Validità del contratto Clausole campione

Validità del contratto. 14.1 Nel caso in cui qualcuna delle disposizioni del CONTRATTO – o parte di esso – sia ritenuta nulla, annullabile, invalida o inefficace dall’Autorità Giudiziaria, o comunque risulti o diventa integralmente o parzialmente priva d’effetto giuridico o inefficace, tale nullità, annullabilità, invalidità, o comunque inefficacia, non avrà effetto sulle altre disposizioni del CONTRATTO né, tanto meno, potrà determinare la nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia dell'intero CONTRATTO. 14.2 La disposizione – o la parte di essa – ritenuta nulla, annullabile, invalida o inefficace dall’Autorità Giudiziaria, dovrà intendersi modificata, reinterpretata o integrata, nella misura e secondo il senso necessari a che la stessa possa essere ritenuta ammissibile per legge, e giudicata pienamente valida ed efficace dall’Autorità Giudiziaria, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle parti come risultante dal CONTRATTO. 14.3 Entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, le disposizioni del presente CONTRATTO che, per loro natura, portata o significato, sono da intendersi come a rimanere in vigore anche alla scadenza, a seguito dell’adempimento, della risoluzione o di qualsiasi altra forma di cessazione dell’efficacia del CONTRATTO, continueranno ad avere vigore e ad applicarsi anche a seguito della scadenza delle stesse.
Validità del contratto. Il presente contratto rappresenta per tutto il periodo di validità un insieme normativo unico ed inscindibile. In tal senso quindi il contratto assorbe e sostituisce ad ogni effetto le precedenti normative contrattuali applicate da aziende aderenti alle associazioni firmatarie dello stesso, fatto salvo quanto previsto all' art. 33 (accordi di armonizzazione ed allineamento) nonchè tutti gli usi e consuetudini, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso, ad eccezione di quelle maggiormente favorevoli ai lavoratori.
Validità del contratto. Il Contratto decorre dal [TBC], data di consegna dell’Immobile a [TBC], occorsa per soddisfare esigenze connesse al trasporto ferroviario, ed avrà scadenza pari a quella dell’Accordo di cui al punto c) delle premesse. Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo in continuità con il precedente od a seguito di stipula da parte della IF di contratti di utilizzo dell’infrastruttura, in continuità temporale con l’Accordo. Il rinnovo non avrà luogo nell’ipotesi in cui l’IF comunichi a GS RAIL a mezzo di raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione di non voler rinnovare il Contratto. In tale ipotesi, alcun onere potrà essere addebitato alla IF, per effetto della sola comunicazione di disdetta. Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione dell’Accordo o dei citati contratti di utilizzo dell’infrastruttura, si determinerà l’immediata cessazione del presente Contratto, con l’obbligo in capo alla IF di riconsegnare l’Immobile come previsto nel successivo art. 7.
Validità del contratto. Il presente contratto collettivo di lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente. Alla luce del principio di ultravigenza contrattuale e preso atto che il precedente contratto ha cessato la sua vigenza il 31 marzo 2015, le parti concordano che la vigenza del presente contratto decorre dal 1° aprile 2015, sino al 31 marzo 2018. Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette. Le parti individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del c.c.n.l. e del II livello di contrattazione. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Validità del contratto. 27.1 Il Contratto costituisce l’intero regolamento contrat­ tuale tra le Parti in relazione all’oggetto ivi dedotto e sostituisce integralmente e risolve ogni eventuale precedente o separata pattuizione, scritta o orale, al riguardo. 27.2 L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di alcuna delle disposizioni di cui al Contratto non pre­ giudicherà la validità ed efficacia delle altre dispo­ sizioni contenute nello stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile. In ogni caso, le Parti faranno quanto possibile per negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che abbiano effetti equivalenti.
Validità del contratto. Il contratto di cui il presente Capitolato d’Oneri fa parte, è impegnativo per il Professionista incaricato dal giorno della trasmissione unitamente alla determina di incarico cui è allegato.
Validità del contratto. 1 Il Contratto è valido dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. 2 Il Contratto può essere rivisto annualmente.
Validità del contratto. Obblighi ed oneri a carico del committente
Validità del contratto. 1. Le aziende che intendono applicare il presente CCNL devono inviare richiesta di adesione all’Ente Bilaterale di cui al successivo art. 127. 2. Il CCNL non è applicabile in mancanza della conferma da parte dell’Ente Bilaterale. 3. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. 4. L’applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all’adesione ad una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL 5. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre Parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle Parti stipulanti.
Validità del contratto. 11.1 La nullità o invalidità di una clausola non comporta la nullità o invalidità dell’intero contratto. 11.2 Le parti concordano espressamente di sostituire, ove possibile, la clausola ritenuta nulla o invalida con altra disposizione avente un contenuto simile alle loro intenzioni originarie e conforme al contenuto dei rapporti contrattuali fra le stesse intercorrenti.