Verifiche mensa Clausole campione

Verifiche mensa. L’azienda si impegna ove è possibile a: Razionalizzazione degli spazi (entro il 2004). Miglioramento clima negli accessi alla mensa (entro il 2004). Effettuare la valutazione di eventuali turni aggiuntivi.
Verifiche mensa. Razionalizzazione degli spazi (entro il 2004) Miglioramento clima accessi alla mensa (entro il 2004) Valutazione turni Per quanto concerne l'eventuale Fondo di Assistenza Interna dei lavoratori (per cure termali, odontoiatriche ecc.) la Ditta contribuirà per il FAS e per il contributo Servizi Sociali (ex 1%) di cui agli accordi e successive modifiche. L'accredito deve essere effettuato con valuta 2 gennaio di ogni anno. Detto fondo verrà amministrato da una commissione di lavoratori. Inoltre ai lavoratori che amministrano il suddetto fondo verranno riconosciute, a partire dall'01-07- 2000, un massimo di 25 ore retribuite complessive, da utilizzare per la gestione e la stesura del resoconto del fondo. Resta inteso che le differenze che l'ALSO VENDING o altra società deve rimborsare ai lavoratori e alla SIAE Microelettronica SPA per il costo di gestione dei caffè e delle bibite erogate ai dipendenti, saranno versate al FAS - SIAE MICROELETTRONICA SPA e costituiranno quindi un'altra fonte di finanziamento del FAS stesso. ll contributo, di cui ai precedenti accordi aziendali ,erogato dalla Direzione verrà rivalutato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT- Costo della vita (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicato nel Gennaio di ogni anno rispetto al gennaio dell'anno precedente. Sarà inoltre determinato sulla base di £. 75.000 (€ 38,73) .= moltiplicato il numero dei dipendenti al 31/12 di ogni anno. Valore di partenza £. 30.000.000 (€ 15.493,70)= del gennaio 1995. A decorrere dalla firma del presente contratto 01/07/2000 si conviene che il versamento della quota di £ 75.000 (€ 38,73) sarà computato dall’Azienda prendendo a riferimento la media degli organici dell’anno presi a riferimento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).