Verifiche periodiche Clausole campione

Verifiche periodiche. 1. Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, A.S.L. –) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99. 2. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l’effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. 3. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.
Verifiche periodiche. 1. Il Dirigente competente può, in qualsiasi momento, verificare lo stato di avanzamento dell'opera o il grado di espletamento del servizio o dell'attività affidati, misurati sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall'incarico.
Verifiche periodiche. Le parti s’incontreranno a scadenze periodiche per un esame congiunto sull’andamento del Premio di risultato.
Verifiche periodiche. L’Azienda USL è tenuta ad effettuare i necessari controlli ed il monitoraggio sulle modalità di organizzazione e gestione dell’attività da parte della Fondazione e, qualora riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
Verifiche periodiche. In qualunque momento, su richiesta dell'A.C., le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato.
Verifiche periodiche. Periodicamente verranno effettuate verifiche per valutare il ricorso alle varie tipologie di rapporto, l’evoluzione dei rapporti, i numeri del consolidamento e determinare le esigenze occupazionali. Per far fronte alle necessità di crescita dei volumi potranno essere concordate modifiche temporanee alla percentuale di inserimento dei lavoratori in somministrazione.
Verifiche periodiche. Le Parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte nell’applicazione del presente Accordo Quadro.
Verifiche periodiche. In corso d’anno sono previste verifiche periodiche a cura dell’Osservatorio Nazionale , al fine di garantire il monitoraggio delle modalità di funzionamento del nuovo sistema di misurazione e incentivazione della produzione, con particolare riferimento alla tenuta dei parametri individuati, nonché degli eventuali correttivi da contrattare in apposito tavolo negoziale. La prima di tali verifiche, che avrà per oggetto la valutazione dei risultati conseguiti nel primo semestre dell’anno in corso, verrà effettuata entro il mese di settembre 2000.
Verifiche periodiche. Il Responsabile di Farmacia, anche attraverso un addetto al riscontro, periodicamente e senza preavviso, effettua opportune verifiche al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità sezionale, nonché il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in particolare dovrà verificare: - la corrispondenza tra le giacenze fisiche e quelle contabili di prodotti presi a campione; - l'osservanza dei termini prescritti dal presente Regolamento per le registrazioni nella contabilità sezionale; - la corretta tenuta dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione. Delle operazioni di verifica dovrà redigersi apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile di Farmacia e dagli incaricati delle operazioni di verifica.
Verifiche periodiche. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.