VERIFICHE E PENALI. Per tutta la durata del Contratto, la Azienda Sanitaria Capofila, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3). Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore. L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole: A Disservizio del Call Center € 100,00 per evento B Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura € 200, 00 per evento C Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta i farmaci 5% dell’importo consegnato del valore del farmaco D Difformità nell’etichettatura dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente E Difformità nel confezionamento dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco non correttamente confezionato F Non invio report mensile € 100,00 a mancato invio H Prodotti alterati 5% dell’importo del valore del farmaco alterato G Xxxxxxx nelle consegne (dovuto anche nel caso di difformità qualitative) 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo H Richiesta di un minimo d’ordine da parte del fornitore € 100,00 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia. Qualora il numero totale di reclami in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione di nessuna ulteriore penale; Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità di risolvere il Contratto.
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VERIFICHE E PENALI. Per tutta La prestazione d’opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a controllo a giudizio della Stazione Appaltante. Qualora la durata del Contrattostessa venisse riscontrata in parte o in tutto, non corrispondente al servizio richiesto, sia per qualità che per quantità, l’operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale senza oneri per l’Ente. In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, la Azienda Sanitaria CapofilaStazione Appaltante si riserva di far eseguire, anche tramite terzi da essa incaricatialtri operatori economici, ha il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o mancato pronto intervento su chiamata entro i termini previsti nel presente documento verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 (CENTO/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Qualora la somma degli importi delle penali sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l’Amministrazione avrà facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunquecui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto via pec alla ditta dall’Ente: nello specifico il responsabile del procedimento, con i requisiti minimi descritti nota indirizzata al dirigente/responsabile di servizio propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente/responsabile, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel capitolato tecnicotermine indicato, comprese saranno applicate alla ditta le verifiche sul servizio offertopenali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. A tal fine il Fornitore si obbliga Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione La ditta è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione richiesta e/o il pagamento delle pratiche penali di reso dei Prodotti così come previsto nel cui al presente Contratto (punto 5.3)articolo non esonera in nessun caso la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso La ditta prende atto che l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per presente articolo non precludono il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore. L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole: A Disservizio del Call Center € 100,00 per evento B Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura € 200, 00 per evento C Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta i farmaci 5% dell’importo consegnato del valore del farmaco D Difformità nell’etichettatura dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente E Difformità nel confezionamento dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco non correttamente confezionato F Non invio report mensile € 100,00 a mancato invio H Prodotti alterati 5% dell’importo del valore del farmaco alterato G Xxxxxxx nelle consegne (dovuto anche nel caso di difformità qualitative) 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo H Richiesta di un minimo d’ordine da parte del fornitore € 100,00 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia. Qualora il numero totale di reclami in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione di nessuna ulteriore penale; Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami modalità di cui al presente documento, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra ditta con spesa a carico della ditta aggiudicataria. La spesa relativa sarà liquidata dall'ASP e successivamente detratta dall'importo dovuto alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità di risolvere il Contrattoditta aggiudicataria all'atto del primo pagamento utile.
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Samples: Service Agreement
VERIFICHE E PENALI. Per tutta la durata 1. Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, o anche solo parte dello stesso, entro i termini e con le modalità pattuite ed indicate nell’offerta tecnica e nel Contratto, oppure diversamente concordata con il Committente, o nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita negli stessi documenti, oppure diversamente concordata con il Committente, imputabili all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo, ferma restando l’eventuale richiesta dei danni subiti dal Committente.
2. Qualora, altresì, i risultati conseguiti nello svolgimento del Servizio fossero giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo i modi ed i termini stabiliti dal Committente. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, nel tempo e con le modalità e formalità prescritte, il Committente applicherà la Azienda Sanitaria Capofilapenale sopra prevista, anche tramite terzi riservandosi di far eseguire quanto dovuto da essa incaricatialtro soggetto in danno dell’Aggiudicatario, ha facoltà di effettuare unilaterali verificheal quale imputerà, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allorapoi, i relativi risultaticosti.
3. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo)L’Amministrazione, comprovanti “il disservizio”. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3). Il Fornitore è tenuto previa diffida ad eliminareadempiere, a mezzo raccomandata A/R, entro 10 un termine non inferiore a 15 (dieciquindici) giorni avrà la facoltà di affidare l’esecuzione di tali attività ad altri prestatori in danno dell’Aggiudicatario.
4. Constatato l’inadempimento, l’Aggiudicatario potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell’Amministrazione a giustificare l’inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate.
5. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, dal SAL successivo al verificarsi dell’inadempimento, o dalla fideiussione prestata, salvo l’onere di ricezione del reclamodoverla immediatamente reintegrare nell’importo entro, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizioe non oltre, ferma rimanendo 8 (otto) giorni dal prelevamento della penale. Resta salva, in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto caso, la facoltà per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore. L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole: A Disservizio del Call Center € 100,00 per evento B Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura € 200, 00 per evento C Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta i farmaci 5% dell’importo consegnato del valore del farmaco D Difformità nell’etichettatura dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente E Difformità nel confezionamento dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco non correttamente confezionato F Non invio report mensile € 100,00 a mancato invio H Prodotti alterati 5% dell’importo del valore del farmaco alterato G Xxxxxxx nelle consegne (dovuto anche nel caso di difformità qualitative) 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo H Richiesta di un minimo d’ordine da parte del fornitore € 100,00 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia. Qualora il numero totale di reclami in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione di nessuna ulteriore penale; Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità Committente di risolvere il ContrattoContratto stesso e richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contract for Communication Campaigns
VERIFICHE E PENALI. Per tutta 9.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la durata corretta esecuzione delle attività ed, in generale, dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.
9.2 Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte dell’Affidataria nell’esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la Azienda Sanitaria Capofila, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara applicare le seguenti penali: Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo € 175,00 (centosettantacinque/00) Mancata e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3). Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla /o erronea comunicazione della data di ricezione visita e del reclamo, nominativo del soggetto incaricato dell’esecuzione dei Servizi € 175,00 (centosettantacinque/00) Ritardo nella trasmissione al Fondo del Verbale di visita rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore. L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole: A Disservizio del Call Center Parti € 100,00 per evento B Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura € 200, 00 per evento C Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta i farmaci 5% dell’importo consegnato del valore del farmaco D Difformità nell’etichettatura dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente E Difformità nel confezionamento dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco non correttamente confezionato F Non invio report mensile € 100,00 a mancato invio H Prodotti alterati 5% dell’importo del valore del farmaco alterato G Xxxxxxx nelle consegne 50,00 (dovuto anche nel caso di difformità qualitativecinquanta/00) 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo H Richiesta ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale € 500,00 (cinquecento/00) Mancata indicazione sui Verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00) Ritardo nel rispetto delle tempistiche definite da Capitolato tecnico nella calendarizzazione e realizzazione della singola visita € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un minimo d’ordine massimo di 15 (quindici) giorni Mancato rispetto degli obblighi sanciti da parte Capitolato ai fini dell’identificazione dell’ispettore Xxxxxx non pagata ed € 1.000,00 (mille/00)
9.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 9.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del fornitore € 100,00 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l'esecuzione del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal Contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva, cui si rimanda integralmente.
9.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla successiva fattura emessa, il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanziacui importo dovrà essere dunque determinato al netto delle penali applicate. Qualora il numero totale non fosse sufficiente tale importo, si procederà sugli importi della fattura successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.
9.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di reclami cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidataria. L’Affidataria deve comunicare per iscritto in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di nessuna ulteriore penale; Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno giorni 2 (due) reclami appartenenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9.6 Le penali potranno essere applicate fino alla stessa tipologiaconcorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila il Fondo avrà la possibilità facoltà di risolvere di diritto il Contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.
9.7 Qualora all’Affidataria vengano applicate n. 03 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9.8 L’Affidataria prende atto ed accetta che, in ogni caso, l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Visite Di Controllo
VERIFICHE E PENALI. Per tutta Il Servizio Diritto allo Studio controllerà che il servizio di trasporto, ivi compreso l’accompagnamento e la durata del Contrattovigilanza sullo scuolabus, la Azienda Sanitaria Capofila, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti così venga svolto come previsto nel presente Contratto (punto 5.3)capitolato e nei suoi allegati. Il Fornitore sia con le modalità previste nel capitolato, sia autonomamente, in qualunque momento, potrà effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal capitolato e dalle norme vigenti. La ditta affidataria è tenuto ad eliminaretenuta a consentire e agevolare il concreto espletamento dell’attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione. Le violazioni riscontrate in un qualsiasi modo, anche attraverso segnalazioni esterne, sono contestate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore. L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole: A Disservizio del Call Center € 100,00 per evento B Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura € 200, 00 per evento C Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta i farmaci 5% dell’importo consegnato del valore del farmaco D Difformità nell’etichettatura dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente E Difformità nel confezionamento dei farmaci 5% dell’importo del valore del farmaco non correttamente confezionato F Non invio report mensile € 100,00 a mancato invio H Prodotti alterati 5% dell’importo del valore del farmaco alterato G Xxxxxxx nelle consegne (dovuto anche nel caso di difformità qualitative) 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo H Richiesta di un minimo d’ordine 48 ore da parte del fornitore Servizio Diritto allo Studio e le penali saranno applicate direttamente senza possibilità di contestazione da parte della ditta affidataria. La notifica avverrà esclusivamente a mezzo di PEC (che dovrà essere obbligatoriamente comunicata in sede di gara). La penalità applicata dovrà essere pagata entro 30 giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla riscossione incamerando l’importo dalla cauzione definitiva o, previo accordo, anche tramite compensazione con i crediti della ditta affidataria. La procedura sopra descritta potrà portare alle seguenti sanzioni:
a) Mancato rispetto delle norme sulla circolazione e dei regolamenti comunali - € 100,00 L’ammontare 400,00 oltre alle sanzioni di legge;
b) Mancato rispetto degli orari e dei prelievi come previsti nell'organizzazione del servizio - € 300,00;
c) Mancata effettuazione di una corsa o effettuazione con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio - € 500,00;
d) Mancata revisione del servizio nell'arco delle penalità 24 ore € 300,00;
e) Mancata effettuazione interventi urgenti in caso di richiesta - € 200,00;
f) Modifiche al servizio non autorizzate in assenza di eventi eccezionali ed imprevedibili - € 400,00;
g) Irrintracciabilità del Responsabile/coordinatore dell’Appalto € 500,00;
h) Mancata sostituzione di un mezzo resosi indisponibile per qualsiasi motivo € 500,00 per mezzo al giorno;
i) Sostituzione di un mezzo resosi indisponibile per qualsiasi motivo con altro con caratteristiche diverse € 300,00 per mezzo al giorno;
j) Mancato rispetto del programma di manutenzione € 300,00;
k) Mancato rispetto prescrizioni relativi agli interventi per garantire la sicurezza dei mezzi e/o dei trasportati oltre che del confort degli utenti € 500,00;
l) Mancata effettuazione di gite eventualmente previste nell’offerta € 500,00; m)Non corretta tenuta della documentazione del Diario di bordo € 300,00;
n) Mancata presenza a bordo del personale adibito al servizio di accompagnamento e sorveglianza € 1.000,00; Le penali di cui al comma precedente devono intendersi per ogni irregolarità rilevata. In ogni caso per qualsiasi violazione agli obblighi contrattuali contenuti nel presente CSA, agli obblighi derivanti dall’offerta tecnica ed economica presentata e/o nel contratto che verrà stipulato, il Comune si riserva l’applicazione di penali che verranno appositamente comunicate. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale, di tutti i danni diretti e indiretti ed il risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale potrebbe reclamare va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del PEC. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l’impresa sarà addebitato tenuta al risarcimento all’Amministrazione per i danni che la stessa dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento. L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui crediti corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione. Oltre quanto genericamente previsto dall’art. 1.453 C.C. per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e oltre a quanto previsto dall'art. 108 del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1.456 C.C. l’applicazione per più di sei volte di penali nel periodo di vigenza del contratto Nei casi previsti dal presente Contrattoarticolo, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti il soggetto gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Ente, salvo il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitariarisarcimento degli ulteriori danni. In tutti i casi di risoluzione, a fronte dell’obbligo la stazione appaltante si riserva il diritto di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia. Qualora interpellare il numero totale di reclami in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione di nessuna ulteriore penale; Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità di risolvere il Contratto.secondo classificato della graduatoria definitiva
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Samples: Capitolato Speciale Per Servizio Di Trasporto Scolastico