Servizio Energia Clausole campione

Servizio Energia. Il Servizio Energia consiste nella “erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”. Sono compresi nel presente Appalto, in conformità a quanto disposto nel D. Lgs. n° 115/08 e s.m.i. i seguenti servizi, lavori e forniture: 1. la fornitura del combustibile per l’energia termica; 2. la conduzione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento e dei relativi componenti, che comprende: ❖ la manutenzione ordinaria programmata degli impianti termici (di riscaldamento e di raffrescamento) e dei relativi componenti oggetto del contratto inteso come servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei sistemi di regolazione e contabilizzazione individuale del calore, ❖ la verifica periodica degli impianti elettrici di terra a servizio delle centrali termiche; ❖ la manutenzione ordinaria correttiva entro franchigia degli impianti che comprende l’esecuzione degli interventi a guasto attraverso: i) il servizio di reperibilità delle risorse incaricate per l’esecuzione delle attività; ii) il servizio di pronto intervento, dalle ore 8 alle ore 20, su tutti gli impianti di pertinenza del presente appalto, ❖ l’assunzione della figura di Terzo Responsabile relativamente agli impianti, ❖ la conduzione e la manutenzione degli impianti di telecontrollo e telegestione e del sistema di misurazione dei consumi di energia termica; 3. la manutenzione straordinaria degli impianti, inclusa la relativa progettazione e la gestione del processo operativo finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione; 4. l’esecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica, inclusa la relativa progettazione e la gestione del processo operativo finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione, da realizzarsi sugli impianti e sull’involucro edilizio al fine di migliorare la prestazione energetica del sistema edificio- impianto;
Servizio Energia indicazione di strumenti utili all’effettuazione di una diagnosi energetica presso le strutture aziendali; - proposta di azioni volte ad ottenere un miglioramento dell’Efficienza Energetica ed una riduzione dei fabbisogni energetici, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; - individuazione di nuove soluzioni tecnologiche, realizzabili sia dal punto di vista tecnico che finanziario (es. installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici, sistemi di regolazione degli impianti di riscaldamento autonomi… ), che consentano anche il ricorso alle F.E.R. (fonti energetiche rinnovabili); - definizione metodi di misurazione e verifica dell’Efficienza Energetica e dei risparmi energetici conseguiti; - proposta di azioni che portino a modifiche comportamentali in un’ottica di risparmio dei consumi.
Servizio Energia. Le caratteristiche del servizio energia sono definite dai valori convenuti all’Allegato 4 – “Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria” e all’Allegato 5 – “Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento di energia elettrica per le parti comuni”. Per tutta la durata del contratto ESCo ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a: • Approvvigionamento del combustibile (intesa, eventualmente, anche l’energia elettrica); • Servizio di conduzione degli impianti, al servizio di manutenzione programmata degli impianti e di manutenzione straordinaria sulle sole parti dell’impianto su cui è intervenuta direttamente; • Garantire il regolare funzionamento dell’impianto e il raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia. ESCo non è autorizzata a modificare di propria iniziativa le condizioni convenute per tale servizio, ma il Cliente può legittimamente richiederlo o possono intervenire cause di forza maggiore contingenti e temporanee, quali guasti od interruzioni di servizio od imposizioni di legge, tali da modificarle di fatto. Poiché tali impreviste variazioni del servizio influiscono sui consumi di combustibile, in più o in meno, occorre tenerne conto nella valutazione annua del risparmio energetico come meglio nel seguito specificato all’Art. 28 - Variabilità della remunerazione.
Servizio Energia. Ai fini dell’oggetto si prevede per l’appaltatore i seguenti compiti e competenze: •L'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte dell’Appaltatore dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio, con esclusione dell’energia elettrica. •L'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino il servizio erogato, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva. •La misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti a servizio di un’unica utenza, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente, in particolare alla Direttiva 2004/22/CE (MID) recepita con il D.Lgs. 22/2007 “Attivazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”. •L'indicazione dei seguenti elementi: 1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico; 2) la quantità di cui al numero 1) distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati; 3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui in precedenza. •La rendicontazione periodica, riferita al pericolo calore 1/11 - 30/04, da parte dell’Appaltatore dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite, in termini di kWh o MJ. •La preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti nel periodo di validità del contratto. •La successiva esecuzione da parte dell’Appaltatore delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. •La durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati alla Stazione Appaltante in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso. •L'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestaz...
Servizio Energia. Le caratteristiche del servizio energia sono definite dai valori convenuti all’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento. • Per tutta la durata del contratto ESCo ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a: o approvvigionamento del combustibile;
Servizio Energia. 2 servizio gestione e manutenzione (senza fornitura del combustibile degli impianti di climatizzazione invernale)
Servizio Energia. 19.1 Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l’esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Progetto dell’offerta. Ai sensi dell’allegato II, par. 2, lett. “b” del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, il presente Contratto è da considerarsi quale Servizio Energia è un contratto di «rendimento energetico» che ha per oggetto «l’erogazione dei beni ed i servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo di energia», al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. 19.2 Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi. 19.3 L’avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio contestuale al collaudo dell’opera o alla Consegna lavori. 19.4 Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerente la propria attività. 19.5 Le Parti concordano che i servizi compresi nel Servizio Energia e remunerati all’interno del Corrispettivo di Disponibilità di cui all’art. 16, saranno: - il servizio di climatizzazione invernale; - la produzione e distribuzione di acqua calda per uso sanitario; - il servizio di climatizzazione estiva.
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  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Servizi Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

  • Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.