Trasparenza dei prezzi. 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Trasparenza dei prezzi. 1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
Trasparenza dei prezzi. 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del pre- sente Contratto Esecutivo;
ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diretta- mente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità fina- lizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presen- te Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni co- munque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al ri- sarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Trasparenza dei prezzi. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: ▪ Dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ▪ Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto; ▪ Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dal albo fiduciario, ove esistente.
Trasparenza dei prezzi. Articolo 32 - Trattamento dei dati personali
Trasparenza dei prezzi. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente: dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto; dichiarano altresì di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente convenzione. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Atto lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del CC per fatto e per colpa delle Parti medesime.
Trasparenza dei prezzi. 1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente: • dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxx; • dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Atto; • si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti ai sensi del precedente comma, per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Trasparenza dei prezzi. 1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d’intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Se risulta non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1., ovvero il fornitore non rispetta gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s’intende automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del fornitore, che è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Trasparenza dei prezzi. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Trasparenza dei prezzi. ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
1. Il Fornitore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. Tra l’altro il Fornitore prende esplicitamente atto che,
a) ai sensi del citato Codice Etico, “omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l’integrità, l’indipendenza, la reputazione e l’imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;