Termini E Abbreviazioni Clausole campione

Termini E Abbreviazioni. Accordo bilaterale Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Co- munità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) CIAP 2001 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019; entrata in vigore dopo la ratifica da parte di almeno 2 Cantoni DEFR (ex DFE) Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca GPA Government Procurement Agreement (Accordo dell’OMC sugli ap- palti pubblici del 15 aprile 1994; RS 0.632.231.422); modificato con protocollo del 30 marzo 2012 LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1); entrata in vigore il 1.1.2021 LAPub 1994 Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1); abrogata il 31.12.2020 OAPub Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11); entrata in vigore il 1.1.2021 OAPub 1995 Ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11); abrogata il 31.12.2020
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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: