AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 718 del 23-5-2018
O G G E T T O
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale.
Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 815
Il Direttore dell’U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest, congiuntamente al Direttore f.f. dell’U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est, riferisce:
La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell’assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.
A tal fine, con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Xxxx e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie residenziali, afferenti all’area della disabilità.
Il nuovo schema di accordo supera le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1303/2012, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione per il medesimo fine.
Compete all’Azienda ULSS stabilire le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli, tramite la stipula di detti accordi.
L’allegato schema di accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale da sottoporre alla firma dei sottoelencati Soggetti erogatori di servizi residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale, accreditati ai sensi della citata L.R. 22/2002:
Distretto Est
- Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02474820244)
- Fondazione Candida Xxxxxxx e fratelli (C.F. 95008020240)
- Fondazione Xxxxxxxxx Xxxx (C.F. 95096720248)
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245)
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284)
- Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
- Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo S. Chiara (P.IVA 00533470167)
- Associazione Genitoriale Casa Serena (P.IVA 80026860249)
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro (P.IVA 01843260231)
- Associazione “Xxxx Xxxxxxxx XXX°” (P.IVA 00310810221)
Distretto Ovest
- ANFFAS Basso Vicentino (C.F./P.I. 95067870246)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02372680245)
- Primula Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02330770245)
- Codess Sociale Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 03174760276).
Dette unità di offerta sono inserite nel Piano di Zona aziendale, strumento di programmazione locale, attuattiva di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico- finanziaria globale.
L’allegato schema di accordo contrattuale configura un’azione congiunta tra pari, finalizzata ad ottenere significativi esiti assistenziali con l’obiettivo di mantenere e sviluppare il benessere delle persone ospiti ed offrire una valida assistenza residenziale in assenza di una famiglia o di una famiglia con insufficienti capacità gestionali.
Detto schema di accordo contrattuale è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le seguenti specifiche:
- all’art. 2, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando agli allegati 1/A e 1/B quali documenti tecnici integrativi per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, rispettivamente residenti nel territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest. Inoltre, al medesimo articolo, si richiama l’attenzione dei soggetti accreditati sull’obbligo di cui all'art. 15 della L.R. n. 23/2012 di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio annuale, con evidenziazione dei finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione;
- all’art. 3, è stato evidenziato l’obbligo in capo all’Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell’accordo.
Inoltre, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:
- art. 10, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
L’accordo decorre dall’ 1/01/2018, con validità annuale, in attesa di meglio definire i percorsi di delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra:
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’allegato schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati privati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale ed elencati in premessa;
2. di dare atto che l’allegato schema di accordo è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati;
3. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;
4. di riferire altresì che l’allegato schema di accordo è corredato dei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, rispettivamente residenti nel territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest;
5. di dare atto che l’accordo decorre dall’ 1/01/2018, in attesa di meglio definire i percorsi di delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni;
6. di affidare al Responsabile dell’UOS Disabilità il controllo dell’adeguata applicazione del presente accordo;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 23/05/2018 alle ore 18:10
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-5-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 24-5-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
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