STUDENTI UNIVERSITARI Clausole campione

STUDENTI UNIVERSITARI. Il lavoratore che frequenti corsi di studio potrà richiedere permessi retribuiti per: • n° 4 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con un massimo di 18 giorni lavorativi, per anno accademico, per la preparazione di ciascun esame, frazionabile nel caso di esame suddiviso in più prove; • n° 10 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per la preparazione della tesi di laurea e del relativo esame. Tutti i permessi qui considerati saranno retribuiti solo nel caso di effettivo sostenimento dell’esame; verranno concessi anche nell’ipotesi di non superamento degli esami stessi, ma limitatamente alla prima volta. I permessi universitari suddetti spetteranno per il doppio della durata legale del corso accademico cui risulta iscritto lo studente, limitatamente al conseguimento di un unico titolo accademico e ciò anche qualora lo studente trasferisca l’iscrizione presso altre sedi universitarie. Dopo tale periodo, per gli esami sostenuti, il lavoratore potrà richiedere 1 giorno per ogni esame e 5 giorni per la laurea, oltre a permessi non retribuiti. Tutti i permessi qui considerati saranno retribuiti solo nel caso di effettivo sostenimento dell’esame (beninteso, limitatamente alla prima volta). Per la concessione dei permessi dovrà essere presentato l’attestato di esami sostenuti.
STUDENTI UNIVERSITARI. 1) PERMESSI: - 3 giornate intere di permesso retribuito per ogni esame, compreso il giorno stesso dell’esame, anche se distribuito in più prove, sostenuto la prima volta; - 15 giornate intere di permesso retribuito per la preparazione della tesi di laurea vecchio ordinamento; - 7 giornate per la laurea breve; - 8 giornate per la laurea specialistica; - 3 giornate intere di permesso retribuito per il conseguimento di un Master Universitario post Laurea, riconosciuto dal Ministero.
STUDENTI UNIVERSITARI. Limitatamente ai corsi di laurea di interesse aziendale - intendendosi per tali, di norma, quelli con indirizzo di tipo economico, scientifico-matematico e giuridico - si prevede quanto segue: - per la preparazione di ciascun esame: 6 giorni lavorativi - consecutivi o scindibili in due periodi ove l'esame preveda una parte scritta ed una parte orale - con un massimo di 18 giorni per ciascun anno accademico; - per la preparazione e la discussione della tesi di laurea: complessivi 18 giorni lavorativi in caso di laurea specialistica/tradizionale, di cui massimo 8 giorni in caso di laurea di primo livello (c.d. “laurea breve”). I permessi per la preparazione degli esami universitari verranno concessi per tutta la durata legale del corso accademico più due anni. I permessi per gli esami di laurea e per la preparazione della relativa tesi verranno concessi per la durata legale del corso accademico più tre anni.
STUDENTI UNIVERSITARI. 6 (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) 8 9 10 Il/La Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………. 11 di seguito denominato/a locatore ………………………………………………………..

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).