SOSTANZE PERICOLOSE Clausole campione

SOSTANZE PERICOLOSE. Le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma con una delle seguenti frasi di rischio, come definite dalla Direttiva 67/548/CEE: Pericoloso per la salute: R45 (può provocare il cancro)
SOSTANZE PERICOLOSE. Le apparecchiature devono essere conformi allo standard TCO 0315 o sue versioni successive.
SOSTANZE PERICOLOSE. La ditta appaltatrice deve raccogliere e mantenere aggiornato un “Elenco Schede di Sicurezza” e un archivio Schede di Sicurezza contenente tutte le schede relative ai prodotti utilizzati nell’attività soggetta ad appalto. Per garantire il rispetto dei contenuti presenti nelle schede di sicurezza la ditta appaltatrice deve: - archiviare un elenco aggiornato delle schede di sicurezza presenti nell’area di lavoro; - consegnare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, o renderne disponibile la consultazione al personale; - divulgare a tutti coloro che utilizzano il prodotto le prescrizioni relative al suo uso, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale; - far rispettare le prescrizioni relative all’uso del prodotto, manipolazione e stoccaggio, misure di primo soccorso, misure antincendio oltre alle operazioni da effettuare in caso di fuoriuscita accidentale; - predisporre adeguate misure di intervento per sversamenti accidentali o cattiva gestione. I rifiuti associati alle sostanze pericolose utilizzate vanno smaltiti secondo quanto indicato nelle schede di sicurezza e dalle prescrizioni previste nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti. Copia dell’elenco delle sostanze pericolose utilizzate deve essere consegnata ad ASM PAVIA qualora previsto nel DUVRI ( Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze)
SOSTANZE PERICOLOSE. E’ escluso l’uso dei seguenti materiali nella costruzione di nuovi edifici e nel restauro di edifici esistenti: • Prodotti che contengono idrofluorocarburi (H-FKW) • Prodotti che contengono esafluoruro di zolfo (SF6) • Pitture e vernici con un contenuto di solventi superiore a: − Pitture per pareti (norma EN 13300): 30 g/l (detratto il contenuto di acqua) − Altre pitture con una resa di 15 m2/l, con un potere coprente al 98% di opacità: 250 g/l (detratto il contenuto di acqua) − Tutti gli altri prodotti (comprese le pitture non destinate al rivestimento murale e con una resa inferiore a 15 m2/l, le vernici, i coloranti per legno, i rivestimenti e le pitture per pavimenti e prodotti correlati): 180 g/l (detratto il contenuto di acqua). Le pitture e vernici che hanno ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di Tipo I (UNI EN ISO 14024), quali ad esempio l’Ecolabel europeo, il Blauer ▇▇▇▇▇ tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici, sono considerate rispondenti ai requisiti richiesti.
SOSTANZE PERICOLOSE. Nei componenti, parti o materiali usati per la produzione degli arredi oggetto della fornitura non devono essere presenti: 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). 3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso. 4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇); - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇); - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti: 5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5µg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811. 6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.
SOSTANZE PERICOLOSE. Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla Clausola 4, il cliente dovrà anche fornire, in caso di sostanze pericolose, la specifica scritta delle norme da rispettare secondo la legislazione vigente e/o altre norme governative. Per sostanze pericolose si intendono sostanze note per possedere proprietà tali da costituire uno specifico pericolo grave per le persone o le merci, incluse, in ogni caso, sostanze esplosive, infiammabili, ossidanti o tossiche.
SOSTANZE PERICOLOSE. Le polveri di toner e gli inchiostri non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate dal Regolamento (CE) n.1272/2008 né devono contenere ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non posso superare le 100 ppm. Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo: H351/R40; H350/R45; H350i/R49; H340/R46; H341/R68; H360F/R60; H360D/R61; H361F/R62; H601D/R63; H331 H330/R23; H311/R24; H301/R25; H372 H373/R48; H330/R26; H310/R27; H300/R28; H370/R39; H334/R42; H362/R64; H317/R43. Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo: R50/H400; H413/R53; H400 H410/R50/53; H 412/R52/53; H411/R51-53; EUH059/R59. La cartuccia di toner non deve rilasciare polveri nell’ambiente.
SOSTANZE PERICOLOSE. Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modifiche.
SOSTANZE PERICOLOSE il significato di questo termine è descritto nella D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
SOSTANZE PERICOLOSE. 7.3.1. Sostanze messe a disposizione dal committente 7.3.2. Sostanze delle imprese esecutrici.