Struttura retributiva Clausole campione

Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: - tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40 (“Tredicesima e quattordicesima mensilità”); - elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: - turno/semiturno - ore notturne - reperibilità - mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale - mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 - ore viaggio - mancata esecuzione lavoro programmato - rischio cassa/maneggio danaro - utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado - lavori sotto tensione - utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature - capo formazione - lavori gravosi - bilinguismo - guida - lavoro festivo e straordinario - ore ordinarie domenicali turno/semiturno - assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortu...
Struttura retributiva. 1. La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto alla data del 1 luglio 2012 e dell’ex indennità di contingenza (si pren- de a riferimento quella annessa all’art. 35 del CCNL 5 marzo 2010); corrispettivi eventualmen- te spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito; importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria. 2. A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 168,60. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: • tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 37 (“Tredicesima e quattor- dicesima mensilità”); • elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: • turno/semiturno • ore notturne • reperibilità • mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo settimanale • mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni 4 • ore viaggio • mancata esecuzione lavoro programmato • rischio cassa/maneggio danaro • utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado • lavori sotto tensione • utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di saldature • capo formazione • lavori gravosi • bilinguismo • guida • temporanea apprendisti • lavoro festivo e straordinario • ore ordinarie domenicali turno/semiturno • assegni “ad personam” 5. La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre indennità ed i com- pensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiu- stificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le...
Struttura retributiva. 1. La retribuzione è composta dalla somma delle seguenti due voci: 2. A tutti gli effetti, lo stipendio e la paga giornaliera ed oraria si ottengono dividendo lo stipendio e la paga mensile, rispettivamente, per 25 e 167. Per determinare il valore giornaliero ed orario dell’indennità di contingenza, si divide l’indennità di contingenza mensile, rispettivamente, per 26 e per 172,9. 3. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti: 4. Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità/compensi: 5. Lo stipendio o la paga, l’indennità di contingenza e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate. 6. Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla “retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam” per “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili. 7. Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa specificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando l’erogazione delle predette indennità ad un periodo coincidente con quello delle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.
Struttura retributiva. La retribuzione fissa del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - minimo conglobato; - indennità di quadro - per i lavoratori di cui all’art. 31; - altri elementi individuati dalla contrattazione collettiva. Sono esclusi automatismi retributivi. Gli elementi retributivi di cui alle tabelle in allegato 1 sono soggetti alle dinamiche retributive di cui all’accordo interconfederale del 23.7.1993.
Struttura retributiva. 1. La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile. 2. La retribuzione è composta dalla somma delle seguenti voci: a. minimo contrattuale di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità, superminimi individuali; b. ex indennità di contingenza. 3. La retribuzione oraria giornaliera ed oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo la retribuzione di cui al comma 2 rispettivamente per 26 e 173. 4. In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti:
Struttura retributiva. La retribuzione è composta dalla somma delle seguenti due voci:
Struttura retributiva. La retribuzione è composta dalla somma delle seguenti voci: - paga base nazionale conglobata, costituito dai minimi di cui alla tabella riportata in calce al presente ccnl (All. A); - aumenti periodici di anzianità; - tredicesima mensilità; - importi ad personam riferiti agli ex istituti contrattuali; - indennità e compensi previsti dal presente ccnl; - eventuali elementi derivanti da contrattazione di secondo livello; - eventuali elementi fissi derivanti dalla contrattazione individuale. La retribuzione di cui all’Allegato A del presente contratto e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente ccnl si intendono al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate.

Related to Struttura retributiva

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.