SICUREZZA DEI LAVORI Clausole campione
SICUREZZA DEI LAVORI. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e ...
SICUREZZA DEI LAVORI. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso. E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni dell’art 15 del Decreto Legislativo 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’ emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore ...
SICUREZZA DEI LAVORI. 1. L’appalto per la sua natura e caratteristiche delle opere da realizzare prevede l’impiego di un’unica impresa esecutrice qualificata nei lavori stradali, pertanto ai sensi del Titolo IV (art. 90) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non è dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Qualora durante l’esecuzione dell’appalto si verificassero situazioni diverse per esigenze organizzative dell’impresa aggiudicataria o altro sarà cura dell’Ente appaltante provvedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza e alla redazione del PSC. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
2. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
4. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordina mento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sic urezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamen...
SICUREZZA DEI LAVORI. L'Appaltatore è colui che assume l'esecuzione dei lavori appaltati con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: • nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Responsabile dei Procedimento; • comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; • redigere il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) conformemente a quanto indicato e prescritto nel D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori; • corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; • promuovere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti; • attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; • cooperare e coordinare con il Committente l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; • promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; • mantenere in efficienza i servizi logistici di "cantiere"; • assicurare: - il mantenimento dei luoghi oggetto dei lavori in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; - il controllo e la manutenzione di ogni impianto e attrezzatura che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; - il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive richieste dal Direttore dei Lavori; • rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività manutentive a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; • provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norm...
SICUREZZA DEI LAVORI. Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e xx.xx., nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e xx.xx., l’appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Si precisa che il piano (o i piani) di sicurezza redatti ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. 163/06 e xx.xx., che si trovano in atti al fascicolo, dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
SICUREZZA DEI LAVORI. In osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, AMA S.p.A. provvederà congiuntamente alla società aggiudicataria all’integrazione/completamento del D.U.V.R.I. provvisorio, il quale potrà in corso dell’appalto essere ulteriormente integrato con specifiche indicazioni e su accordo delle parti.
SICUREZZA DEI LAVORI. L'Appaltatore, prima della consegna del servizio e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., le eventuali proposte di integrazione al D.U.V.R.I. allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del D.U.V.R.I. sopra menzionato. L'Appaltatore, nel caso in cui il servizio in oggetto non rientri nell'ambito di applicazione del "Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il D.U.V.R.I. dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
SICUREZZA DEI LAVORI. 13) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari " 14) Anticipazione e pagamenti " 15) Conto finale " 16) Collaudo " 17) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore " 18) Cartelli all'esterno del cantiere " 19) Rinvenimenti " 20) Brevetti di invenzione " 21) Definizione delle controversie - Accordo bonario - Arbitrato " 22) Disposizioni generali relative ai prezzi
5) Qualità dei materiali e dei componenti
SICUREZZA DEI LAVORI. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi, a quanto previsto dal D.lg. 81/08 per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La ditta dovrà provvedere tra l‘altro nei tempi e modi disposti dalla legge e trasmettere la propria analisi dei rischi e le relative misure di sicurezza specialmente per quanto riguarda l‘attività nel cantiere. Quest‘onere è da ritenersi compreso nelle somme dell‘offerta non soggette a ribasso pari a circa il 3% di ciascun intervento, quindi nulla oltre a ciò è dovuto per lo svolgimento di questo adempimento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei contratto in suo danno.
SICUREZZA DEI LAVORI. 13) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ........................................................................................................................................... . ...........................................................................................................................................