VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA Clausole campione

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA. La valutazione dei rischi coordinata tra Amministrazione e Ditta, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dall’Amministrazione in sede di riunione di cooperazione e coordinamento. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA. La valutazione dei rischi coordinata tra Azienda Sanitaria Contraente e Ditta, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dall’Azienda Sanitaria Contraente in sede di riunione di cooperazione e coordinamento. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi: In fase di richiesta di lavori o servizi, l’Azienda Sanitaria Contraente fornisce all’appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati: La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che l’Azienda Sanitaria Contraente è obbligata ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l’iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 163/06 s.m.i., ecc. Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, la Ditta fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l’esecuzione delle lavorazioni presso il sito dell’Azienda Sanitaria Contraente specifico per l’oggetto dell’appalto. Prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la Ditta e l’Azienda Sanitaria Contraente potranno effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’esito di tale incontro è riportato nel Piano degli Interventi, all’interno del quale è tra l’altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appa...
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA. La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell’Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi: In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all’appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati: • le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente; • le misure di prevenzione adottate; • le misure stabilite per la gestione delle emergenze; • le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori. Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l’appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all’interno del quale è tra l’altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze. Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara. dell’appalto: • luoghi ed attività svolte dal committente • attività svolte dall’appaltatore • rischi derivanti dalle interferenze tra le attività • misure di prevenzione e protez...
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA. 8.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA. La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Atteso il carattere “dinamico” il DUVRI viene aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso delle attività previste (l’aggiornamento del DUVRI è a carico del RUP/DEC/Responsabile della struttura che gestisce il contratto secondo la specifica procedura ed è sempre presente nel sito aziendale). È cura di ogni ditta appaltante acquisire prima dell’accesso nelle sedi ISTAT copia del DUVRI aggiornato, del Piano di Emergenza e sicurezza, del Piano di Manutenzione e controllo dell’amianto, del DVR incendio e di tutta la documentazione in materia di salute e sicurezza emanata dal Datore di Lavoro, documentazioni tecniche (impianti, apparecchiature, strutture) di legge dal RUP, Direttore esecuzione contratto, Direttore dei lavori, Responsabile dl contratto, Responsabili di sede. Inoltre, prima dell’accesso alle sedi le Ditte appaltanti prendono visione delle caratteristiche degli ambienti, impianti e strutture, attrezzature con i Responsabili di Sede e uffici tecnici (quando necessario) e delle misure di prevenzione e protezione necessarie. Premesso che la circolare del Min. Lavoro 24/07 esclude la valutazione dei rischi d’interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che le attività oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal C.S.A.; Si riporta di seguito l’analisi dei rischi da possibili interferenze comuni e le misure di prevenzione e protezione da adottare per le diverse attività al fine di ridurre al massimo i rischi interferenziali. - alla non conoscenza dei locali, dell’ambiente e delle attività svolte dal committente; - alle possibili interferenze tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore; - alle possibili interferenze dovute all’utilizzo comune di macchinari, attrezzature, impianti e strutture, prodotti; - alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di più ditte in appalto. L’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attività soprad...

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