Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare. 3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi in servizio militare hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgsD. Lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armiin servizio militare, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 47 del CCNL 21.05.2018.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgsD.Lgs. n. 66/201066 del 2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi in servizio militare hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgsD.Lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armiin servizio militare, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 47 del CCNL 21.05.2018.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati Il dirigente richiamato alle armi hanno ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale dirigente l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799art. 1799, ai dipendenti richiamati al dirigente richiamato alle armi, armi l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione dall’amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente dirigente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. del comma 1799 del d.lgsD. Lgs. n. 66/2010n.66 del 2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799comma 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale l’ eventuale differenza tra fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgsD.Lgs. n. 66/201066 del 2010164.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l’amministrazione l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’artdell'art. 1799 del d.lgs. decreto legislativo n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’amministrazione l'amministrazione corrisponde l’eventuale l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva l'effettiva ripresa del servizio non è e' retribuito.
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Servizio militare. 1. I dipendenti richiamati Il personale richiamato alle armi hanno ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del d.lgs. n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.1799, ai dipendenti richiamati al personale richiamato alle armi, armi l’amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione dall’amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente personale deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
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