XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative Clausole campione

XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 9.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del % ( ) dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:------------------------------------- - polizza fideiussoria rilasciata dalla , Agenzia di , n. in data per l’importo di Euro (diconsi euro Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della cauzione risulta ridotto del 50% in quanto l’Appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori di importo di Euro ( ), comprensiva di responsabilità civile verso terzi per l’importo di Euro (diconsi euro ), mediante alla polizza fideiussoria n. , emessa da , in data .--------------------
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. Prima della stipula del contratto, ovvero prima dell’inizio della progettazione l’aggiudicatario dovrà presentare tutte le garanzie richieste al progettista ai sensi dell’art. 111 del Codice. La cauzione definitiva relativa alla fase di costruzione sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dall'art 113 del Codice , nonché dagli artt. 100 e 101 del Regolamento. La stessa sarà svincolata con le modalità previste per gli appalti di lavori pubblici. L’Aggiudicatario è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall’art. 129 del Codice, per gli importi che verranno definiti nella determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo Articolo 44. I requisiti dei fidejussori e delle fidejussioni sono indicati dall'art. 107 del Regolamento. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Prima delle operazioni di collaudo l’aggiudicatario dovrà fornire polizza decennale postuma, nonché polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. A) Fase di costruzione:
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. In conformità all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario ha costituito la cauzione
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. 15.1. Fase di costruzione:
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. L'appaltante ha contratto le seguenti polizze: L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del codice, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In ogni caso, il ritardo nel pagamento non dà diritto all’affidatario di sospendere il servizio lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
XXXXXXXX Garanzie E Coperture Assicurative. CAUZIONE PROVVISORIA Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei contratti, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria da prestarsi secondo quanto riportato nei documenti di gara (2% dell’importo base d’asta).
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.