TRA
CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD EXPO 2025 OSAKA
TRA
N° d’ordine: [ ] N° repertorio: [ ]
C.I.G.
98006697E8
C.U.P. J31C22001990005
Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, “Codice dei Contratti”)
TRA
il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AD
EXPO 2025 OSAKA, nominato con DCPM del 15/06/2022, domiciliato per la carica in Xxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0, C.F.: 96540710587 (di seguito, “Commissario” o “Stazione Appaltante”), in persona di il quale interviene al presente contratto nella qualità di Responsabile di ; E
il Sig. nato a il , residente
in , via , n. in
qualità di dell’impresa
con sede in , via
, n. Codice fiscale e Partita IVA , capitale sociale € , numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di che agisce quale operatore economico in forma singola; / quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio di operatori economici costituito tra le seguenti imprese:
1 | impresa con sede in , via , ; | ||
| |||
2 | Impresa con sede in , via , ; | ||
3 | impresa con sede in , via , ; | ||
(in se | guito, “ApL” o “Appaltatore”); | ||
(in se | guito, il Commissario e l’ApL, anche congiuntamente “le Parti”); | ||
PREMESSO CHE | |||
a) | nei mesi precedenti l'inaugurazione dell'Expo 2025 Osaka, il Commissariato | ||
italian | o promuoverà in Italia e in Giappone una serie di eventi culturali, iniziative | ||
scienti | fiche e conferenze accademiche che aiuteranno a generare una crescente | ||
consap | evolezza e aspettativa sul tema e sui sottotemi di Expo; | ||
b) | nel quadro nelle proprie attività, il Commissario ha il compito di coordinare | ||
e organ | izzare la presenza italiana all’Expo 2025 Osaka predisponendo ogni azione | ||
volta | ad attuare gli interventi per la progettazione, la realizzazione, la | ||
funzio | nalizzazione, l’allestimento, lo smontaggio e lo smaltimento del Padiglione | ||
Italia | nonché per la ricerca sul mercato di partner o sponsor, privati o pubblici, | ||
interes | sati a collaborare al progetto Padiglione con contributi in denaro o in natura | ||
(value | in kind) nonché per l’affidamento dei servizi e delle forniture funzionali alla | ||
gestio | ne e frequentazione, da parte del pubblico, del Padiglione Italia; | ||
c) | il Commissario ha manifestato la necessità di fare ricorso alla | ||
somm | inistrazione di lavoro a tempo determinato allo scopo di far fronte alle esigenze |
straordinarie legate alle attività di coordinamento operativo, organizzativo, logistico degli eventi collegati ad Expo 2025 Osaka, che non possano essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze di carattere non ordinario;
d) la procedura di gara per l’affidamento del servizio sopramenzionato è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., la quale, agisce in qualità di Centrale di Committenza (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”) ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. a), e 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”), giusta Convenzione perfezionata in data 27 dicembre 2022;
e) l’appalto trova copertura nell’ambito delle risorse individuate nel Capitolo del bilancio dello Stato n. 2318, piano gestionale 7, del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'E.F.2022 e per il triennio 2022 ‐ 2024 in favore del Commissario Generale, che opera in qualità di funzionario delegato.
f) il Commissario, con determina prot. n. del ha provveduto alla nomina ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, del xxxx. Xxxxxx Xxxxx quale Responsabile del Procedimento per l’Ente Aderente (di seguito, “RP”), come infra definito;
g) con Xxxxxxxxx a contrarre n. del si è stabilito di procedere all’affidamento dell’Appalto mediante procedura di gara aperta, esperita dell’art. 60 del Codice dei Contratti e artt. 2 co. 2 e 8 co. 1 lett. c) del Decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito, “DL Semplificazioni”) da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
h) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito,
“Bando”) alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data e
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a
Serie speciale n.
del
, nonché su _ quotidiani, di cui _ a tiratura
internazionale; gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo di Invitalia xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/; sul sito istituzionale del Commissario
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx0000xxxxx.xx/xxxxx-x-xxxx; sul sito del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in seguito “MAECI”)
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx-x-xxxx.xxxx; sul sito di e-
procurement dell’Organizzatore EXPO 2025 “Online Market Place”, accessibile
previo accreditamento
xxxxx://xxx.xxxx0000.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-
information/ nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre
modalità previste dall’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti;
i) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. offerte;
j) all’esito della predetta procedura di gara, l’Agenzia per il Lavoro (di seguito “ApL”)
si è classificata al primo posto nella graduatoria di gara;
k) con provvedimento prot. n. del , il Commissario ha
provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ApL;
l) il Commissario ha provveduto altresì a comunicare in data a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara;
m) l’ApL ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di
gara e il Commissario ha provveduto a verificarne l’effettivo possesso;
n) l’ApL ha costituito in data
con la compagnia
una
garanzia secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, a tutela del corretto adempimento nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, consegnando l’originale della polizza al Commissario;
o) in sede di offerta l’ApL ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto quadro (di seguito, “Contratto Quadro”), nonché il capitolato tecnico (di seguito, “Capitolato Tecnico”) posto a base di gara.
Con il presente Contratto Quadro, il Commissario intende, pertanto, affidare a
, il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi in favore del Commissariato Generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka”.
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
a) il Bando ed il disciplinare di gara (quest’ultimo di seguito, “Disciplinare”);
b) il Capitolato Tecnico ed eventuali allegati;
c) l’offerta tecnica e l’offerta economica (di seguito “Offerta”) presentate dalla
ApL;
d) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
e) [nel caso in cui l’ApL sia un R.T./consorzio] l’atto costitutivo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio;
f) il Protocollo di vigilanza collaborativa per la partecipazione italiana a EXPO 2025 Osaka, sottoscritto tra il Commissario e l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 25 ottobre 2022 (in seguito, rispettivamente, “Protocollo di Vigilanza collaborativa" e “ANAC”).
Eventuale altra “documentazione tecnica”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, comprende i documenti qui di seguito indicati:
1. [ ];
2. [ ];
I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Quadro, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Commissario.
Sono comunque allegati al presente Contratto Quadro, i documenti dell’elenco che precede, sub lett. c), d), e) ed [nel caso in cui l’ApL sia un RT aggiungere “f)”], nuovamente sottoscritti con firma da parte dell’ApL [nel caso in cui l’ApL sia un RT aggiungere: “e da parte dei componenti del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio”], nonché dal Commissario, solo ai fini della stipulazione del presente Contratto Quadro.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Articolo 2 - (Definizioni)
Nell’ambito del presente Contratto Quadro si applicato tutte le definizioni di cui al Capitolato, la quali costituiscono parte integrante e sostanziale per presente Contratto Quadro anche se non materialmente allegate e/o trascritte ed in particolare:
− ApL: l’agenzia per il Lavoro iscritta nell’Albo delle Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett.
a) del Decreto Legislativo n. 276/2003;
− Capitolato: il capitolato tecnico che definisce e descrive il contesto di riferimento in cui deve essere prestato il servizio, nonché le modalità di erogazione dello stesso;
− Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
− Commissario: il Commissario Generale di Sezione dell’Italia per Expo 2025 Osaka;
− Contratto Quadro: il presente contratto quadro stipulato tra il Commissario Generale di Sezione dell’Italia per Expo 2025 Osaka e l’Agenzia per il Lavoro aggiudicataria avente ad oggetto il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato;
− Contratto di lavoro: il contratto di lavoro stipulato tra l’ApL e il lavoratore;
− Contratto Specifico di somministrazione: il contratto di somministrazione stipulato tra il Commissario e l’ApL sulla base del presente Contratto Quadro;
− Fee di Agenzia: corrispettivo dovuto all’ApL per il servizio di somministrazione, oggetto di ribasso;
− Lavoratore: il lavoratore subordinato assunto e retribuito dalla ApL per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso il Commissario;
− Ordine di Somministrazione: la richiesta che il Commissario rivolge all’ApL
aggiudicataria sulla base delle specifiche esigenze;
− Padiglione Italia: l’infrastruttura espositiva che deve essere organizzata e allestita
dall’Italia per la partecipazione a Expo 2025 Osaka;
− PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
− RP: Responsabile del Procedimento del Commissario, che cura la fase di esecuzione del contratto;
− RUP: Responsabile Unico del Procedimento di Invitalia, che cura la fase di affidamento;
− Servizio di Somministrazione: il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato oggetto del presente Contratto Quadro;
− Servizi Connessi: l’attività di ricerca, selezione, formazione, l’eventuale sostituzione e la gestione amministrativa dei lavoratori somministrati. Per i periodi di trasferta ad Osaka rientra nei Servizi Commessi la fornitura di una scheda SIM voce/dati con tariffa “flat” per consentire telefonate e traffico dati da e verso l’Italia;
− Somministratore: l’ApL che somministra il lavoro;
− Utilizzatore: l’impresa che fa ricorso alla fornitura di lavoratori; nel caso del presente Contratto Quadro, il Commissario.
Articolo 3 - (Oggetto e luogo di esecuzione)
Il presente Contratto Quadro ha ad oggetto il Servizio di Somministrazione di lavoro a tempo determinato di profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. Comparto
Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere straordinario e non prevedibile connesse alla partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale Expo Osaka 2025, nonché dei Servizi Connessi che comprendono:
- l’attività di ricerca e selezione;
- l’attività di formazione;
- l’eventuale sostituzione e la gestione amministrativa dei lavoratori
somministrati;
- per i periodi di missione ad Osaka la fornitura di una scheda SIM voce/dati con tariffa “flat” per consentire telefonate e traffico dati da e verso l’Italia secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato.
Le risorse saranno impiegate con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la sede del Commissario sita in Palazzo della Farnesina, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, nonché presso tutti gli altri luoghi ove sia necessario che saranno indicati di volta in volta dal Commissario. In particolare, sono previste trasferte ad Osaka dal 1 marzo 2025 al 31 ottobre 2025, per un periodo temporale massimo stimato di 8 (otto) mesi.
I servizi devono essere erogati con le caratteristiche tecniche ed eseguiti secondo
le condizioni migliorative contenute nell’Offerta proposta.
L’eventuale svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto da parte di soggetti non qualificati o comunque non idonei secondo la valutazione del Commissario comporterà la risoluzione di diritto del Contratto Quadro e degli eventuali Contratti Specifici di Somministrazione.
L’ApL è tenuta ad eseguire i servizi, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dall’ Offerta. L’ApL si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutte le prestazioni complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell’appalto, in conformità al Capitolato posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Commissario o, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto Quadro.
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere realizzati nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’ApL dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
L’ApL ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza.
Con la conclusione del Contratto Quadro, il Commissario non si obbliga ad usufruire dei Servizi, ai quali avrà facoltà di ricorrere in tutto o in parte in base ad una valutazione unilaterale della situazione occasionale. Con ciò è da intendersi che alcun compenso o indennità sarà riconosciuto all’ApL nel caso in cui non vengano stipulati Contratti Specifici di Somministrazione.
Articolo 4 - (Durata del Contratto Quadro)
Il Contratto Quadro ha durata massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o dall’avvio anticipato ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei
Contratti, durante i quali il Commissario potrà stipulare, mediante invio di Ordini di Somministrazione, Contratti Specifici di Somministrazione per una o più risorse nel rispetto del numero massimo pari 20 (venti) figure professionali.
Il periodo d’impiego complessivo della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze di pianificazione del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione da cui scaturiscono i Contratti Specifici di Somministrazione. In ogni caso, resta fermo che alla scadenza del Contratto Quadro il singolo Contratto di lavoro, eventualmente ancora in essere, sarà valido fino alla sua naturale scadenza
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro, il Commissario si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, con comunicazione scritta.
Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Commissario si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’ApL al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Quadro.
Articolo 5 - Importo e finanziamento
Il valore massimo stimato del Contratto Quadro è pari a € 4.320.539,54 (quattomilionitrecentoventicinquecentotrentanove/54) oltre IVA per la parte dovuta e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.
Il suddetto valore include:
− il trattamento retributivo e contributivo da corrispondere ai Lavoratori
somministrati per la durata massima dei Contratti di lavoro pari a 36 (trentasei) mesi, come indicato al paragrafo 5, lettera A.1 e A.2) del Capitolato Tecnico;
− il valore massimo stimato della Fee di Agenzia offerta dalla ApL in sede di gara.
Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dal Commissario sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del Contratto Quadro, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il Commissario.
Articolo 6 - Fee di Agenzia
La Fee di Agenzia è la percentuale di remunerazione spettante all’ApL per lo svolgimento del Servizio da applicarsi sulle voci del Costo del Lavoro di cui al paragrafo 5 lett. A.1 e A.2 del Capitolato Tecnico.
La Fee di Agenzia applicabile è pari al % corrispondente alla Fee offerta dalla ApL
in sede di gara.
La Fee di Agenzia è da intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata del Contratto Quadro e per tutti i Contratti Specifici di Somministrazione eventualmente stipulati sulla base del medesimo Contratto Quadro.
Articolo 7 - Corrispettivo
7.1 Corrispettivo in caso di missione in Italia
Per il periodo di missione in Italia, il corrispettivo mensile spettante all’ApL è determinato:
1. dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto i del Capitolato);
2. dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore di lavoro straordinario opportunamente dettagliate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto ii del Capitolato);
3. dal costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.1), punto iii del Capitolato, senza applicazione della Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati.
La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all’ApL a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi sarà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all’ApL a titolo di compenso per l’attività resa (data dalla Fee di Agenzia) sarà soggetta ad IVA nella misura di legge.
Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.
Ogni qualvolta si verifichino le suddette variazioni, queste saranno comunicate dal Commissario all’ApL e viceversa e andranno a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica la Fee di Agenzia.
7.2 Corrispettivo in caso di missione ad Osaka
Per il periodo di missione ad Osaka, il corrispettivo mensile spettante all’ApL
aggiudicataria è determinato:
1. dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto i del Capitolato);
2. dal prodotto aritmetico fra il valore della Indennità di Trasferta, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto ii del Capitolato);
3. dal costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.2), punto iii del Capitolato, senza applicazione della Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati.
La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all’ApL a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi sarà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all’ApL a titolo di compenso per l’attività resa (data dalla Fee di Agenzia) sarà soggetta ad IVA nella misura di legge.
Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di
intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.
Ogni qualvolta si verifichino le suddette variazioni, queste saranno comunicate dal Commissario all’ApL e viceversa e andranno a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica la Fee di Agenzia.
Articolo 8 - Modalità di pagamento e Fatturazione
8.1 Fatturazione in caso di missione in Italia
L’ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato, con cadenza mensile, trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto di fattura analitico relativo agli elementi oggetto di fatturazione di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato, con allegati i documenti giustificativi (es. foglio presenze), distinguendo tra:
- Il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico tra il Costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5 lett. A.1), punto i del Capitolato);
- il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore di lavoro straordinario opportunamente dettagliate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto ii del Capitolato);
- l’ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso del costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.1), punto iii, del Capitolato senza applicazione della Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati.
Il RP con cadenza mensile e, comunque, non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:
- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulle attività
svolte dall’ApL;
- verificherà la correttezza del prospetto di fattura trasmesso dall’ApL;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione (accettazione del servizio).
L’ApL emetterà la fattura elettronica entro il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP contenente i seguenti dati:
- riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
- numero di CIG;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra Xxxxx Xxxxxx e Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.1), punto i del Capitolato):
• quantitativo di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
• totale costo ore lavorate;
• quantitativo di ore di ferie ed ex festività godute nel mese di fatturazione;
• totale costo ore di ferie ed ex festività;
• importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.
• Fee di Agenzia;
• IVA sulla Fee di Agenzia;
• totale con IVA;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra ore straordinarie e Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A), punto ii del Capitolato):
• quantitativo di ore straordinarie effettivamente lavorate e autorizzate;
• totale costo ore lavorate;
• l’importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.
• Fee di Agenzia;
• IVA sulla Fee di Agenzia;
• totale con IVA;
- con riferimento al rimborso degli elementi dovuti all’ApL senza l’applicazione
della Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.1), punto iii del Capitolato):
• elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata evidenza degli stessi;
• l’importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.;
• totale senza IVA.
- Totale fattura.
8.2 Fatturazione in caso di missione ad Osaka
L’ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato, con cadenza mensile, trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto di fattura analitico relativo agli elementi oggetto di fatturazione di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato con allegati i documenti giustificativi (es. foglio presenze), distinguendo tra:
• il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico tra il Costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, A.2) punto i del Capitolato);
• il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico fra l’importo dell’Indennità di Trasferta, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto ii del Capitolato);
• l’ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso del costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.2) punto iii del Capitolato (ad eccezione dell’Indennità di Abitazione per la quale è prevista una fatturazione anticipata e separata), senza applicazione della Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati;
Il RP con cadenza mensile e, comunque, non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:
- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulle attività
svolte dall’ApL;
- verificherà la correttezza del prospetto di fattura trasmesso dall’ApL;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione (accettazione del servizio).
L’ApL emetterà la fattura elettronica entro il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP contenente i seguenti dati:
- riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
- numero di CIG;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra Xxxxx Xxxxxx e Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2) punto i del Capitolato):
• quantitativo di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
• totale costo ore lavorate;
• quantitativo di ore di ferie ed ex festività godute nel mese di fatturazione;
• totale costo ore di ferie ed ex festività;
• importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.
• Fee di Agenzia;
• IVA sulla Fee di Agenzia;
• totale con IVA;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra ore straordinarie e Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2), punto ii del Capitolato)
• quantitativo di ore straordinarie effettivamente lavorate e autorizzate;
• totale costo ore lavorate;
• l’importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.
• Fee di Agenzia;
• IVA sulla Fee di Agenzia;
• totale con IVA;
- con riferimento al rimborso degli elementi dovuti all’ApL senza l’applicazione
della Fee di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2), punto iii del Capitolato:
• elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata evidenza degli stessi;
• l’importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.;
• totale senza IVA.
- Totale fattura.
8.3 Fatturazione dell’Indennità di Abitazione
In caso di missione a Osaka, l’ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo alla richiesta di corresponsione dell’Indennità di Abitazione, un prospetto analitico di fattura contenente:
• gli elementi identificativi dell’immobile locato;
• il canone pattuito;
• il contratto di locazione stipulato dal lavoratore somministrato e
previamente trasmesso da quest’ultimo alla ApL.
Il RP entro e non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla trasmissione del prospetto:
- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulla adeguatezza dell’alloggio nonché sulla conformità del canone di locazione concordato;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione.
In caso di non congruenza fra il valore dell’immobile locato e il canone pattuito, il Commissario può, autonomamente, ridurre l’importo dell’Indennità di Abitazione, a suo insindacabile giudizio, fino all’importo ritenuto congruo.
Entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo all’avvenuta accettazione, l’ApL emetterà la fattura elettronica in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP contenente i seguenti dati:
• riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
• numero di CIG;
• l’importo anticipato elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata
evidenza degli stessi;
• l’importo imponibile ai fini dell’I.R.A.P.;
• totale senza IVA;
• totale fattura.
8.4 Disposizioni comuni
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione richiesta, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’ApL.
Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’ApL, dispone il pagamento.
Il Commissario provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, entro i successivi
30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice
Univoco Ufficio IPA Le fatture elettroniche dovranno essere
intestate a: . [nel caso in cui l’aggiudicatario fosse un R.T.I.] I pagamenti saranno effettuati dal Commissario in favore della mandataria.
Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014.
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti preventivamente comunicati, intestati alle ApL e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010:
Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Commissario relativamente alla parte di fattura oggetto di contestazione.
Ogni pagamento è subordinato:
• alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso
dall’appaltatore;
• all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori;
• agli adempimenti di cui al presente Contratto Quadro in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
• all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
• all’accertamento, da parte del Commissario, ai sensi dell’articolo 48-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.
Articolo 9 - Revisione Prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in relazione all’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al Costo del Lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL vigente.
Articolo 10 - Referenti del Contratto Quadro
Le Parti si impegnano a comunicare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Contratto Quadro il rispettivo referente di contratto, con i relativi recapiti e l’indirizzo PEC di riferimento.
L’eventuale sostituzione del referente ad opera di una Parte è oggetto di preventiva comunicazione al Commissario e non comporta la necessità di modificare il presente Contratto Quadro.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ossia nel caso in cui l’ApL non abbia comunicato il proprio referente, quest’ultimo sarà automaticamente inteso coincidere con il legale rappresentante dell’ApL medesima indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara e il recapito e l’indirizzo PEC saranno intesi coincidere con quelli della sede legale della singola Parte.
Le comunicazioni tra le Parti nell’ambito del presente Contratto Quadro e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo con il referente della singola Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicato ai sensi dei paragrafi precedenti.
Compito di ciascun referente è quello di coordinare tutte le attività correlate al
servizio oggetto del Contratto Quadro, gestire i diversi Ordini di Somministrazione e
tutte le comunicazioni tra le Parti.
Articolo 11 - Liquidazione giudiziale
In caso di liquidazione giudiziale dell’Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto Quadro ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal Contratto Quadro ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto Quadro il Commissario si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti.
Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore di cui al comma 1, il Commissario prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Articolo 12 - Divieto di modifiche delle ApL e varianti del Commissario
Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per
alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Commissario. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore l’obbligo a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Commissario stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
Il Commissario si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12 del Codice dei Contratti.
Non sono riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC/RUP, previa approvazione da parte del Commissario ove questa sia prescritta dalla legge.
Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, l’Appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Invitalia o dal Commissario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto Quadro e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Durante il periodo di efficacia del Contratto Quadro, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto ed in ossequio a quanto previsto all’art. 106 del Codice dei Contratti.
Il Contratto Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, nel caso di variazioni del prezzo, esclusivamente per la parte riferita al Costo Orario del lavoro, conseguenti all’applicazione del C.C.N.L. vigente.
Articolo 13 - Obblighi dell’ApL
L’ApL è responsabile dell’attività di ricerca, selezione, formazione e eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, nonché della loro gestione amministrativa.
In particolare, sono compiti e responsabilità dell’ApL:
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati;
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni lavoratore;
- trasmettere al Commissario, prima dell‘inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra ApL e lavoratore, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 81/2015;
- comunicare al Commissario tempestivamente e per iscritto la sostituzione di un lavoratore e la relativa motivazione come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato;
- provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- corrispondere i buoni pasto mensili ai lavoratori somministrati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d’imposta;
- fornire, dietro richiesta del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale, seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.
L’ApL è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. In particolare, se l’ApL occupa, all’atto della stipula del presente Contratto Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19 e/o della risoluzione del Contratto Quadro, ai sensi dell’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del presente Contratto Quadro, la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta “relazione di genere” deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all’articolo 47, co. 2, del citato
D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’ApL di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Se l’ApL occupa, all’atto della stipula del presente Contratto Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19 e/o della risoluzione del Contratto Quadro, ai sensi dell’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del presente Contratto Quadro:
- la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n.
68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo
carico alla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).
La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 19 e/o si darà corso alla risoluzione del presente Contratto Quadro.
Articolo 14 - Obblighi a carico del Commissario
Il Commissario si obbliga a corrispondere all’ApL aggiudicataria il corrispettivo,
come indicato all’art. 7.
Il Commissario si impegna inoltre a:
- adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nel Contratto Specifico di Somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente
C.C.N.L. di settore;
- comunicare all’ApL i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
- assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l’intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determino il recesso del Commissario a qualunque titolo dal Contratto Specifico di somministrazione;
- comunicare all’ApL per iscritto e tempestivamente l’eventuale assegnazione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque non equivalenti a
quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2013 c.c. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
- comunicare all’ApL tempestivamente e per iscritto il mancato superamento del periodo di prova del lavoratore somministrato, come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato;
- comunicare all’ApL tempestivamente e per iscritto le assenze ingiustificate di cui al medesimo paragrafo 8.3 del Capitolato;
- comunicare tempestivamente e per iscritto all’ApL gli elementi utili alla formulazione di un’eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
- informare, immediatamente e per iscritto, l’ApL in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- versare direttamente al lavoratore e/o all’ente previdenziale, in caso di inadempimento dell’ApL, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la stessa ApL.
Articolo 15 - (Vigilanza Collaborativa)
L’ApL si obbliga a rispettare e a far rispettare, senza riserva alcuna, il Protocollo di vigilanza collaborativa per la partecipazione italiana a EXPO 2025 Osaka, sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Commissario in data 25 ottobre 2022, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro viene espressamente,
integralmente ed incondizionatamente accettato, e le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:
1. “Il contraente o il subappaltatore in caso di subappalto si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera”, dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto Quadro e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto Quadro stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto Quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
2. “Il Commissario o l’appaltatore in caso di xxxxxxxxxx, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)
A garanzia del corretto adempimento dell’esecuzione delle prestazioni, l’ApL ha
costituito una apposita garanzia, costituita mediante fideiussione n.
in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di , per un importo pari a €
, con durata fino a .
Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del Contratto Quadro)
In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Commissario si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Quadro, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato prestazionale.
L'ApL, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Commissario.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto Quadro e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'ApL deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Commissario, pena in difetto l’applicazione delle penali previste nel Capitolato.
I controlli e le verifiche effettuati dal Commissario, pur con esito positivo, non liberano l'ApL dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Quadro.
In ogni caso, l'ApL è tenuto a fornire al Commissario tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta
osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Quadro.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal Commissario a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato.
Articolo 18 -(Subappalto)
L’ApL in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.
[ALTERNATIVA]
L’ApL in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: .
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Commissario, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara.
L’ApL e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Quadro, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
L'ApL resta in ogni caso responsabile nei confronti del Commissario, per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando il Commissario medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’ApL deve depositare copia conforme all’originale del contratto di subappalto
presso il Commissario almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- l’ApL deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra una dichiarazione con la quale attesti l’insussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento con l’impresa subappaltatrice;
- contestualmente al deposito del contratto, l’ApL deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di ordine generale;
È fatto obbligo all’ApL di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia dei pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
Articolo 19 -(Penali)
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille ‰ sull’importo contrattuale relativo alle voci oggetto di Fee.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso:
− di mancato rispetto da parte dell’ApL di ciascuno dei termini fissati nella Tabella n. 11 riportata nel Capitolato Tecnico;
− di mancato rispetto da parte dell’ApL di ciascuno dei termini previsti al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico per la sostituzione del personale;
− di violazione degli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3 e 3‐bis, del D.L. n.
77/2021.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono non può superare il 10% dell’importo netto del Contratto Quadro; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Commissario avrà la facoltà di risolvere il Contratto Quadro.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l’ApL dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Commissario di risolvere il Contratto Quadro nei casi in cui questo è consentito.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Commissario a causa di ritardi per fatto dell’ApL per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
Articolo 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica di conformità avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato.
Articolo 21 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Commissario avrà il diritto di risolvere il Contratto Quadro, sempre che l’ApL non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dal Commissario con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RP del singolo contratto di somministrazione circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei
servizi;
c) sospensione dei servizi da parte dell’ApL senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal presente Contratto Quadro;
e) cessione anche parziale del Contratto Quadro;
f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche del Contratto Quadro e di ciascun Ordine di Somministrazione;
g) intervenuta risoluzione a qualsiasi titolo di due o più Ordini di Somministrazione;
h) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.
Fermo restando quanto sopra, il Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione
sono risolti di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
▪ perdita, da parte dell'ApL, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
▪ mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
▪ violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia;
▪ sopravvenienza a carico dell’ApL, dei suoi legali rappresentanti,
amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
▪ emanazione a carico dell’ApL di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
▪ sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
▪ sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi del Commissario, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
▪ cessione anche parziale del Contratto Quadro e degli Ordini di Somministrazione;
▪ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
▪ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
▪ azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Commissario in ragione del presente Contratto Quadro;
▪ ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'ApL sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
▪ violazione degli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n.
77/2021;
▪ ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato, dal Contratto Quadro, dagli altri documenti di gara e dagli Ordini di Somministrazione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Commissario, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).
Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti, il Commissario si riserva il diritto di risolvere gli Ordini di Somministrazione nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato superi il 10% dell’importo netto di ciascun Ordine di Somministrazione.
Il Commissario si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato, superi il 10% del valore complessivo del Contratto Quadro.
In caso di risoluzione, il Commissario provvederà ad escutere la garanzia definitiva,
salva la facoltà per il Commissario di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’ApL. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le ApL Aggiudicatarie dell’AQ sono sempre tenute al risarcimento dei danni a loro
imputabili.
Al verificarsi della risoluzione il Commissario altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.
L’ApL prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’Appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’ApL, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente Contratto Quadro, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il Contratto Quadro e gli Ordini di Somministrazione si risolveranno di diritto, fatta salva la facoltà di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’ApL dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.
Nel caso in cui il Contratto Xxxxxx abbia iniziato ad avere esecuzione, il
Commissario sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista
dalla legge e dal Contratto Quadro, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione
ai sensi dell’art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla
ApL ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, si riveli non veritiera, incompleta,
non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in
cui il Commissario comunicherà all’ApL in questione con PEC o lettera
raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente
articolo.
In conseguenza della risoluzione del Contratto Quadro, l’ApL si obbliga a risarcire,
manlevare e tenere indenne Invitalia rispetto ad ogni costo, spesa, perdita,
passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le
dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’ApL fossero state veritiere,
complete, corrette ed accurate.
All’atto di perfezionamento del Contratto Quadro, la documentazione in possesso del Commissario deve essere corredata anche delle certificazioni richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli
Organi competenti, il Commissario si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il
Contratto Quadro nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non
ottemperanza a norme inderogabili di legge.
Articolo 22 -(Recesso)
Il Commissario avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto Quadro in ogni momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso l’ApL avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica, delle spese sostenute dall’ApL, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'ApL rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’ApL dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Commissario.
Il Commissario ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'ApL, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Quadro o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'ApL un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'ApL.
Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'ApL ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell’ApL sopra individuato.
Articolo 23 -(Regolarità fiscale)
L’ApL si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subcontraenti o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole che prevedano l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge vigente applicabile in tema di regolarità fiscale.
Articolo 24 - (Divieto di cessione del Contratto Quadro – Cessione dei crediti) E’ vietata la cessione del presente Contratto Quadro e degli Ordini di Somministrazione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto Quadro o dagli Ordini di Somministrazione, alle condizione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana.
Articolo 25 -(Modifiche assetti proprietari)
L’ApL è tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Articolo 26 -(Codice etico)
L’ApL si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente Contratto Quadro in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti sia nel Codice italiano di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, sia nel Codice Etico adottato da Invitalia che l’ApL stesso dichiara
di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Articolo 27 -(Obblighi di riservatezza)
L’ApL dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico acquisiti nell’esecuzione del Contratto Quadro e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’ApL risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Commissario all’ApL, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto Quadro, resteranno nella titolarità esclusiva del Commissario i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’ApL, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro.
Pertanto, il Commissario avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto Quadro, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
L’ApL dovrà garantire al Commissario che, nel momento in cui i prodotti
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo
– avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
All’ApL è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Commissario e/o di spendere il nome della stessa presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All’ApL è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto Quadro o parti di esso se non previa autorizzazione scritta del Commissario.
Articolo 28 -(Brevetti e diritti d'autore)
L’ApL assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
L’ApL, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Commissario da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’ApL medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
Qualora venga promossa nei confronti del Commissario un’azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti su strumenti utilizzati e/o prodotti realizzati, l’ApL manleva e tiene indenne fin d’ora il Commissario, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che il Commissario fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
Il Commissario si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’ApL delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, il Commissario, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.
Articolo 29 -(Spese, imposte e tasse)
Sono a carico dell’ApL senza diritto di rivalsa:
a) le spese per la pubblicazione sugli organi ufficiali e sui quotidiani del Bando e degli altri documenti di gara;
b) le spese contrattuali e tutte le spese di xxxxx e registro della copia del Contratto Quadro;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti, direttamente o indirettamente connessi
all’esecuzione delle attività;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto Quadro.
A carico dell'ApL restano inoltre le imposte e gli altri oneri eventualmente gravanti, direttamente o indirettamente, sui servizi oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto Quadro è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto Quadro si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.
Articolo 30 -(Trattamento dei dati personali)
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016, di
essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Quadro.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 31 -(Controversie e foro competente)
Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.
Tutte le controversie che potranno insorgere in dipendenza e con riferimento alla esecuzione dell’appalto, anche di natura non contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento, anche agli effetti di cui all’ultima alinea del paragrafo 3 dell’articolo 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 “Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”.
Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà
Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l’inglese.
Articolo 32 -(Disposizioni generali e norme di rinvio)
Le disposizioni del presente Contratto Quadro integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato tecnico.
La sottoscrizione del Contratto Quadro da | parte dell’ApL equivale a dichiarazione di | ||
perfetta conoscenza delle leggi, dei rego | lamenti e di tutta la normativa vigente e | ||
applicabile ai servizi appaltati. | |||
L’interpretazione delle clausole contratt | uali e delle disposizioni del presente | ||
Contratto Quadro deve essere fatta tenen | do conto delle finalità perseguite ed in | ||
buona fede tra le parti. | |||
Per quanto non previsto dal presente | Contratto Quadro si fa rinvio alle leggi, | ||
regolamenti e disposizioni normative vigen | ti. | ||
Il presente Contratto Quadro, composto | da n. pagine, sarà registrato solo | ||
in caso d’uso. | |||
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO | |||
Data e luogo | |||
L’ApL | Il Commissario Generale di Sezione dell’Italia per EXPO 2025 Osaka | ||
** | * | ||
L’ApL dichiara che il presente documento | è stato attentamente analizzato e valutato | ||
in ogni sua singola parte e, pertanto, con | la firma di seguito apposta del Contratto | ||
Quadro accetta espressamente e per iscritt | o tutte le clausole appresso precisate, che | ||
si confermano ed accettano espressam | ente, nonché le clausole contenute in | ||
disposizione di leggi e regolamenti richiam | ati nel presente atto: | ||
- Art. 4 - (Durata del Contratto Qua | dro) | ||
- Art. 7 - (Corrispettivo) | |||
- Art. 8 - (modalità di pagamento e | fatturazione) | ||
- Art. 12 - (Divieto di modifiche delle | ApL e varianti del Commissario) |
- Art. 13 - (Obblighi dell’ApL)
- Art. 15 – (Vigilanza Collaborativa)
- Art. 19 - (Penali)
- Art. 21- (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
- Art. 22 - (Recesso)
- Art. 23 - (Regolarità fiscale)
- Art. 24 - (Divieto di cessione del Contratto Quadro – Cessione dei crediti)
- Art. 26 - (Codice etico)
- Art. 27 - (Obblighi di riservatezza)
- Art. 28 - (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
- Art. 31 - (Controversie e foro competente)
L’ApL