Common use of Xxxxxxxx e garanzie Clause in Contracts

Xxxxxxxx e garanzie. 11.1) L’offerta deve essere corredata a pena d’esclusione da una cauzione provvisoria dell’importo indicato nel § G.1, lettera a) e costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati, a titolo di pegno, presso una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate (il valore deve essere al corso del giorno di deposito); b) fermo il limite d’impiego del contante (articolo 49, comma 1 del d. lgs 231/2007), con assegno circolare, bonifico o versamento in contanti presso il tesoriere della S.A. — Banca Intesa S.p.a. (codice Iban IT 79 Y 0306912117100000046205) — specificando nella causale l’oggetto ed il C.I.G.; c) con fideiussione bancaria, assicurativa o di un intermediario iscritto all’albo dell’articolo 106 del d.lgs. 385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 11.2) In caso di costituzione con assegno circolare, bonifico, contanti o titoli del debito pubblico deve essere presentato l’impegno — verso il concorrente e l’Amministrazione contraente — di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell’articolo 93, comma 3 11.3) In caso di prestazione della cauzione provvisoria con fideiussione o polizza, questa deve: a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del D.M. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della L. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 93 del codice); b) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti interessati; e) prevedere espressamente: 11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria: a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese; c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio); d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001; e) (non previsto) f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067; g) (non previsto) e (n.p.) (non previsto) g (n.p.) (non previsto) 11.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari: a) di tipo orizzontale, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che da diritto alla riduzione; b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume. In caso di partecipazione di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. si può godere della riduzione solo se il titolo che da diritto è posseduto direttamente dal consorzio. 11.6) La mancata costituzione della cauzione provvisoria e la produzione di una cauzione di valore inferiore o priva di uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusione. 11.7) La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 11.8) Il documento di cauzione deve essere sottoscritto dal soggetto garante (assicurazione, banca ecc.) e dal concorrente e può essere formato: a) su supporto cartaceo, con firme autografe; b) come documento informatico nativo, con firme digitali. In questo caso il documento informatico va allegato su idoneo supporto (magnetico od ottico) oppure se ne può produrre una stampa indicando l’indirizzo internet dal quale l’originale informatico può essere scaricato. 11.9) Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve: a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del codice; b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate nel § G.2 del bando; c) anticipare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente.

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Samples: Appalto Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Xxxxxxxx e garanzie. 11.1) L’offerta deve essere corredata Le ditte concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. n. 163/2006, a pena d’esclusione da di esclusione, cauzione pari ad € 3.311,80 per il lotto A ed € 1.789,20 per il lotto B, ovvero pari ad € 5.101,00 per la partecipazione ad entrambi, costituita mediante una cauzione provvisoria dell’importo indicato nel § G.1, lettera a) e costituita, a scelta del concorrentedelle seguenti modalità: a) 1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositatial xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Lizzano in Belvedere (BCC Alto Reno filiale di Lizzano in Belvedere, specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio per gara d’appalto servizio di trasporto scolastico), oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Lizzano in Belvedere. Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, dovrà essere altresì presentata, a titolo pena di pegnoesclusione, presso una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate (il valore deve essere al corso del giorno dichiarazione di deposito); b) fermo il limite d’impiego del contante (articolo 49, comma 1 del d. lgs 231/2007), con assegno circolare, bonifico o versamento in contanti presso il tesoriere della S.A. — Banca Intesa S.p.a. (codice Iban IT 79 Y 0306912117100000046205) — specificando nella causale l’oggetto ed il C.I.G.; c) con fideiussione un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, assicurativa o ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto all’albo dell’articolo 106 nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgsD.Lgs. 385/1993 (n. 385/93 che svolge svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 11.2) In di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di costituzione con assegno circolareaggiudicazione dell’appalto, bonificoa richiesta del concorrente, contanti la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante; 2. fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, o titoli assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del debito pubblico deve essere presentato D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La garanzia deve, a pena di esclusione, prevedere: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile; 2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4. la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 5. l’impegno — verso il concorrente e l’Amministrazione contraente — di un istituto bancariofideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell’articolo 93qualora l’offerente risultasse affidatario. I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta nell’allegato al D.M. 12.03.2004, n. 123, integrata, a pena di esclusione, con la previsione della "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 3 11.3) In caso di prestazione 2, del codice civile", debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria con fideiussione o polizza, questa deve: a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del D.M. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della L. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 93 del codice); b) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti interessati; e) prevedere espressamente: 11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria: a) è ridotto del 50% per i concorrenti con in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati secondo le ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) . Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006: ✓ la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento; ✓ la riduzione del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese; c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio); d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001; e) (non previsto) f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067; g) (non previsto) e (n.p.) (non previsto) g (n.p.) (non previsto) 11.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari: a) di tipo orizzontale, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che da diritto alla riduzione; b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume. In caso di partecipazione di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. si può godere della riduzione solo se il titolo che da diritto è posseduto direttamente dal consorzio. 11.6) La mancata costituzione valore della cauzione provvisoria e la produzione è accordata qualora il possesso della suddetta certificazione del sistema di una cauzione di valore inferiore o priva di uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusione. 11.7) La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 11.8) Il documento di cauzione deve essere sottoscritto dal soggetto garante (assicurazione, banca ecc.) e dal concorrente e può essere formato: a) su supporto cartaceoqualità sia comprovato, con firme autografe; b) come documento informatico nativole modalità sopra indicate, con firme digitalidalla sola impresa a cui sarà conferito il ruolo di capogruppo del costituendo raggruppamento o consorzio. In questo caso il documento informatico va allegato su idoneo supporto (magnetico od ottico) oppure se ne può produrre una stampa indicando l’indirizzo internet dal quale l’originale informatico può essere scaricatoNon saranno ritenute valide - e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara – le fideiussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei fideiussori inottemperanti istituito presso l’Osservatorio regionale degli appalti. 11.9) Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve: a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del codice; b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate nel § G.2 del bando; c) anticipare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente.

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Samples: Service Agreement

Xxxxxxxx e garanzie. 11.1) L’offerta deve essere corredata a pena d’esclusione da una cauzione provvisoria dell’importo indicato nel § G.1, lettera a) e costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati, a titolo di pegno, presso una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate (il valore deve essere al corso del giorno di deposito); b) fermo il limite d’impiego del contante (articolo 491. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore una garanzia definitiva a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. 2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del d. lgs 231/2007)Codice dei contratti. 3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, con assegno circolare, bonifico o versamento in contanti presso il tesoriere della S.A. — Banca Intesa S.p.a. (codice Iban IT 79 Y 0306912117100000046205) — specificando nella causale l’oggetto ed il C.I.G.; c) con fideiussione bancaria, assicurativa o di da un intermediario iscritto all’albo dell’articolo 106 del d.lgs. 385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività finanziario autorizzato nelle forme di rilascio di 11.2) In caso di costituzione con assegno circolare, bonifico, contanti o titoli del debito pubblico deve essere presentato l’impegno — verso il concorrente e l’Amministrazione contraente — di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell’articolo cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei Contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante. 11.34. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) In caso dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di prestazione benestare del committente, con la sola condizione della cauzione provvisoria con fideiussione preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o polizzadi analogo documento, questa deve: a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del D.M. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della L. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 93 del codice); b) essere prodotta in originale o in copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) se riferita ad r.t.i.6. La garanzia, a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti interessati; e) prevedere espressamente: 11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria: a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese; c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio); d) per il rimanente ammontare residuo del 20% i concorrenti (venti per cento), è svincolata dalla Società all'emissione del certificato di regolare esecuzione, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile. 7. La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;atto unilaterale della Società senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. e) (8. L’Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Appaltatore non previsto) f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067; g) (non previsto) e (n.p.) (non previsto) g (n.p.) (non previsto) 11.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari: a) di tipo orizzontaleprovveda, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da diritto alla riduzione;corrispondere all’Appaltatore. b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume9. In caso di partecipazione variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di consorzi delle lettere b) aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale. 10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e c) dell’articolo 45per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 2 c.c.p. si può godere della riduzione solo se il titolo che da diritto è posseduto direttamente dal consorzio5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 11.6) La 11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria e la produzione di una cauzione di valore inferiore o priva di uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusioneda parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 11.7) La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 11.8) Il documento di cauzione deve essere sottoscritto dal soggetto garante (assicurazione, banca ecc.) e dal concorrente e può essere formato: a) su supporto cartaceo, con firme autografe; b) come documento informatico nativo, con firme digitali. In questo caso il documento informatico va allegato su idoneo supporto (magnetico od ottico) oppure se ne può produrre una stampa indicando l’indirizzo internet dal quale l’originale informatico può essere scaricato. 11.9) Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve: a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del codice; b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate nel § G.2 del bando; c) anticipare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente.

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Samples: Construction Contract

Xxxxxxxx e garanzie. 11.1) L’offerta deve essere corredata a pena d’esclusione da una 1. La cauzione provvisoria dell’importo indicato nel § G.1sarà disciplinata secondo le modalità di cui all’articolo 75, lettera a) commi 1 e costituita2, a scelta del concorrente:Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale. a) in titoli 2. Nei termini ed ai sensi dell’articolo 113, della L. 163/06 e dell’articolo 101 del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositatiregolamento, a titolo di pegno, presso è richiesta una sezione provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate garanzia fidejussoria (il valore deve essere al corso del giorno di deposito); b) fermo il limite d’impiego del contante (articolo 49, comma 1 del d. lgs 231/2007), con assegno circolare, bonifico o versamento in contanti presso il tesoriere della S.A. — Banca Intesa S.p.a. (codice Iban IT 79 Y 0306912117100000046205) — specificando nella causale l’oggetto ed il C.I.G.; c) con fideiussione bancaria, assicurativa o di un intermediario iscritto all’albo dell’articolo 106 del d.lgs. 385/1993 d’intermediario finanziario) pari al 10% (o maggiore, per ribasso oltre il 10%) dell’importo dei lavori e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 11.2) In caso di costituzione con assegno circolare, bonifico, contanti o titoli del debito pubblico deve essere presentato l’impegno — verso il concorrente conforme nei termini e l’Amministrazione contraente — nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.2); 3. Nei termini ed ai sensi dell’articolo 141 della L. 163/06 e dell’articolo 205 c. 2 del regolamento è richiesta una fidejussione (bancaria, assicurativa o d’intermediario finanziario) a garanzia della rata di un istituto bancariosaldo, compagnia assicuratrice di importo pari alla rata di saldo, maggiorata dell’I.V.A. e del tasso legale di interesse applicato al periodo di ventiquattro mesi; tale garanzia deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.4); 4. L’Impresa deve essere dotata di garanzia assicurativa, anche non specificatamente riferita ai lavori oggetto del presente CSA, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprente tutti i danni arrecati a causa del danneggiamento o altro soggetto dell’articolo 93della distruzione totale o parziale di impianti e opere, comma 3 11.3anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) In caso di prestazione della cauzione provvisoria con fideiussione o polizza, questa e deve: a) rispettare gli schemi prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 300.000,00, di polizza-tipo cui: partita 1) per le opere oggetto del D.M. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della L. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 93 del codice); bcontratto: euro 150.000,00; partita 2) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti interessati; e) prevedere espressamente: 11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria: a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo per le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese; c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio); d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001; e) (non previsto) f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067; g) (non previsto) e (n.p.) (non previsto) g (n.p.) (non previsto) 11.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari: a) di tipo orizzontale, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che da diritto alla riduzione; b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume. In caso di partecipazione di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. si può godere della riduzione solo se il titolo che da diritto è posseduto direttamente dal consorzioopere preesistenti: euro 150.000,00. 11.65. L’Impresa deve essere dotata anche di garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) La mancata costituzione della cauzione provvisoria e la produzione di per una cauzione di valore somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore o priva di uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusionead euro 500.000,00. 11.7) La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 11.8) Il documento 6. Qualora l’Impresa non sia dotata delle coperture assicurative di cauzione deve essere sottoscritto dal soggetto garante (assicurazione, banca ecc.) e dal concorrente e può essere formato: a) su supporto cartaceo, con firme autografe; b) come documento informatico nativo, con firme digitali. In questo caso il documento informatico va allegato su idoneo supporto (magnetico od ottico) oppure se ne può produrre una stampa indicando l’indirizzo internet dal quale l’originale informatico può essere scaricato. 11.9) Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve: a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del codice; b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate nel § G.2 del bando; c) anticipare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente.cui ai precedenti punti

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto