Spazi pubblicitari Clausole campione

Spazi pubblicitari. L'Utente prende atto ed accetta che i Fornitori dei Servizi (direttamente o tramite la concessionaria di pubblicità) si riservano l'utilizzo e la vendita degli spazi pubblicitari sul Sito (ivi inclusi eventuali spazi pubblicitari a contorno dell'Area Personale Utente) ed avranno diritto esclusivo alla totalità dei proventi derivanti da tale attività.
Spazi pubblicitari. 1. La percentuale massima degli spazi pubblicitari presente sul periodico del Comune di Sassuolo dovrà essere non superiore al 30% (trenta percento) dello spazio totale della pubblicazione, con le seguenti precisazioni: a) fermo restando il limite massimo di pubblicità per l’intero periodico, la percentuale massima di pubblicità per facciata non potrà superare il 30% (trenta percento), ad eccezione delle facciate di copertina 2, 3 e 4 dove sarà possibile vendere moduli a facciata intera. b) è facoltà del Comune chiedere sino a quattro facciate, oltre la copertina, senza pubblicità; in questo caso, al fine del raggiungimento del limite totale della copertura pubblicitaria, può essere derogato il limite per facciata di cui alla precedente lettera a). c) il concessionario potrà aggiungere numero 4 facciate di inserzioni pubblicitarie, le suddette facciate sono escluse dal limite massimo del 30%, la dislocazione delle suddette facciate all’interno della pubblicazione dovranno essere concordate con il Comune; le suddette facciate sono aggiuntive rispetto al numero di facciate minimo e massimo previste all’art. 4. 2. Le copertine delle pubblicazioni devono essere prive di pubblicità, ad eccezione dell’eventuale presenza dei loghi degli sponsor, da inserire solo dietro esplicita richiesta del Comune e che non rientrano nella raccolta pubblicitaria. 3. Le regole suesposte si applicano anche ai numeri aggiuntivi ed alle pagine aggiuntive del periodico offerte in sede di gara dal concessionario.
Spazi pubblicitari. 11.1 Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti. 11.2 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all’interno dell’impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall’imposta di pubblicità. 11.3 Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.
Spazi pubblicitari. 5.1. L’impresa aggiudicataria prende atto e riconosce che tutti gli spazi pubblicitari utilizzabili o creabili all’interno o all’esterno dei punti vendita fissi o mobili, sulle cassette degli spaltisti, ecc. appartengono in via originaria ed esclusiva a CONI Servizi, che ne può liberamente disporre. Pertanto l’impresa aggiudicataria non ha facoltà di utilizzare tali spazi, né di esporre o consentire che siano esposti messaggi pubblicitari all’interno e all’esterno dei punti vendita fissi e mobili, nonché sulle cassette degli spaltisti, senza il preventivo consenso scritto di CONI Servizi. 5.2. Qualora tale consenso venga rilasciato da CONI Servizi, oltre all’individuazione degli spazi disponibili e delle modalità di utilizzo l’impresa aggiudicataria si impegna fin d’ora a garantire a propria cura e spese l’oscuramento di tutti i messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma, ivi compreso l’utilizzo di contenitori e/o accessori per alimenti e bevande (ad es. bicchieri, tovaglioli, ecc.), in occasione delle gare e competizioni in programma presso lo Stadio Olimpico, organizzate da
Spazi pubblicitari. 1. Al gestore competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno degli impianti, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento. 2. Il gestore, ai fini di cui sopra, dovrà tuttavia presentare un progetto da sottoporre all’approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l’altro l’indicazione dei corrispettivi richiesti. 3. Ogni concessione pubblicitaria dovrà avere scadenza temporalmente antecedente o coincidente con quella dell’appalto. In caso di cessione dei diritti pubblicitari a agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto d’appalto. 4. Il gestore sarà comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Adria, pena la decadenza dal diritto di disporre degli spazi. 5. E’ fatto salvo in ogni caso il pagamento delle imposte dovute per legge. 6. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente, ed in una posizione facilmente accessibile al pubblico, una bacheca di adeguate dimensioni per le comunicazioni relative a corsi di nuoto o iniziative sportive organizzate all’interno degli impianti da organismi sportivi diversi. 7. Il Comune di Adria si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la morale o la sensibilità comuni. 8. E’ parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.
Spazi pubblicitari acquisto spazi pubblicitari;
Spazi pubblicitari. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del Palaenza, previo benestare dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie. Il Concessionario, nell’esercitare tale attività si assume i relativi oneri fiscali che ne derivano; l'Amministrazione é esentata da qualsiasi spesa derivante. Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0014926 del 30-07-2021 partenza Cat.9 Cl.1 I contratti di pubblicità in oggetto devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione. I cartelloni pubblicitari devono essere realizzati in materiale non contundente e ignifugo; inoltre, non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere fissati in modo tale, da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie. Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione comunale per l’affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa. Il Concessionario dovrà garantire, altresì, alle associazioni sportive del territorio che richiedono l’utilizzo dell'impianto, idonei spazi collocati nel lato della tribuna, per l'esposizione gratuita della propria pubblicità mobile, che verrà collocata e poi rimossa a cura delle medesime associazioni sportive al termine della manifestazione stessa. Per i rimanenti tre lati del Palaenza, nello specifico, i due lati corti e quello di fronte alle tribune, il Concessionario potrà concederli in uso a fini pubblicitari a soggetti terzi in cambio di un corrispettivo economico.
Spazi pubblicitari. Tutti gli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari all’interno ed all’esterno dei locali rimangono di disponibilità della Stazione Appaltante (salvo ulteriori ed eventuali accordi stipulati da DiSCo) la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere benefits al gestore. Eventuali contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’Impresa appaltatrice dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante . La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicizzare appositi eventi mediante pubblicità sugli elementi di cui all’art. 20 del presente Capitolato. In tal caso dovrà informare preventivamente l’Impresa appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà installare un numero idoneo di monitor Xxxx concordati con la stazione appaltante con schermo di almeno 40’’ con sistema di inserimento on line dei contenuti per la promozione di contenuti pubblicitari.
Spazi pubblicitari. I messaggi pubblicitari che il Soggetto Proponente disporrà sulla carrozzeria dei veicoli a propria cura e spese, non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino. Non potranno essere accettati messaggi pubblicitari che abbiano come oggetto: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) promozione di tabacco, armi e munizioni, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo; d) mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.
Spazi pubblicitari. Tutti gli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari all’interno ed all’esterno dei locali rimangono di disponibilità della Stazione Appaltante la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere benefits al gestore. Eventuali contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’aggiudicatario dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicizzare appositi eventi mediante pubblicità negli spazi del locale adibito a mensa. In tal caso dovrà informare preventivamente l’aggiudicatario.