Common use of Tipologia delle occupazioni Clause in Contracts

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana o - per le strade metropolitane che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano in ogni caso nella categoria di cui al presente comma le attività edili 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le occupazioni per traslochi. 5. Sono occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 7. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.

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Samples: Regolamento Per Le Occupazioni Di Suolo Pubblico, Regolamento Per Le Occupazioni Di Suolo Pubblico

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 dall’art.3 del presente Regolamentoregolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana Ufficio Provinciale, per tutte le arterie provinciali in ambito extraurbano, o - Comunale, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. Con successivo e specifico atto sarà definita puntualmente la ripartizione delle competenze di ogni singolo settore nel procedimento amministrativo per il rilascio di concessione autorizzazione o nulla osta. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni , in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria di cui al presente comma caso, quelle per le attività edili. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le occupazioni per traslochi. 5. Sono occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione provinciale/comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; , in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 8. Per 7.Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000strada e del relativo Regolamento di Attuazione, xxxxx fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamentoregolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento Regolamento attuativo.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 dall’art.3 del presente Regolamentoregolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana Ufficio Provinciale o - Comunale, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni , in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria caso, quelle per il tempo di cui al presente comma le durata delle attività ediliconnesse all’occupazione. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le occupazioni per traslochi. 5. Sono 5.Sono occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa o soggetto diverso dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il corretto espletamento della procedura di sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ È consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè a patto che venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo richiedere il pagamento del Canone dovuto. L’attestazione del pagamento del Canone dovuto rappresenta, per gli interventi eseguiti in urgenza, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. Oltre al canone che potrà essere quantificato dagli uffici, per gli interventi urgenti sarà dovuta in “una-tantum” la tassa istruttoria/sopralluogo secondo la quantificazione allegata al presente regolamento. 8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare Per l'occupazione di aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamentodall’art.3, in via permanente o giornaliera deve preventivamente i soggetti interessati devono richiedere ed ottenere dal competente Uffici all'Ufficio OSAP della Città metropolitana o - Provincia, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, durata non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è durata sia inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni ; in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria di cui al presente comma caso, quelle per le attività edili. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee anche quelle occasionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo : a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le le occupazioni per traslochi. 5. Sono abusive le occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessionenel provvedimento; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciatiautorizzazione; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata anche dopo l’estinzione, la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. ; Le occupazioni abusive si considerano sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione e l’occupazione, salvo disporre di specifica documentazione di prova, si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria autorizzativo, in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione per l'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamentoregolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana Ufficio Provinciale o - Comunale, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni , in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria di cui al presente comma caso, quelle per le attività edili. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionalioccasionali così come definite al comma 833 L. C art. 1 L. 160/2019, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture4 ore; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 oreabrogato; d) le occupazioni per non più di superiori a mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le le occupazioni per traslochi; f) le occupazioni con banchi, gazebo, veicoli adibiti alla vendita o qualsiasi altro tipo di struttura finalizzata alla vendita di prodotti o alla somministrazione di cibi e bevande, anche in occasione di fiere, mercati, feste paesane e manifestazioni in genere, anche se attuate all’interno di tratti stradali momentaneamente chiusi al transito veicolare. 5. Sono occupazioni abusive, quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegrammaes. PEC). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; , in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 87. Per quanto concerne le misure da adottare per I mezzi pubblicitari ancora esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, in regola con tutti gli oneri tributari e di cui non sia stato possibile effettuare la sicurezza della circolazione si fa riferimento regolarizzazione/rinnovo dell’autorizzazione o un riposizionamento in altro sito individuato e richiesto dalla ditta, a causa di sopraggiunte modifiche normative dello stato dei luoghi, che hanno reso la posizione non conforme alle norme del Codice cds o della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000saturazione della strada, xxxxx restando dovranno rimuovere gli impianti entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dopo di che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativogli stessi saranno ritenuti abusivi.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 dall’art.3 del presente Regolamentoregolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana Ufficio Provinciale o - Comunale, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. Sono permanenti anche le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento. Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti: a) chioschi, edicole, xxxxxxx e simili; b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale; c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l’accesso con veicoli agli edifici o ai fondi; d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo; e) condutture per energia elettrica e simili; f) occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci. g) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione e/o concessione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni , in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria di cui al presente comma caso, quelle per le attività edili. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore; e) Le le occupazioni per traslochi. f) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane; g) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all’esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali; h) pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville; i) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico. 5. Sono occupazioni abusive, abusive quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda purché vengano seguite le procedure di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma)cui al successivo art.16. In mancanza della stessamancanza, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. 7. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.”;

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Samples: Regolamento Per La Tutela Delle Strade

Tipologia delle occupazioni. 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 dall’art.3 del presente Regolamentoregolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana Ufficio Provinciale o - Comunale, per le strade metropolitane provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. Sono permanenti anche le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento. Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti: a) chioschi, edicole, xxxxxxx e simili; b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale; c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l’accesso con veicoli agli edificio od ai fondi; d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo; e) condutture per energia elettrica e simili; f) occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci. g) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con serbatoi, cisterne e manufatti vari. 3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione e/o concessione è inferiore all’anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni , in tal caso possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano annualità e, in ogni caso nella categoria di cui al presente comma caso, quelle per le attività edili. 4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose; b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture; cb) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore; dc) le occupazioni per non più traslochi; d) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politichepiante ornamentali, sindacaliod altro all’esterno dei pubblici esercizi, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti o attività di vendita artigianali o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 oreindustriali; e) Le occupazioni pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per traslochibiciclette o motocicli; f) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico. 5. Sono occupazioni abusive, abusive quelle: a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione; b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati; d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione; e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse; f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume iniziata effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. 76. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda purché vengano seguite le procedure di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma)cui al successivo art.16. In mancanza della stessamancanza, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva. 7. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. 8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Xxxxxx x xxx XXX 000/0000, xxxxx restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.

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