Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
Tutor aziendale. All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, dovrà essere garantita la presenza di un tutor aziendale. Il predetto tutor avrà il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di appren- distato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e l’apprendimento sul luogo di lavoro. Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delegherà tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista do- vrà conseguire. Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor potrà essere svolta direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di riso- luzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte dell’Ente datore di lavoro.
Tutor aziendale. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.
Tutor aziendale. Il tutor aziendale ha il compito di: - partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista - facilitare l’apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale) - facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze - assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale - facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale - al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell’apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. Il tutor designato dall’impresa partecipa all’attività formativa realizzata direttamente dall’OBC o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia dell’OBC. In attesa della definizione entro il 2006 da parte dell’OBC di quanto di sua competenza, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell’apprendista.
Tutor aziendale. 17.1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
17.2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
17.3. Nelle imprese con oltre 15 lavoratori e lavoratrici il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 lavoratori e lavoratrici può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
Tutor aziendale. All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. Qualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente abilitato a svolgere la mansione di Autista Xxxxxxxxxxxx, questo si intende già in possesso delle necessarie competenze professionali. Nelle organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente da un soggetto aderente all'organizzazione stessa in possesso delle necessarie competenze professionali. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
Tutor aziendale. All’apprendista, durante la durata del piano formativo indivi- duale, deve essere garantita la presenza di un tutor individuato dalla Struttura Associativa. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il pe- riodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le compe- tenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garan- tendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna alla Struttura Associativa e l’apprendimento sul luogo di lavoro. Nelle realtà lavorative con oltre 15 dipendenti il datore di lavo- ro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire. Nelle realtà lavorative fino a 15 dipendenti può es- sere svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero pro- gramma formativo. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valu- tare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attesta- zione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impe- gnati in qualità di tutor, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett d) del D.lgs. n.167/2011, avente il compito di controllare la realizza- zione del programma formativo.
Tutor aziendale. 1. Il tutor aziendale affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'impresa e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutor collabora con l’ Agenzia formativa accreditata allo scopo di valorizzare il percorso esterno di apprendimento in apprendistato e al termine documenta le competenze acquisite dall'apprendista. Opera in stretto contatto con il tutor formativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal "Piano formativo individuale dell’apprendista.
2. In fase di prima applicazione, le funzioni del tutor aziendale, anche in relazione a quelle del tutor formativo dell’Agenzia formativa, sono quelle definite nelle Linee Guida del tutor aziendale” scaricabile dal sito istituzionale “Sardegna Lavoro”. 3.I requisiti del tutor o referente aziendale sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nell’ambito dell’apprendistato qualificante il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, da un socio, da un coadiuvante oppure da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Il lavoratore qualificato designato dall’impresa per la funzione di tutor deve: -essere inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato qualificante ; -svolgere attività lavorative coerenti a quelle dell’apprendista; -possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Ciascun tutor aziendale può affiancare fino a cinque apprendisti.
4. Nell’ambito dell’apprendistato qualificante la formazione del tutor o referente aziendale è obbligatoria per la Regione Sardegna. Nel caso di assunzione di apprendisti in imprese che non dispongono di tutor o referenti aziendali formati, il percorso formativo del tutor deve essere realizzato prima dell’avvio della formazione dell’apprendista. La formazione al ruolo di tutor aziendale è finalizzata all’acquisizione degli strumenti necessari a pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento e di socializzazione lavorativa dell’ apprendista in azienda. Per la formazione del tutor aziendale sono previsti due percorsi formativi:
4.1 Percorso -base di formazione al ruolo, erogabile in modalità e-learning con l’utilizzo della piattaforma regionale, finalizzata al rilascio di un attestato di frequenza, obbligatorio per le imprese che assumono apprendisti con questa tipologia contrattua...
Tutor aziendale. All’avvio dell’attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna alla Struttura e l’apprendimento sul luogo di lavoro. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
Tutor aziendale. Il tutor aziendale ha il compito di: • partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell’apprendista; • facilitare l’apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi; • facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’approfondimento e di valutazione finale delle competenze; • assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale; • facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale; • al raggiungimento della metà della durata dell’apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto; • provvedere alle attività di registrazione/documentazione delle attività di formazione effettuate dall’apprendista. Il tutor designato dall’impresa partecipa all’attività formativa realizzata direttamente dalle Parti o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia definite dalle Parti. Le Parti definiranno linee guida per la formazione sia interna sia esterna all’impresa e in particolare si curerà la predisposizione di moduli formativi della durata di 8 ore per i tutor aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/ coaching). Tali corsi potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle caratteristiche dei lavoratori da seguire. Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dalle Parti potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale. In attesa della definizione delle linee guida, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell’apprendista.