Trattamento della nazione più favorita. 1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità dell'accordo OMC.
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Trattamento della nazione più favorita. 1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate è integrato nel presente accordo e ne fanno fa parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità dell'accordo OMCdel GATT 1994.
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