SOSPENSIONE DEL CALCOLO Clausole campione

SOSPENSIONE DEL CALCOLO. La Società di Gestione può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Netto di Inventario per Quota di un qualunque Comparto e, quindi, l’emissione, il rimborso e la conversione di Quote di qual- siasi categoria in uno dei seguenti casi: • quando una o più borse valori, o uno o più Mercati Regolamentati o un Altro Mercato Regolamentato in uno Stato Membro o in un Altro Stato che costituisce il mercato principale per una parte sostanziale delle attività di un Comparto, ovvero quando uno o più mercati dei cambi nella valuta in cui è denominata parte significativa delle attività del Comparto sono chiusi per motivi diversi dalle festività ordinarie ovve- ro in cui le negoziazioni siano limitate o sospese; • quando, in seguito a eventi di carattere politico, economico, militare o monetario o per circostanze che esulano dalla responsabilità e dal controllo della Società di Gestione, sia impossibile o irragionevole alie- nare le attività del Comparto senza compromettere gravemente gli interessi dei Partecipanti; • in caso d’interruzione nei mezzi di comunicazione utilizzati normalmente per determinare il valore degli investimenti di un Comparto ovvero quando, per qualsiasi motivo, il valore di qualsiasi attività del Comparto non possa essere determinato con la rapidità e la precisione necessarie; • quando la Società di Gestione non è in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare i pagamenti per il rimborso delle Quote o in cui le rimesse di fondi connesse al realizzo o all’acquisizione di investi- menti o i pagamenti dovuti per il rimborso delle Quote, secondo il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio. Ogni sospensione e la relativa cessazione saranno notificate ai Partecipanti che abbiano presentato richie- sta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle Quote e saranno pubblicate come previsto all’Art. 10.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).