VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ. 1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara. 2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione. 3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. 4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico. 5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive. 6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione. 7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. 8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. 9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
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Samples: Licensing Agreements, Convenzione Consip Energia Elettrica, Adesione Convenzione Consip Per Il Noleggio Di Autovetture Senza Conducente
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ. 1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.50/2016, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
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Samples: Convenzione, Service Agreement
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ. 1. La Consip Anche ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Venis S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della del presente Convenzione Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi della medesimaconseguenti Ordinativi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette . Le modalità di esecuzione di dette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti sono indicate nel Disciplinare di GaraCapitolato Tecnico.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip Venis S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, A. si riserva di risolvere la Convenzionel’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip Venis S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederannoprovvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’artdagli articoli 312 e xx. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi degli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
84. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip Venis S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, agli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la il presente Convenzione Accordo Quadro e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
5. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte dalla Venis S.p.A.
6. Venis S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione degli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici.
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VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ. 1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come massimi stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di IspezioneXxxxxx S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della ispettive effettuate dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip S.p.A.al termine del ciclo ispettivo, il Fornitore ha l’obbligo corredata del relativo documento di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiestaIspezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fatturafattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull’IBAN indicato in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnicoConvenzione.
5. Decorso tale periodoIn caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, senza alcun riscontrola Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, l’Ente Terzo comunicherà alla decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento ha la facoltà di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà rivalersi per il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle somme dovute all’Ente verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Prodotti Software E Servizi Connessi
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ. 1. La Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla da Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 17020:2005 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzioneconvenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo dell'importo indicato in fattura a favore dell’Ente dell'Ente Terzo nel termine massimo di n. 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato nell'Allegato “A” - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento A l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla da Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla da Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’artdagli articoli 312 e ss. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
98. La In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all’aggiudicazione all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
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