Strutture convenzionate Clausole campione

Strutture convenzionate. (Pagamento diretto) L’Assicurato ha l’obbligo di contattare e richiedere preventivamente alla Centrale Operativa Sigma Dental l’autorizzazione al Pagamento diretto, contattando il numero indicato 800 363 63737. La Centrale Operativa Sigma Dental prenoterà per conto dell’Assicurato l’appuntamento presso la Struttura Convenzionata. L’elenco delle strutture è disponibile nell’area riservata del sito https://xxxxxxx.xxx/sigma/italia/index#menuitalia#red In occasione della prima attivazione della Polizza il dentista dovrà compilare l’odontogramma che riepiloga lo stato di salute della bocca dell’Assicurato. Inoltre, durante la prima visita sarà richiesto all’Assicurato di sottoscrivere con il medico dentista il proprio budget cure odontoiatriche (BCO) per l’approvazione delle prestazioni incluse nel Piano Assicurativo. I trattamenti e le prestazioni non compresi nel Piano Assicurativo verranno fatturate direttamente all’Assicurato. L’odontogramma e il BCO saranno forniti dalla Centrale Operativa Sigma Dental direttamente alla Struttura Convenzionata. In caso di prestazione resa necessaria da Infortunio l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa Sigma Dental il referto di Pronto Soccorso o altra documentazione che documenti oggettivamente l’Infortunio (es. OPT, radiografie).
Strutture convenzionate. L’elenco delle strutture convenzionate con il Dipartimento di Scienze Veterinarie è reperibile sul sito web alla pagina xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ .
Strutture convenzionate. La Società è obbligata, per tutta l’intera durata del Contratto di assicurazione a possedere un numero di strutture e Centri Convenzionati non inferiore a quanto di seguito indicato: a) Rete nazionale di dentisti e studi odontoiatrici convenzionati che applicano per le prestazioni in tariffario agevolato rispetto ai prezzi praticati al pubblico: almeno 1.500 soggetti convenzionati su tutto il territorio nazionale, con non meno di: • 1 soggetto per province aventi numero di abitanti compreso tra 0 e 100.000 • 2 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 100.001 e 200.000 • 3 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 200.001 e 300.000 • 4 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 300.001 e 400.000 • 5 soggetti per province aventi numero di abitanti superiore a 400.001 b) Strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: almeno 200 strutture su tutto il territorio nazionale di cui almeno una per Regione; c) Centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: almeno 450 sul territorio nazionale, di cui almeno uno per Provincia. Oltre a quanto sopra, la Società dovrà inoltre garantire la presenza di strutture convenzionate abilitate al ricovero e alla diagnostica nel mondo, con particolare attenzione all’Europa e alle Americhe. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al presente articolo determinerà la risoluzione automatica del presente Contratto e la responsabilità della Società per i danni causati alla Contraente dal predetto inadempimento, fermo restando il diritto della Contraente di escutere la cauzione definitiva.
Strutture convenzionate. La S.n.m.s. Xxxxxx Xxxxx ETS ha stipulato accordi con strutture sanitarie a livello nazionale e regionale, per offrire ulteriori servizi e agevolazioni economiche a soci e familiari aventi diritto. Accuratamente selezionati per la provata serietà, gli elevati standard qualitativi e per la varietà delle prestazioni proposte, i centri convenzionati rispondono a una reale forma di risparmio e sicurezza di un servizio migliore reso in tempi rapidi. Il socio e gli aventi diritto possono accedere alle strutture sanitarie convenzionate presenti su tutto il territorio nazionale, attualmente 3.300 circa, indipendentemente dalla regione di appartenenza, presentando la tessera sociale. Con le convenzioni sanitarie dirette, la S.n.m.s. Xxxxxx Xxxxx ETS ha iniziato a sostituirsi gradualmente ai soci nel pagamento delle prestazioni ricevute in queste strutture. La Società utilizza anche le strutture convenzionate dal consorzio XX.XX., al quale aderisce. I soci della S.n.m.s. Xxxxxx Xxxxx ETS possono altresì usufruire di tariffe speciali presso altri centri sanitari convenzionati e presenti nella rete FIMIV: il socio sostiene lui stesso il costo della prestazione ma ha diritto ad una scontistica dedicata esibendo la tessera sociale.
Strutture convenzionate. La Società è obbligata, per tutta l’intera durata del Contratto di assicurazione a possedere un numero di strutture e Centri Convenzionati non inferiore a quanto di seguito indicato: a) Rete nazionale di dentisti e studi odontoiatrici convenzionati che applicano per le prestazioni in tariffario agevolato rispetto ai prezzi praticati al pubblico: almeno 1500 • 1 soggetto per province aventi numero di abitanti compreso tra 0 e 100.000 • 2 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 100.001 e 200.000 • 3 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 200.001 e 300.000 • 4 soggetti per province aventi numero di abitanti compreso tra 300.001 e 400.000 • 5 soggetti per province aventi numero di abitanti superiore a 400.001 b) Strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: almeno 200 strutture su tutto il territorio nazionale di cui almeno una per Regione; c) Centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: almeno 450 sul territorio nazionale, di cui almeno uno per Provincia. Oltre a quanto sopra, la Società dovrà inoltre garantire la presenza di strutture convenzionate abilitate al ricovero e alla diagnostica nel mondo, con particolare attenzione all’Europa e alle Americhe.

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  • Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1

  • Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

  • Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: 500 GWh per il Lotto n. 1, 650 GWh per il Lotto n. 2, 650 GWh per il Lotto n. 3, 600 GWh per il Lotto n. 6. 3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E. 5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto. 7. Il fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del Plafond di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito “Lotto/i Cedente/i”). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima. 8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

  • Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17. 2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

  • QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2) Opzioni:

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Durata della convenzione 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. [massimo 30] 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI). 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.