Servizi di Roaming Clausole campione

Servizi di Roaming. Per i servizi di roaming nei paesi dell’Unione Europea, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento UE 531/2012 e succes- sive integrazioni. In particolare, tutte le chiamate e gli SMS inclusi nell’offerta nazionale sono utilizzabili anche in Unione Europea, salvo la facoltà, al ricorrere delle relative condizioni, per Vodafone di applicare le politiche di utilizzo corretto disciplinate dall’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016. In particolare, il Cliente dovrà: 1) dimostrare di avere legami stabili con l’Italia (c.d. “stable links”) qualora richiesto; 2) essere presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati Membri dell’Unione; 3) effettuare traffico nazionale in misura prevalente rispetto al consumo in roaming. Al fi ne di verifi care il rispetto di cui ai punti 2) e 3) i servizi verranno monitorati per un periodo di almeno 4 mesi. In difetto delle condizioni di cui al punto 1) oppure, unitamente, dei punti 2) e 3) il Cliente acconsente che vengano applicate, nei limiti del citato Regolamento, le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Nel caso di piani tariffari con incluso traffico dati, il Cliente potrà effettuare traffico dati negli altri Stati Membri dell’Unione Europea sino alla concorrenza della FUP (Fair Usage Policy) calcolata nel rispetto dell’art 4 comma 2 del Regolamento di esecuzione: al superamento della FUP si applicheranno al solo traffico dati le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Sarà possibile consultare le tariffe ed i sovrapprezzi sul sito xxxxxxxx.xx. Per i paesi Extra EU, saranno applicate le tariffe per i servizi di Roaming previste dal proprio piano tariffario, come indicato nei materiali informativi dedicati all’offerta e sul sito xxxxxxxx.xx. Il Cliente può scegliere in qualsiasi momento un fornitore alternativo di Servizi di roaming diverso da Vodafone, che saranno forniti sot- to forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo o di Servizi dati in roaming che saranno forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Per maggiori info vai sul sito xxxxxxxx.xx, Area Per il Consumatore.
Servizi di Roaming. A decorrere dal 15 giugno 2017, il Cliente ha il diritto di utilizzare nei Paesi membri dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo, EEA, i Servizi di roaming disciplinati dal Regolamento Europeo n. 2012/531 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Servizi di roaming regolamentati") secondo le medesime condizioni previste dal proprio profilo tariffario nazionale senza costi aggiuntivi, entro i limiti quantitativi previsti dalle politiche di corretto utilizzo definite dal Regolamento Europeo n. 2016/2286. Ove la fornitura dei Servizi di roaming regolamentati ecceda tali limiti, la Società si riserva la facoltà di applicare dei sovrapprezzi, in conformità alle tariffe massime vigenti a livello comunitario. L'utilizzo dei Servizi di roaming regolamentati senza costi aggiuntivi in tali Paesi è consentito nell'ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali, nonché per garantire la sostenibilità economica dell'offerta nel suo complesso. In caso di utilizzo non conforme, la Società si riserva la facoltà di applicare al traffico anomalo effettuato dal Cliente sovraprezzi e/o ulteriori misure di tutela previste dal Contratto sottoscritto dal Cliente e dalla normativa vigente. L'elenco dei Paesi nei quali è possibile fruire dei Servizi di roaming regolamentati senza costi aggiuntivi - nei limiti sopra specificati - è disponibile sul sito web della Società; in tutti gli altri Paesi trovano applicazione le tariffe per i Servizi di roaming indicate nell'area dedicata del sito web della Società.
Servizi di Roaming. Qualora il cliente si trovi in Europa e non risulti attiva alcuna opzione e/o offerta per i servizi di roaming verrá applicata la nuova tariffa base per i servizi roaming denominata “Eurotariff”1, in vigore dal 30 aprile 2016 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2015/2120. L’opzione per l’estero “Smart Passport” é inclusa nelle offerte a pacchetto nazionali. Il Cliente aderendo alle offerte a pacchetto nazionali, rinuncia alla tariffa base per i servizi di roaming in Europa “Eurotariff”. Il costo giornaliero di Smart Passport viene addebitato alla prima chiamata, SMS o alla prima connessione dati della giornata e il traffico disponibile é valido sino alla mezzanotte (24.00) ora italiana. E’ possibile disattivare “Smart Passport” in qualunque momento chiamando gratuitamente, anche dall’estero, il 42071 e tramite l’area Fai Da Te. Tutti i dettagli di “Smart Passport” sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “Tariffe per l’estero”. Il Cliente potrá richiedere, per i paesi inclusi, l’attivazione della Eurotariff in qualunque momento a fronte della disattivazione di “Smart Passport”. L’applicazione della Eurotariff avverrà entro un giorno lavorativo dalla richiesta del Cliente, al quale verranno fornite da Vodafone tutte le informazioni sulle condizioni applicabili. Per paesi extra UE saranno applicate le tariffe base per i servizi roaming. Le Condizioni Generali che regolano il Servizio di Roaming (comprese le condizioni relative ai servizi di roaming aeronautico, marittimo e satellitare) e le condizioni economiche sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e presso i Punti Vendita Vodafone. Le condizioni economiche per l`effettuazione del traffico roaming saranno valide sino alla data di scadenza indicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e sui materiali di comunicazione dedicati. Il Cliente può scegliere in qualsiasi momento un fornitore alternativo diverso da Vodafone di Servizi di roaming, che saranno forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo o di Servizi dati in roaming che saranno forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Per maggiori info vai sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, area Per il Consumatore.
Servizi di Roaming. 12.1 Per i servizi di roaming nei paesi dell’Unione Europea, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento UE 531/2012 e successive integrazioni.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: