TRASFERIMENTO A TERZI Clausole campione

TRASFERIMENTO A TERZI. Il licenziatario potrà trasferire il software solo con il dispositivo, l'etichetta con la scritta "Certificato di Autenticità" e le presenti condizioni di licenza direttamente a un terzo. Prima del trasferimento il terzo dovrà accettare che le presenti condizioni di licenza si applichino al trasferimento e all'utilizzo del software. Il licenziatario non potrà più trattenere alcuna copia del software, inclusa la copia di backup.
TRASFERIMENTO A TERZI. 1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree, in ogni caso da comunicare tempestivamente al Comune, il Proponente, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovranno rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione, che dovrà essere richiamata nell'atto di trasferimento. 2. Il Proponente ed i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
TRASFERIMENTO A TERZI. Il sistema e\o parti e\o componenti non possono essere trasferiti a terzi, se non garantendo a GS il rispetto di tutte le condizioni di contratto.
TRASFERIMENTO A TERZI. Le disposizioni del presente Articolo non sono applicabili qualora il licenziatario abbia acquistato il software nello Spazio Economico Europeo (SEE) per il trasferimento ad un’altra persona o entità all’interno dello SEE, nel qual caso l’eventuale trasferimento del software e il diritto di utilizzarlo dovranno conformarsi alla legge applicabile. Il primo utente del software potrà trasferire il software e il presente contratto direttamente a un terzo. Prima del trasferimento il terzo dovrà accettare che il presente contratto si applichi al trasferimento e all’utilizzo del software. Il trasferimento dovrà includere il software e l’etichetta con la scritta “prova della Licenza”. Il primo utente non potrà conservare alcuna istanza del software a meno che non resti in possesso anche di un’altra licenza per il software. Il primo utente non potrà conservare alcuna istanza del software a meno che non resti in possesso anche di un’altra licenza per il software. Nessuna disposizione del presente contratto vieta il trasferimento di software nella misura consentita ai sensi della legge applicabile, qualora il diritto di distribuzione sia stato esaurito.
TRASFERIMENTO A TERZI. Per motivi propri, l'autore/editore può cedere i diritti di adattamento cinematografico ad un determinato acquirente che, di conseguenza, necessita del consenso dell’autore/editore, se intende trasferire a sua volta a terzi i diritti acquisiti. Se l'acquirente trasferisce i diritti ricavando un utile, è possibile subordinare l’accordo ad una partecipazione ai benefici. Per contro, il trasferimento dei diritti nell'ambito dei contratti di coproduzione, non necessita del consenso dell’autore/editore, dato che in tal caso l'acquirente rimane associato alla produzione. I diritti di utilizzo del film sono liberamente trasferibili. Sarebbe infatti inammissibile esigere che l’acquirente richieda il consenso dell’autore/autore per la distribuzione, ecc.
TRASFERIMENTO A TERZI. E' vietata la cessione della presente convenzione a terzi, se non espressamente autorizzata dal Comune. Il soggetto privato, anche in caso di trasferimento parziale delle aree lottizzate, resta comunque responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzio- ne, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile in meri- to alla corretta esecuzione delle opere ed alle relative re- sponsabilità.
TRASFERIMENTO A TERZI. Nessuna modifica.
TRASFERIMENTO A TERZI. 1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree, prima che sia avvenuto il collaudo e la consegna delle aree all’amministrazione comunale, la Ditta Lottizzante, (previa autorizzazione, da rilasciare con apposita deliberazione Giuntale), mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione che dovrà essere richiamata nell'atto di trasferimento. La ditta lottizzante dovrà inoltre rendere edotti gli acquirenti delle aree dell’obbligo di mantenimento e manutenzione del verde e della piantumazioni di cui al precedente art. 4. 2. La Ditta Lottizzante e i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.