Valenza territoriale Clausole campione

Valenza territoriale. Il presente Accordo trova applicazione a livello provinciale per quanto attiene le competenze sovracomunali e diventa riferimento per gli accordi territoriali promossi dai Comuni. Questi ultimi sono necessari per attuare a livello locale il dettato normativo della Legge 104/92 e dell’Accordo provinciale stesso, in rapporto ai bisogni dell’utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Ogni accordo territoriale deve specificare il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell’intero percorso educativo e formativo nell’applicazione della Legge 104/92. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra scolastici. Tali servizi comprendono pertanto anche l’insieme dei servizi e/o interventi programmati all’interno dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale (realizzati da Enti Locali, Aziende UU.SS.LL., Scuole, Aziende di servizi alla persona, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ecc.) con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione e di favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale. Ciascun accordo territoriale individua i firmatari, gli aderenti e le risorse da impegnare per la sua realizzazione. Inoltre individua sedi, strumenti e modalità di attuazione e verifica di quanto disposto dall'accordo territoriale stesso.
Valenza territoriale. Il presente Accordo trova applicazione nel Territorio sovra comunale corrispondente al Distretto socio sanitario di San Xxxxxxx. Per quanto attiene l’Ambito metropolitano , si raccorda all’Accordo metropolitano sopraindicato, confermando gli impegni già presi dai firmatari di tale Accordo.
Valenza territoriale. Il presente accordo esplica i propri effetti (secondo il dettato normativo della legge 104/92 e dell’Accordo di programma provinciale) nell’ambito del territorio circondariale imolese, corrispondente al territorio formato dai 10 Comuni firmatari sopra indicati o al territorio di competenza degli interventi dell’AUSL di Imola e della programmazione del Piano di zona distrettuale.
Valenza territoriale. Ambiti di applicazione
Valenza territoriale. Il presente Accordo trova applicazione a livello metropolitano e diventa riferimento per successivi accordi distrettuali in rapporto ai bisogni dell’utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Gli accordi territoriali sono inseriti nella Programmazione distrettuale per la salute ed il benessere sociale2 e sono finalizzati anche al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra scolastici, con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione, di favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale, di preparare, a partire dall'esperienza scolastica, il passaggio 2Legge 08/11/2000 N. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Valenza territoriale. Quanto contenuto nel presente Accordo si rivolge alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della L. n. 104/92 frequentanti le scuole del territorio provinciale pistoiese di ogni ordine e grado. Rispetto ai non residenti, gli interventi specialistici e gli oneri finanziari relativi al percorso scolastico e di crescita sono di competenza degli enti del territorio di residenza ad eccezione dell'assegnazione degli ausili per l'inclusione scolastica degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado certificati in base alla L. n. 104/1992.
Valenza territoriale. Il presente Accordo trova applicazione a livello provinciale per quanto attiene le competenze sovracomunali e diventa riferimento per gli accordi territoriali promos- si dai Comuni. Questi ultimi sono necessari per attuare a livello locale il dettato nor- mativo della Legge 104/92 e dell’Accordo provinciale stesso, in rapporto ai bisogni dell’utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Ogni accordo territoriale deve specificare il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibi- le e che tenga conto dell’intero percorso educativo e formativo nell’applicazione della Legge 104/92. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei ser- vizi educativi, scolastici e formativi con quelli territoriali ed extra scolastici. Tali ser- vizi comprendono pertanto anche l’insieme dei servizi e/o interventi programmati all’interno dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale (realiz- zati da Enti Locali, Aziende UU.SS.LL., Scuole, Aziende di servizi alla persona, orga- nizzazioni del terzo settore, fondazioni ecc.) con l’obiettivo di sviluppare ed incen- tivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione e di favorire l’ef- fettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale. Ciascun accordo territoriale individua i firmatari, gli aderenti e le risorse da impe- gnare per la sua realizzazione. Inoltre individua sedi, strumenti e modalità di attua- zione e verifica di quanto disposto dall’accordo territoriale stesso.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Assistenza tecnica La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento indicati nel Capitolato Speciale. In caso di ritardata manutenzione e fermo macchina, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nei seguenti casi: • ritardi sulle tempistiche di intervento tecnico e risoluzione guasto • mancato invio di “ALERT” o richiami in modalità differente da quanto riportato,; • sostituzione di dispositivi, upgrade e/o aggiornamenti tecnologici non autorizzati dal Servizio aziendale competente. Le penali verranno applicate secondo i parametri fissati dall’art. 113/bis – comma 4 del Codice degli appalti in relazione alla entità delle conseguenze legate all’inesatta o incompleta prestazione. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo netto contrattuale. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante il periodo di garanzia, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto sopra stabilito.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.