi fornitori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, X.XxxD.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione dei Lavori
a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Affidatario e/o di eventuali fornitori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo all'Affidatario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Opera, fermo restando che in tali ipotesi l'Affidatario e/o i suoi fornitori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
b) L'Affidatario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi all'Affidante, il quale, entro 7 giorni potrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il consenso dell'Affidante sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso.
c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
e) In nessun caso l'esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione previsti nel presente Contratto libererà l'Affidatario dall'adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità dell'Affidatario nell'esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.
g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico dell'Affidatario:
(i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
(ii) l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
(iii) l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere, nonché l'organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
(iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
(v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
(vi) l'allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione
a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.
b) L'Affidatario si impegna a fornire all'Affidante, prima dell'inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
c) L'Affidante si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte all'interno ed all'esterno degli Edifici stessi. L'Affidante si impegna, altresì, a fornire tali informazioni all'Affidatario prima dell'inizio della Fase di Gestione.
d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e l'Affidante si impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui l'Affidatario si servirà per l'Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e l'Affidante si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell'attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale dell'Affidatario e tutti i soggetti presenti presso gli Edifici.
e) L'Affidante si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Edifici ai fini della redazione, da parte dell'Affidante stesso, del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
f) L'Affidante si impegna altresì a discutere ed a condividere con l'Affidatario, prima dell'inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.
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Samples: Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia
SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. a. Misure generali di tutela
(a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(b) L'Affidatario e Il Concessionario ed eventuali i suoi fornitori subappaltatori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'artall’art. 26, comma 8, X.XxxD.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione dei LavoriEsecuzione
(a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Affidatario del Concessionario e/o di eventuali fornitori subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo all'Affidatario al Concessionario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Operadell’Opera, fermo restando che in tali ipotesi l'Affidatario il Concessionario e/o i suoi fornitori subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
(b) L'AffidatarioIl Concessionario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi all'Affidante, il quale, entro 7 giorni potrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il consenso dell'Affidante sulle nomine di tali soggetti si intenderà resoal Concedente.
(c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'artdall’art. 98 del D.LgsD. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 91 del D.LgsD. Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 92 del D.LgsD. Lgs. 81/2008.
(d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'artdell’art. 93 del D.LgsD. Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
(e) In nessun caso l'esercizio l’esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento l’adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione l’esecuzione previsti nel presente Contratto libererà l'Affidatario dall'adempimento il Concessionario dall’adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
(f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità dell'Affidatario nell'esecuzione del Concessionario nell’esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.
(g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico dell'Affidatariodel Concessionario:
(i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.LgsD. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
(ii) l'esibizione l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'artall’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
(iii) l'installazionel’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno all’interno del Cantiere, nonché l'organizzazione l’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
(iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno all’interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
(v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
(vi) l'allestimento l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
c. Salute e sicurezza nella Fase di GestioneI e Fase II
(a) Restano fermi, anche durante la Fase di GestioneII, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.
(b) L'Affidatario Il Concessionario si impegna a fornire all'Affidanteal Concedente, prima dell'inizio dell’inizio della Fase II di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'artall’art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
(c) L'Affidante Il Concedente si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte all'interno all’interno ed all'esterno all’esterno degli Edifici stessi. L'Affidante Il Concedente si impegna, altresì, impegna altresì a fornire tali informazioni all'Affidatario al Concessionario prima dell'inizio dell’inizio della Fase II di Gestione.
(d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e l'Affidante il Concedente si impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori nell'attuazione nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui l'Affidatario il Concessionario si servirà per l'Erogazione l’Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e l'Affidante il Concedente si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell'attuazione nell’attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale dell'Affidatario del Concessionario e tutti i soggetti presenti presso gli Edifici.
(e) L'Affidante Il Concedente si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Edifici ai fini della redazione, da parte dell'Affidante del Concedente stesso, del DUVRI di cui all'artall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
(f) L'Affidante Il Concedente si impegna altresì a discutere ed a condividere con l'Affidatarioil Concessionario, prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione II i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.
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Samples: Energy Performance Contract
SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. a. Misure generali di tutela
a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Contratto sono tenuti all'osservanza all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
b) L'Affidatario L’Affidatario e i suoi fornitori sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'artall’art. 26, comma 8, X.XxxD.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione dei Lavori
a) Il Responsabile dei Lavori sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti dell'Affidatario dell’Affidatario e/o di eventuali fornitori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo all'Affidatario all’ Affidatario ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Operadell’Opera, fermo restando che in tali ipotesi l'Affidatario l’Affidatario e/o i suoi fornitori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
b) L'AffidatarioL’Affidatario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi all'Affidanteall’Affidante, il quale, entro 7 giorni potrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il consenso dell'Affidante dell’Affidante sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso.
c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'artdall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'artdall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'artdell’art. 93 del D.Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
e) In nessun caso l'esercizio l’esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento l’adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione l’esecuzione previsti nel presente Contratto libererà l'Affidatario dall'adempimento l’Affidatario dall’adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
f) Le Parti si impegnano a discutere ed a condividere il contenuto del PSC. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC non libererà o limiterà la responsabilità dell'Affidatario nell'esecuzione dell’Affidatario nell’esecuzione dei Lavori ai sensi del presente Contratto.
g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico dell'Affidatariodell’Affidatario:
(i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
(ii) l'esibizione l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'artall’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
(iii) l'installazionel’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno all’interno del Cantiere, nonché l'organizzazione l’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
(iv) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno all’interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
(v) i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
(vi) l'allestimento l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione
a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.
b) L'Affidatario L’ Affidatario si impegna a fornire all'Affidanteall’Affidante, prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'artall’art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
c) L'Affidante L’Affidante si impegna a farsi consegnare dal Datore di Lavoro degli Edifici tutte le necessarie informazioni circa i rischi specifici esistenti negli Edifici e circa le misure di emergenza adottate in relazione alle attività svolte all'interno all’interno ed all'esterno all’esterno degli Edifici stessi. L'Affidante L’Affidante si impegna, altresì, a fornire tali informazioni all'Affidatario all’Affidatario prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione.
d) Le Parti si impegnano a cooperare ed a collaborare e l'Affidante l’Affidante si impegna a che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi e collabori nell'attuazione nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi cui è sottoposto il personale di cui l'Affidatario l’Affidatario si servirà per l'Erogazione l’Erogazione dei Servizi nonché i soggetti sottoposti alla responsabilità del Datore di Lavoro degli Edifici. Le Parti si impegnano altresì a coordinarsi e l'Affidante l’Affidante si impegna a far sì che il Datore di Lavoro degli Edifici cooperi nell'attuazione nell’attuazione degli interventi volti ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra il personale dell'Affidatario dell’Affidatario e tutti i soggetti presenti presso gli Edifici.
e) L'Affidante L’Affidante si impegna a coordinarsi con il Datore di Lavoro degli Edifici ai fini della redazione, da parte dell'Affidante dell’Affidante stesso, del DUVRI di cui all'artall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
f) L'Affidante L’Affidante si impegna altresì a discutere ed a condividere con l'Affidatariol’Affidatario, prima dell'inizio dell’inizio della Fase di Gestione i contenuti del DUVRI stesso, che saranno aggiornati di concerto tra le Parti in base ad eventuali variazioni nelle modalità di Erogazione dei Servizi, alla sopravvenienza di nuovi fattori di rischio, nonché in ragione della presenza di eventuali subappaltatori.
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