CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
CPI REVOLVING - CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINABILE ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING)
E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPAC
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
per i casi di Decesso – Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:
• il Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
• il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
• il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi);
• le Condizioni di Assicurazione Vita e Danni comprensive del Glossario;
• le Informazioni sul trattamento dei Dati Personali;
• il Modulo di Adesione in fac-simile.
Assicurazione Infortuni e Malattia (CPI)
Vera Assicurazioni S.p.A.
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa di Assicurazione: Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto: ”CPI REVOLVING – Credit Protection
a premio mensile abbinabile alla linea di credito revolving e/o Carta di Credito– Tariffa CPAC
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
E’ una polizza collettiva ad adesione facoltativa che assicura il rischio di Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. L’adesione a questa polizza è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento all’adesione alla polizza collettiva che copre il rischio Morte prestata da Xxxx Protezione S.p.A..
Che cosa è assicurato?
Le persone fisiche che sottoscrivano con Xxxx Xxxxxx
S.p.A. (Contraente della Polizza Collettiva) un Contratto di Prestito Personale (Contratto di Apertura di Credito Revolving) e che aderiscano facoltativamente al Programma Assicurativo, per le seguenti garanzie:
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia In caso di Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica, a causa di Infortunio o Malattia, è previsto il pagamento in unica soluzione all’Assicurato della somma assicurata, pari al saldo del Conto revolving e/o della Carta di Credito al momento del sinistro, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie.
✓ Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia
Qualora l’Assicurato si trovi nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere oppure, in caso di Assicurato non lavoratore, di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari famigliari, personali o domestici, è prevista la liquidazione all’Assicurato, per ogni mese di durata del sinistro, di una somma pari all'ammontare della rata mensile, comprensiva di capitale e interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento.
La massima somma assicurabile è pari a:
• in caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: Euro 5.000,00 per Assicurato e per Sinistro, qualunque sia il numero di Conti Revolving e/o Carte di Credito in essere tra l’Assicurato ed Agos Ducato
S.p.A. alla data del sinistro;
• in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: l’indennizzo sarà massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per l’intera durata del Contratto. L’indennizzo minimo è pari alla rata minima di rimborso da parte dell’Assicurato che è pari ad una percentuale del saldo in linea capitale del Conto Revolving o ad una percentuale del saldo in linea capitale della Carta di Credito presente al primo giorno del Sinistro.
Che cosa non è assicurato?
Le persone fisiche che:
non siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana; non abbiano un’età compresa tra 18 e i 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
alla data di scadenza del finanziamento risultino di età superiore a 75 anni;
non abbiano sottoscritto l’apposito Modulo di Adesione.
Ci sono limiti di copertura?
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia:
! incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
! pratica da parte dell’Assicurato di pugliato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
! partecipazione dell’Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano esse ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che abbiano carattere ricreativo;
! delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia
! infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere e volere;
! infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
! interventi chiurugici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
! mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale.
Dove vale la copertura?
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali.
Che obblighi ho?
All’inizio del contratto
L’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, l’Assicurato è tenuto - anche tramite Agos Ducato S.p.A. - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa di Assicurazione, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
In caso di sinistro L’Assicurato deve:
• darne tempestiva denuncia alla Imrpesa di Assicurazione, entro il limite massimo di 60 giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità o, anche tramite Xxxxxx di denuncia.
• inviare la Denuncia debitamente compilata, in forma scritta, e con allegata la documentazione prevista, all’Impresa di Assicurazione.
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
Quando e come devo pagare?
Il premio viene corrisposto in rate mensili dall’Assicurato per il tramite di Agos Ducato S.p.A.
Il premio, una volta calcolato, viene incluso nella rata di rimborso mensile del Conto Revolving e/o della Carta di Credito e riscosso dalla Contraente come parte integrante della rata di rimborso mensile..
Quando comincia la copertura e quando finisce?
In caso di adesione alla polizza contestualmente alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione al Conto Revolving e/o Carta di Credito, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di primo utilizzo della Carta Revolving e/o della Carta di Credito.
In caso di adesione successiva, la copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Assicurato.
La garanzia Inabilità Termporanea Totale da Infortunio o Malattia prevede un Periodo di Carenza (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 30 giorni.
La copertura rimane in vigore finchè la linea di Credito Revolving è attiva o la Carta di Credito presenti un debito residuo ed il premio assicurativo risulti pagato.
In ogni caso le coperture cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, Decesso dell’Assicurato, disdetta del Contratto di apertura di Credito Revolving, sospensione del pagamento dei premi.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può:
• recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;
• sospendere il pagamento dei premi; in questo modo la copertura assicurativa si risolverà dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento.
Nei casi sopra indicati, l’Assicurato può recarsi presso la filiale di Agos Ducato S.p.A. ove è stata accesa la copertura assicurativa oppure inviare apposita comunicazione all’Impresa di Assicurazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Assicurazione Temporanea caso morte a capitale decrescente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita) Impresa di Assicurazione: Xxxx Protezione S.p.A.
Prodotto: CPI REVOLVING - CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINABILE ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING E/O CARTA DI CREDITO - TARIFFA CPAC
Data di realizzazione: 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza Temporanea per il Caso di Morte a Premio Mensile ed a capitale decrescente.
! CAPITALE ASSICURATO: il Capitale assicurato non potrà essere superiore a Euro 5.000,00.
! ESCLUSIONI: il capitale non verrà liquidato ai Beneficiari designati qualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
Ci sono limiti di copertura
Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell’Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di non autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto o altre coperture di tipo complementare.
Che cosa NON è assicurato?
• Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata della Copertura Assicurativa, verrà liquidato ai Beneficiari designati l’importo del Capitale assicurato pari al saldo del Conto Revolving o al saldo della Carta di Credito alla data del Decesso. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
• dolo dei Beneficiari;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;
• sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
• sinistri che siano causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
• sinistri causati da uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
o qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
o in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
• decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
L’adesione a questa polizza vita è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva danni facoltativa commercializzata da Vera Assicurazioni S.p.A., avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia.
✓ La garanzia è valida senza limiti territoriali.
Dove vale la copertura?
Per ottenere il pagamento della prestazione i Beneficiari devono inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:
• Richiesta di liquidazione;
• Certificato di morte;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• Documentazione medica;
• evidenza della situazione del debito residuo in capo all’Assicurato alla data del decesso comunicata dall’Intermediario tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving. (tale documento sarà fornito dall’Intermediario tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving su richiesta diretta dell’Impresa di Assicurazione).
Che obblighi ho?
La Copertura Assicurativa è prestata dall’Impresa di Assicurazione dietro corresponsione di Premi Mensili da parte di Agos Ducato S.p.A., per conto dell’Assicurato.
L’importo dei premi mensili viene determinato in base all’importo del debito residuo in linea capitale del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla ricorrenza mensile. Il premio è finanziato e viene incluso nella rata di rimborso mensile del Conto Revolving e/o della Carta di Credito come parte integrante della stessa.
Quando e come devo pagare?
In caso di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione contestuale alla sottoscrizione del Modulo di richiesta del Conto Revolving e/o della Carta di Credito, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo del Conto Revolving e/o della Carta di Credito; in caso di adesione successiva, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione. Nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso, la Copertura Assicurativa decorre 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del Conto Revolving e/o della Carta di Credito.
La Copertura Assicurativa rimane in vigore a condizione che la linea di Credito Revolving sia attiva o la Carta di Credito presenti un debito residuo ed il premio assicurativo risulti pagato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Non è prevista la revoca dell’adesione.
L’Assicurato può esercitare il diritto di Recesso entro 60 giorni dalla Data di decorrenza recandosi presso la Contraente ove è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving. In alternativa potrà inviare all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
L’Assicurato può risolvere la Copertura Assicurativa a seguito di:
• esercizio del diritto di recesso;
• in caso di sospensione pagamento premi, dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento;
• in caso di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto.
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🞎 SI ⌧ NO
Vera Assicurazioni S.p.A. Xxxx Protezione S.p.A.
Assicurazione Caso Morte, Infortuni, Malattia
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese di Assicurazione: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Vera Assicurazione S.p.A.
Prodotto: CPI REVOLVING – Credit Protection a premio mensile abbinabile alla linea di credito revolving e/o Carta di Credito– Tariffa CPAC
Data di realizzazione: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di Assicurazione.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx, n. civico 45; CAP 37126; città Verona; tel. 000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx, n. civico 45; CAP 37126; città Verona; tel. 045/839277; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
Numero di telefono: 000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP nr. 2709 del 12/6/2009. Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00171.
Vera Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
Numero di telefono: 045/839277 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vera Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151.
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. è pari a Euro 76.335.317,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 47.500.000,00 (i.v.), le Riserve Patrimoniali a Euro 8.191.371,00.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell’Impresa stessa è pari al 315%.
L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 1260%.
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Vera Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 98.421.227 di cui Euro 63.500.000,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 3.036.711,00 di Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Impresa stessa è pari al 372%.
L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 1312%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito delle Imprese di Assicurazione: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Ramo Vita:
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita.
Che cosa è assicurato?
✓ Xxxx Xxxxx:
Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, a cui si rinvia anche per l’indicazione dei massimali che limitano le prestazioni assicurative rese dall’Impresa di Assicurazione, si precisa che:
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto di quanto segue:
• Infortuni: Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 nr.1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa).
• Malattia: L’Impresa di Assicurazione corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata per la quale l’Assicurato abbia ricevuto una diagnosi nel periodo di validità della copertura assicurativa.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
✓ Rami Vita: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. ✓ Xxxx Xxxxx: Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni: | |||
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i casi di Invalidità Permanente causata da: | |||
! partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; | |||
! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; | |||
! ubriachezza, infortuni causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni ; | |||
! operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; | |||
! guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; ! infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale | |||
Invalidità Totale Permanente da Infortuni e Malattia | Esclusioni | termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio che ha causato l’invalidità Permanente Totale. ! partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari; ! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); | |
! infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; | |||
! aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; ! connessione con l’uso o produzione di esplosivi; ! atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o ,quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato; | |||
! malattie tropicali; ! svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo; ! nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti di Assicurabilità previsti dalla presente Polizza. | |||
Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da: | |||
! Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni ; | |||
! Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; ! Infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione | |||
Inabilità Temporanea Totale da | Esclusioni | idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed l’infortunio; ! Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; | |
Infortunio e Malattia | ! Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi | ||
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); | |||
! infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; | |||
! le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; | |||
! nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente Polizza. |
Franchigia | 60 giorni Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale causata dalla stessa Malattia del Sinistro precedente se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. | ||
RINUNCIA ALLA RIVALSA | L‘Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente Contratto di Assicurazione. | ||
Che obblighi ho? Quali obblighi hanno le Imprese di Assicurazione? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: ✓ Rami Vita: Per tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800-341292 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx . Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione: 1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire all’Impresa di Assicurazione: • utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; • in carta semplice, inviandola direttamente ad Xxxx Protezione S.p.A., Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l’Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità. • MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa; • DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità; • CODICE FISCALE: copia del codice fiscale; • CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico; • P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente; • LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso. 2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice. 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio , autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:” a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) • la non esistenza di disposizioni testamentarie; • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx): • che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta); • Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE: • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati; • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga d solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare: • nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire; • qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede. 4. DOCUMENTAZIONE MEDICA: i) in caso di MORTE NATURALE (da fornire solo in caso di somma assicurata inferiore o uguale a Euro 20.000,00): certificato medico attestante la causa del decesso; ii) In caso di MORTE NATURALE (da fornire solo in caso di somma assicurata superiore a Euro 20.000,01): |
Occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico Curante (fac simile disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento. Si precisa che l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante: a. emergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico; b. emergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri); c. emergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/sanitario). iii) In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l’Impresa necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente. Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandata affinché sia l’impresa di Assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l’Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 341292, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00. OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA RIPORTATA, L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE NECESSITA RICEVERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NEI SEGUENTI CASI: • minori/interdetti/incapaci; • presenza di un procuratore; • beneficiario sia una società; • beneficiario sia un ente/ una fondazione; • in caso di liquidazione in successione; • in presenza di richiesta pervenuta da uno studio legale; ✓ Xxxx Xxxxx: La Denuncia debitamente compilata, in forma scritta, e con allegata la documentazione prevista, deve essere inviata entro il termine indicato nel DIP Danni a Vera Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri – mediante fax al n° 0000 000000/5 oppure via mail all’indirizzo xxx@xxxxxxx.xx o in alternativa, a mezzo servizio postale, a Vera Assicurazioni S.p.A. - Via Xxxxx Xxxxxx 45 – 37126 Verona. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. L’Assicurato potrà compilare l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata alla Denuncia, la seguente documentazione: • copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato; • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In caso di Invalidità Totale Permanente è richiesta inoltre la seguente documentazione: • documentazione medica/cartelle cliniche, relativi all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente; • evidenza della situazione del debito residuo in capo all’Assicurato alla data del sinistro dello stesso comunicata dalla Contraente tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving (documentazione da fornire da parte della Contraente all’Impresa di Assicurazione). In caso di Inabilità Temporanea Totale è richiesta inoltre la seguente documentazione: • copia del certificato del Pronto Soccorso; • copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; • copia dei certificati medici attestanti il periodo di inabilità fino a quello attestante la guarigione; • dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del Contratto di Apertura di Credito Revolving (documentazione da fornire da parte della Contraente all’Impresa di Assicurazione); • i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). | |
Prescrizione: ✓ Rami Vita: ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. ✓ Xxxx Xxxxx: Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. | |
Liquidazione della prestazione: Le Imprese di Assicurazione provvederanno alla liquidazione dell’importo dovuto – verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa. |
Gestione da parte di altre imprese: Non previsto. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso in cui siano rese da parte dell’Assicurato dichiarazioni inesatte o reticenti riguardanti il rischio da assicurare può essere compromesso il diritto alla prestazione a seconda che l’inesattezza/reticenza derivi o meno da dolo o colpa grave. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Sconti | Il presente contratto non prevede sconti di alcun tipo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate del DIP Vita e nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Revoca | Le presenti Coperture Assicurative non prevedono l’esercizio della Revoca dell’Adesione in considerazione delle modalità di conclusione del Contratto. |
Recesso | RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VITA E DANNI (ENTRO 60GG DALLA DATA DI DECORRENZA) Qualora l’Assicurato eserciti il diritto di recesso secondo le modalità previste, il premio pagato per le Coperture Assicurative, al netto delle eventuali imposte, sarà rimborsato allo stesso dalle Imprese di Assicurazione, per il tramite della Contraente entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. |
Risoluzione | Le Coperture Assicurative si risolvono dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento del premio. In caso di risoluzione delle Coperture Assicurative: • non è più possibile riattivare le Coperture Assicurative; • i premi pagati restano acquisiti dalle Imprese di Assicurazione; • non è prevista alcuna prestazione a carico delle Imprese di Assicurazione. |
Il prodotto è un contratto in forma collettiva ad adesione individuale facoltativa destinato ad assicurare persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 65 anni alla sottoscrizione, oppure con età a scadenza superiore a 75 anni.
Inoltre:
(i) che abbiano sottoscritto un contratto di credito revolving e/o di carta di credito presso Agos
(ii) che abbiano l’esigenza di tutelarsi dai seguenti eventi che potrebbero incidere sulla loro capacità di rimborso del finanziamento:
- Decesso
- Invalidità totale permanente (da Infortunio o da Malattia)
- Inabilità totale temporanea (da Infortunio o da Malattia)
Le coperture per i 3 eventi sopra riportati non sono acquistabili separatamente: la sottoscrizione del prodotto implica necessariamente l’acquisto delle coperture per tutti gli eventi.
Gli eventi possono essere assicurati nel rispetto di limiti assuntivi descritti nell’informativa precontrattuale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |||||
✓ Rami Vita: TABELLA DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO | |||||
SPESE DI EMISSIONE | Non prevista | l’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa a tale titolo | |||
COSTO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE PERCENTUALE | 56% | il costo percentuale è già incluso nei Tassi di Premio. Il costo è calcolato sul Premio unico versato. | |||
I costi per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria alla quale rivolgersi. |
COSTI DI INTERMEDIAZIONE Nella seguente tabella ti riportiamo la quota parte del costo percentuale sopra riportato percepita in media dall’Intermediario: QUOTA PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL’INTERMEDIARIO 89,29% ✓ Xxxx Xxxxx: TABELLA DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO I costi per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria alla quale rivolgersi. COSTI DI INTERMEDIAZIONE Nella seguente tabella ti riportiamo la quota parte del costo percentuale sopra riportato percepita in media dall’Intermediario: | ||||
QUOTA PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL’INTERMEDIARIO | ||||
89,29% |
Sono previsti riscatti o riduzioni? 🞎SI ⌧ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Richiesta di informazioni | La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alle Imprese di Assicurazione: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona - indirizzo e mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Vera Assicurazioni S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - telefax 045 8372903 - indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le Imprese di Assicurazione daranno riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati alle Imprese di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all’intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa di Assicurazione. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. |
SPESE DI EMISSIONE | Non prevista | l’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa a tale titolo |
COSTO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE PERCENTUALE | 56% | il costo percentuale è già incluso nei Tassi di Premio. Il costo è calcolato su ciascun premio mensile versato al netto delle imposte del 2,50%. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | ✓ Rami Vita: IMPOSTE SUI PREMI I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell’importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall’Assicurato nel periodo d’imposta a fronte di: • eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; • eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali l’Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni in vigore, le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di Decesso dell’Assicurato non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. ✓ Xxxx Xxxxx: IMPOSTE SUI PREMI Il premio di Assicurazione è soggetto ad un’imposta pari al 2,50% del premio imponibile. DISCIPLINA DEI PREMI E DELLE SOMME ASSICURATE Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato, nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell’importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall’Assicurato nel periodo d’imposta a fronte di: • eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; • eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali l’Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Data ultimo aggiornamento 1 gennaio 2019
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CPI REVOLVING - CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINABILE ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO
I testi integrali della Polizza Collettiva n° 3450 stipulata tra AGOS DUCATO S.P.A. e Vera Assicurazioni S.P.A. e della Polizza Collettiva n° 59.364 stipulata tra AGOS DUCATO S.p.A. e Xxxx Protezione S.p.A. sono depositati presso le sedi di tutte le Società anzidette.
ART. 1 - GARANZIE
Il presente Programma Assicurativo, di cui alle Polizze Collettive stipulate tra AGOS DUCATO
S.p.A. e le Imprese di Assicurazione, comprende le garanzie:
• Morte, prestata da Xxxx Protezione S.p.A.;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, prestata da Vera Assicurazioni S.p.A.;
• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, prestata da Vera Assicurazioni S.p.A.;
Gli obblighi delle Imprese di Assicurazione risultano esclusivamente dalle Polizze collettive, dalle Condizioni Contrattuali di Assicurazione, dal Modulo di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Imprese di Assicurazione stesse. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
Le garanzie sono prestate dalle Imprese di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali; le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale devono però essere oggetto di accertamento da parte di un medico legale italiano.
ART. 2 - PRESTAZIONI
Il Programma Assicurativo prevede le seguenti prestazioni:
• Morte: l’Indennizzo è pari al debito residuo in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie – del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data del decesso dell’Assicurato;
• Invalidità Totale Permanente: l’Indennizzo è pari al debito residuo in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie – del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data di riconoscimento dell’invalidità totale e permanente. Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della competente diagnosi della Malattia. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data di accadimento dell’infortunio oppure, in caso di malattia, tra la data della richiesta di certificazione medica attestante l’Invalidità Totale Permanente e la data della liquidazione dell’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’ammontare totale dell’Indennizzo stesso.
• Inabilità Temporanea Totale: per ciascuna rata scadente durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale comprovato, successivo al Periodo di Franchigia di 60 giorni, l’Indennizzo è pari alla rata di rimborso mensile del Conto Revolving e/o Carta di Credito al momento del sinistro. Dopo ciascun Sinistro di Inabilità Temporanea Totale opererà un periodo di franchigia di 60 giorni dalla data di ripresa dell’abilità all’attività lavorativa; tale nuovo periodo di franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per causa diversa dalla precedente.
ART. 3 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Sono assicurabili tutte le persone fisiche:
1. residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
2. che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
3. di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza delle Coperture Assicurative risulti di età inferiore o uguale a 75 anni;
4. che abbiano stipulato un Contratto di Apertura di Credito Revolving con la Contraente. L’importo massimo assicurabile è riportato all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO” che segue.
ART. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare la perdita totale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché il primo utilizzo del Conto Revolving e/o Carta di Credito avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se la data di primo utilizzo fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
In caso di sottoscrizione del Modulo di Adesione contestuale alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di richiesta del Conto Revolving e/o della Carta di Credito, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo del Conto Revolving e/o della Carta di Credito; in caso di adesione successiva, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione. Nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso, il Programma Assicurativo decorre 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del Conto Revolving e/o della Carta di Credito.
Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.
La decorrenza del Programma Assicurativo è comunicata alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente.
La Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, all’Assicurato una Lettera di Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati:
• la data di decorrenza;
• l’importo del premio versato;
• i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso;
• il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative sottoscritte.
Il Programma Assicurativo rimane in vigore a condizione che la linea di Credito Revolving sia attiva o la Carta di Credito presenti un debito residuo ed il premio assicurativo risulti pagato.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
• in caso di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving;
• in caso di esercizio del diritto di recesso dal Programma Assicurativo, da parte dell’Assicurato;
• in caso di sospensione pagamento premi, dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento;
• decesso dell’Assicurato;
• accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
• annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
In caso di cessazione delle Coperture Assicurative Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) a seguito di Decesso
dell’Assicurato, il premio versato dall’Assicurato a Vera Assicurazioni S.p.A. rimarrà acquisito da quest’ultima.
ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO
DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la Contraente ove è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving.
In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi:
• Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 37126 Verona.
• Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
X’eventuale Premio pagato per le Coperture Assicurative, al netto delle eventuali imposte, verrà rimborsato all’Assicurato per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
L’Assicurato ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi recandosi presso la sede della Contraente ove è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving. In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
• Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 37126 Verona.
• Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 37126 Verona.
Si rimanda all’Art. 8 “PAGAMENTO DEL PREMIO” per maggiori dettagli.
ART. 7 - LIMITI DI INDENNIZZO
La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Contratto di Apertura di Credito Revolving alla data del Sinistro. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito.
Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –.
In caso di Decesso dell’Assicurato o Invalidità Totale e Permanente l’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00, per Assicurato e per Sinistro per il Conto Revolving e/o le Carte di Credito (che corrisponde anche al debito residuo massimo considerato come base di determinazione della rata di rimborso mensile) e qualunque sia il numero dei Conti Revolving e/o delle Carte di Credito di cui l’Assicurato è titolare. Pertanto l’Indennizzo sarà pagato nel limite del massimale di cui sopra da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Apertura di Credito Revolving assicurati, che siano in essere tra l’Assicurato e la Contraente, alla data del Sinistro.
In caso di Contratti di Apertura di Credito Revolving concessi per un importo superiore al massimale soprariportato l’indennizzo sarà liquidato proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed l’importo del debito residuo del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data del Sinistro.
In caso di Inabilità Temporanea Totale l’Indennizzo non può eccedere 12 rate mensili consecutive per ogni sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata della Copertura per più sinistri.
L’indennizzo minimo è pari alla rata minima di rimborso da parte dell’Assicurato che è pari ad una percentuale del saldo in linea capitale del Conto Revolving o ad una percentuale del saldo in linea capitale della Carta di Credito presente al primo giorno del Sinistro.
ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento alle Imprese di Assicurazione di premi mensili, da parte della Contraente per conto dell’Assicurato. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell’Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l’importo dei premi mensili corrisposti alle Imprese di Assicurazione. Il
premio, una volta calcolato, viene incluso nella rata di rimborso mensile del Conto Revolving e/o della Carta di Credito e riscosso dalla Contraente come parte integrante della rata di rimborso mensile.
L’importo totale del premio mensile è pari alla somma del premio per la Copertura Morte e del premio per le Coperture Danni e viene determinato moltiplicando il tasso per l’importo del debito residuo in linea capitale del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla ricorrenza mensile. Di seguito i tassi di premio suddivisi per garanzia:
CARTA DI CREDITO/ CONTO REVOLVING | |
COPERTURA MORTE | 0,33% |
COPERTURE DANNI (Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale)* | 0,07% |
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Xxxxx è già comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50%.
L'importo del primo premio da corrispondere risulta dal Modulo di richiesta del Contratto di Apertura di Credito Revolving a cui il Programma Assicurativo si riferisce.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
L’Assicurato ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi recandosi presso la sede della Contraente ove è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving. In alternativa potrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
• Xxxx Protezione S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 37126 Verona.
• Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
Xn caso di sospensione del pagamento dei premi:
• non è più possibile riattivare le Coperture Assicurative;
• le Coperture Assicurative si risolvono dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento del premio ed i premi pagati restano acquisiti dalle Imprese di Assicurazione;
• non è prevista alcuna prestazione a carico delle Imprese di Assicurazione.
In caso di sospensione del pagamento del premio in assenza del debito residuo, le Coperture Assicurative non perdono efficacia.
ART. 9 – DISDETTA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO REVOLVING
In caso di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving il Programma Assicurativo viene risolto dalla data di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving.
I premi mensili pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. L’Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi.
La Contraente dovrà inviare alle Imprese di Assicurazione comunicazione della disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving.
ART. 10 – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale è l’Assicurato stesso.
Per la Copertura Caso Morte, la designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa e dell’eventuale referente terzo devono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell’Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:
• dopo che l’Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte dell’Assicurato, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
• dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di voler profittare del beneficio.
ART. 11 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del Sinistro con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, può essere effettuata con le modalità e la documentazione agli Articoli “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
La denuncia, completa della documentazione prevista, dovrà essere inoltrata tempestivamente ai seguenti indirizzi:
• per la Copertura Morte: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. - Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona;
• per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia): Vera Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri mediante fax al n° 0362 – 609954/5 oppure via mail all’indirizzo xxx@xxxxxxx.xx o in alternativa a mezzo servizio postale all’indirizzo Via Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx.
X’Assicurato e gli aventi causa potranno rivolgersi per informazioni relative ai Sinistri ai seguenti numeri verde:
• in caso di decesso dell’Assicurato, per informazioni gli aventi diritto devono rivolgersi al Numero Verde 800 341292 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00
• per informazioni relative ai Sinistri Xxxxx l’Assicurato deve rivolgersi al Numero Verde 800 11 53 25 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati agli Articoli “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
Le Imprese di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di Apertura di Credito Revolving. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Imprese di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di quest’ultime.
Le Imprese di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa specificata agli Articoli “DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
ART. 12 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alle Imprese di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 C.C.
ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Le Imprese di Assicurazione rinunciano, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da esse effettuate in forza del presente contratto.
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che il Programma Assicurativo può cumularsi con altre assicurazioni prestate dalle Imprese di Assicurazione.
ART. 15 - IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente - in sede di conclusione del Contratto di Apertura di Credito Revolving - provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Convenzione e, se richiesto, a fornire ai clienti copia del Set Informativo. Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà. La Contraente terrà indenni e manlevate le Imprese di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della stessa.
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE
La Legge applicabile è quella italiana.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese di Assicurazione da parte dell’Assicurato, con riferimento alle Convenzioni, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni all’Assicurato da parte delle Imprese di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato alla Contraente o a quello successivamente comunicato, a pena di inopponibilità, dall’Assicurato.
ART. 19 - CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione.
ART. 20 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Le Imprese di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 22 - CLAUSOLA LIBERATORIA
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
ART. 23 - CONTROVERSIE
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale prestate dal presente Contratto di Assicurazione.
In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
ART. 24 - TERMINI DI DECADENZA
Ogni diritto nei confronti delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Imprese di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
SEZIONE A - ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE
ART. 25 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore del Programma Assicurativo e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”.
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data del decesso e non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Decesso. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e i premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 26 - ESCLUSIONI
Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 25 “PRESTAZIONI ASSICURATE” sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato senza limiti territoriali, per tutto il periodo di vigore della copertura assicurativa. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dei Beneficiari;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;
• sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato;
• sinistri che siano causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
• sinistri causati da uso o abuso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi
titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
• decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.
ART. 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Per tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800-341292 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
Per data di ricevimento della richiesta si intende la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’Impresa.
Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:
1. Richiesta di liquidazione;
2. Certificato di morte;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. Documentazione medica;
5. evidenza della situazione del debito residuo in capo all’Assicurato alla data del decesso comunicata dall’Intermediario tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving. (tale documento sarà fornito dall’Intermediario tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving su richiesta diretta dell’Impresa di Assicurazione);
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire all’Impresa di Assicurazione:
• utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ;
• in carta semplice, inviandola direttamente a VERA PROTEZIONE S.p.A., Via Xxxxx Xxxxxx 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l’Impresa di Assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.
Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti:
• RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
• MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
• DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
• CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
• CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
• P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
• LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con l’Assicurato;
• PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO
Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio , autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:”
a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx )
• la non esistenza di disposizioni testamentarie;
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ):
• che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
• Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE:
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
• nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga d solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:
• nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
• qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.
4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:
i) in caso di MORTE NATURALE: certificato medico attestante la causa del decesso;
ii) In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l’Impresa necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.
Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandata affinché sia l’impresa di Assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l’Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 341292, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
Oltre alla documentazione sopra riportata, l’Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:
MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo
che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “moduli” -;
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
• indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie);
• copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
• indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
• richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento;
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
• copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
• copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
• indirizzo e-mail e\o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore)e dei titolari effettivi;
• indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.
BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso l’Impresa necessita ricevere:
• dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.
IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:
• la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;
oppure
• la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta : nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
- per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
- per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.
IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:
• Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.
Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata
od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
SEZIONE B - ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
ART. 28 - OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 66% del totale, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO” qualora:
• l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA”;
• l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 24 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata;
• l’Impresa di Assicurazione abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO”;
• il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 31 “ESCLUSIONI”;
• l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”.
L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativa alla presente Copertura Assicurativa.
ART. 29 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
Infortunio:
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 nr. 1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa).
L’Indennità per l’Invalidità Permanente è dovuta se l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella”
stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Malattia:
L’Impresa di Assicurazione corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della Malattia.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
ART. 30 - INDENNIZZO
L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo del Contratto Conto Revolving e/o Carta di Credito:
• nel caso di Infortunio, alla data di accadimento dell’infortunio che ha generato l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio,
• nel caso di Malattia, alla data della competente diagnosi della Malattia che ha determinato l’Invalidità Totale Permanente da Malattia.
Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Sinistro.
Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –.
Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data dell’Infortunio o la data della diagnosi della Malattia che hanno provocato l’Invalidità Totale Permanente e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dall’Impresa di Assicurazione fino ad un massimo di 2 mesi di interessi.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per Assicurato per il Conto Revolving e/o le Carte di Credito, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
La prestazione assicurata verrà liquidata all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Diritto all’indennizzo per invalidità totale permanente in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo da Invalidità Totale Permanente sia stato pagato, l’Impresa di Assicurazione, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:
⮚ l’importo già concordato oppure, in mancanza,
⮚ l’importo offerto
oppure, se non vi è ancora stata l’offerta
⮚ l’importo oggettivamente determinabile dall’Impresa di Assicurazione con le modalità e nei termini stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione di cui alla presente Sezione B “Assicurazione per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”. A tal fine, andrà fornita all’Impresa di Assicurazione la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.
In caso di liquidazione del sinistro da Invalidità Totale Permanente, nulla sarà più dovuto per la garanzia Caso Morte.
Qualora invece il sinistro non risultasse indennizzabile secondo i termini di cui alla presente Sezione B “Assicurazione per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”, lo stesso
resterà valutabile secondo le modalità ed i termini di cui alla Sezione A “Assicurazione per la garanzia Morte” al Beneficiario per la Copertura Caso Morte.
ART. 31 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i casi di Invalidità Totale Permanente causata da:
• partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
• pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
• partecipazione dell’Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano esse ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che abbiano carattere ricreativo;
• ubriachezza, infortuni causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni ;
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
• delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
• infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio che ha causato l’invalidità Permanente Totale.
• partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
• connessione con l’uso o produzione di esplosivi;
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o ,quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato;
• malattie tropicali;
• svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
• nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti di Assicurabilità previsti all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” della presente Polizza.
ART. 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO” a Vera Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C.. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Per il pagamento conseguente all’Invalidità Totale Permanente deve essere allegata al Modulo di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DI XXXXXXXX”, la seguente documentazione:
• copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente o notifica emessa dagli enti preposti;
• documentazione medica/cartelle cliniche relative all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente;
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato;
• evidenza della situazione del debito residuo in capo all’Assicurato alla data del sinistro dello stesso comunicata dalla Contraente tramite il quale è stato acceso il Contratto di Apertura di Credito Revolving (documentazione da fornire da parte della Contraente all’Impresa di Assicurazione) ;
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
SEZIONE C - ASSICURAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
ART. 33 - OGGETTO DELLA COPERTURA
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 34 “INDENNIZZO” qualora:
• l’Inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA”;
• il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data di decorrenza;
• il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 35 “ESCLUSIONI”;
• l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”.
ART. 34 - INDENNIZZO
L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile prevista del Conto Revolving e/o Carta di Credito dovuta dall’Assicurato alla Contraente.
I sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla Data di Decorrenza della Copertura non saranno indennizzati (Periodo di Carenza). Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.
L’Indennizzo non può eccedere 12 rate mensili consecutive per ogni sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata della copertura per più sinistri. L’indennizzo minimo è pari alla rata minima di rimborso da parte dell’Assicurato che è pari ad una percentuale del saldo in linea capitale del Conto Revolving o ad una percentuale del saldo in linea capitale della Carta di Credito presente al primo giorno del Sinistro come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”.
La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
ART. 35 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’oggetto della Copertura i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da:
• Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere dallo stesso procurato;
• Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni ;
• Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
• Infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed l’infortunio;
• Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
• infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale;
• nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” della presente Polizza.
ART. 36 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO” , a Vera Assicurazioni S.p.A entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da:
• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato;
• copia del certificato del Pronto Soccorso;
• copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
• copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
• dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del Contratto di Apertura di Credito Revolving (documentazione da fornire da parte della Contraente all’Impresa di Assicurazione);
• i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, l’Impresa di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L’Assicurato deve consentire all’Impresa di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell’Impresa di Assicurazione stessa.
ART. 37 - DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale causata dalla stessa Malattia del Sinistro precedente se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dall’Impresa di Assicurazione in relazione ad una Copertura per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 Indennizzi mensili.
GLOSSARIO
CPI REVOLVING - CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINABILE ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO
Assicurato
Il soggetto persona fisica di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni compiuti che ha stipulato un Contratto di Prestito Personale (Contratto di Apertura di Credito Revolving) e che ha aderito facoltativamente al Programma Assicurativo sottoscrivendo l’apposita Modulo di Adesione e pagando i premi mensili.
Beneficiario
Il soggetto al quale spetta la prestazione assicurata. Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Xxxxx è l’Assicurato stesso. Beneficiari in caso di Decesso dell’Assicurato, è la persona fisica o giuridica designata nel Modulo di Adesione dallo stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato
Carenza
Periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, le Imprese di Assicurazione non corrispondono la prestazione assicurata.
Contraente
AGOS DUCATO S.p.A. - 20100 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0, Società presso la quale è stato richiesto il Contratto di Apertura di Credito Revolving e che stipula i contratti collettivi di assicurazione con le Imprese di Assicurazione, per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione
Contratto con il quale le Imprese di Assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si impegnano a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Esso si riferisce all’insieme delle Coperture Assicurative (Decesso, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale), sottoscrivibili congiuntamente, attinenti alla posizione individuale di ciascun Assicurato.
Contratto di Apertura di Credito Revolving
- Carta di Credito: forma di finanziamento a cui è associata una linea di credito utilizzabile in un’unica o in più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati;
- Contratto di Conto Revolving: forma di finanziamento attraverso la concessione di una somma (linea di credito) utilizzabile in un’unica o in più soluzioni. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati;
Coobbligato
Coobbligato è colui il quale condivide, con l'obbligato principale, la responsabilità del pagamento delle rate di una Apertura di Credito Revolving. Generalmente è una persona che 'firma' il Contratto di Apertura di Credito Revolving insieme con chi lo richiede e fornisce le proprie garanzie a supporto del primo.
Convenzione Assicurativa
Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa. Le Convenzioni sono state sottoscritte tra le Imprese di Assicurazione e la Contraente delle Convenzioni.
Coperture Assicurative
Le garanzie assicurative concesse dalle Imprese di Assicurazione e generata dal versamento di Premi mensili, a fronte della quale le Imprese di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Decorrenza
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo del Conto Revolving e/o della Carta di Credito; in caso di adesione successiva, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di adesione.
Decesso
Il decesso è la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di polizza.
Debito residuo
Saldo del Conto Revolving e/o Carta di Credito. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –.
Durata delle Coperture Assicurative
Intervallo di tempo durante il quale sono operanti le Garanzie ed hanno validità le Coperture Assicurative.
Impresa di Assicurazione
- Per le coperture danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale): Vera Assicurazioni S.p.A. - L’Impresa del Gruppo Cattolica con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 , 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP
N. 2388 del 9 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01979370036.
- Per la copertura morte: Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. - Impresa del Gruppo Cattolica con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 , 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS N. 2709 del 12/06/2009 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05913510961.
Inabilità Temporanea Totale (ITT) da Infortunio o Malattia:
- non Lavoratori: perdita totale, in via temporanea, della generica capacità dell'Assicurato di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo a seguito di infortunio o malattia;
- per Lavoratori: perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia.
Indennizzo
La somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione, in base alle coperture assicurative di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro. L’importo della somma assicurata è destinato, a seconda della garanzia attivata, all’estinzione del debito residuo del Conto Revolving e/o Carta di Credito.
Infortunio
L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini del Contratto di Assicurazione.
Intermediario
Agos Ducato S.p.A., Contraente della Convenzione.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (IPT)
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente subita dall’Assicurato sia pari o superiore al 66% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di
sottoscrizione del Modulo di Adesione relativa alla presente Copertura Assicurativa. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L’IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di Xxxxxxxxx
Lettera inviata dalla Contraente all’Assicurato successivamente alla Decorrenza della Copertura Assicurativa.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Margine di Solvibilità
Rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.
Modulo di Adesione
Il Modulo sottoscritto dall’Assicurato, mediante la quale avviene l’adesione alle presenti Coperture Assicurative.
Periodo di Franchigia Assoluta
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione
Un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un Sinistro e quello successivo ai fini dell’indennizzabilità di quest’ultimo. Più precisamente, si intende un periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale.
Polizze
Le Polizze Collettive n. 3450 e n. 59.364, stipulate da AGOS DUCATO S.p.A., rispettivamente con Vera Assicurazioni S.p.A. e Xxxx Protezione S.p.A., disciplinata dalle seguenti Condizioni Generali cui abbia aderito facoltativamente l’Assicurato sottoscrivendo la Modulo di Adesione al Programma Assicurativo.
Premio
Le somme dovute alle Imprese di Assicurazione, a fronte delle Coperture Assicurative prestate. Il premio viene pagato mensilmente e viene determinato in percentuale sull’importo del debito residuo in linea capitale del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla ricorrenza mensile.
Premio puro
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto dei costi di gestione e di acquisizione.
Programma Assicurativo
L’insieme delle coperture assicurative prestate dalle Imprese di Assicurazione.
Rata Mensile
È la Rata di rimborso mensile del Contratto di Apertura di Credito Revolving. La rata mensile non potrà essere inferiore ad una percentuale del saldo in linea capitale del Conto Revolving o ad una percentuale del saldo in linea capitale della Carta di Credito.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’Art.13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Assicurazioni S.p.A., con sede in (Verona), Via Xxxxx Xxxxxx 45, e la Società Vera Protezione S.p.A. con sede in (Verona), Via Xxxxx Xxxxxx 45 quali Contitolari dei trattamenti sotto indicati (di seguito i Contitolari), premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dai Contitolari in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,forniscono le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative dei Contitolari e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui i Contitolari possano avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui sono soggetti i Contitolari (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing di ciascun Contitolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi di ciascun Contitolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata da ciascun Contitolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, denominazione e sede, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing edi ciascun Contitolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate di ciascun Contitolare.
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato da ciascun Contitolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche
(14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica.
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati, da parte di ciascun Contitolare, a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari;, medici fiduciari consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..
Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con i Contitolari e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi ai Contitolari del trattamento e per essi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alle finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto i Contitolari non potranno dar corso alle operazioni di trattamento descritte.
Si precisa che:
o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, ed anche nei confronti di un solo Contitolare, cui si rinvia;
o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per ciascun Contitolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.
I Contitolari r.l.p.t.
Data ultimo aggiornamento 25 maggio 2018
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti
diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
CPI REVOLVING - CREDIT PROTECTION (CPI) A PREMIO MENSILE ABBINABILE ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO - TARIFFA CPAC
COPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE AD ADESIONE FACOLTATIVA
POLIZZE COLLETTIVE N. 3450 Vera Assicurazioni S.p.A. E N. 59364 Xxxx Protezione S.p.A. CONTO REVOLVING E/O CARTA DI CREDITO n°……………………
Data ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019
Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte
MODULO DI ADESIONE
ASSICURATO
Cognome e nome: ………………………………………………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………
Comune di nascita:…………………………………………………………. Data di nascita: …………………………………. Sesso: …………
Indirizzo: ……………………………………………………... C.a.p. – Città – Provincia: …………….…………………………………………
Identificato con il seguente documento: ...…………………………………………………..………… Numero: …….……………………………
Rilasciato da: …………………………..……………… Luogo: ……………………………………………………… il: ……….……………...…..
Professione: ……………..………………………..… Attività economica: Gruppo/Ramo ………… Sottogruppo ……………... …....………
Email …………………………………………………………………………………….. numero telefonico ……………………………………….
L'importo del premio è pari allo 0,40% sul saldo mensile in linea capitale. I costi totali a carico dell’Assicurato sono pari al 56% di ciascun premio mensile versato al netto delle imposte. Le provvigioni percepite dall’Intermediario sono pari al 89,29% del costo totale a carico dell’Assicurato ovvero il 50% del premio imponibile.
BENEFICIARI
BENEFICIARI COPERTURE DANNI
Per le Coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale Beneficiario delle Coperture è l’Assicurato stesso.
BENEFICIARI COPERTURA CASO MORTE
L’Assicurato designa il/i seguente/i Beneficiario/i:
AVVERTENZA:
La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza l’Impresa di Assicurazione potrà incontrare maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi.
Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata all’Impresa di Assicurazione.
◻ Beneficiario nominativo: | |||
Cognome/Ragione sociale | Nome | ||
Data di nascita | Sesso | Luogo di nascita | |
Codice Fiscale/Partita IVA | |||
Telefono | |||
Indirizzo | Località | ||
CAP | Provincia |
Si precisa che l’Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell’evento previsto per l’erogazione della prestazione assicurata.
L’Assicurato vuole escludere l’invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell’evento? SI NO
◻ Beneficiario generico: Pur essendo consapevole delle maggiori difficoltà che l’Impresa di Assicurazione potrebbe incontrare nell’individuazione del Beneficiario, l’Assicurato DESIGNA quali Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato, il Coobbligato del Contratto di Finanziamento se presente altrimenti gli EREDI TESTAMENTARI o, in mancanza di testamento, gli EREDI LEGITTIMI dell’assicurato.
◻ Referente terzo:
In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.
Cognome/Ragione sociale | Nome | ||
Data di nascita | Sesso | Luogo di nascita | |
Codice Fiscale/Partita IVA | |||
Telefono | |||
Indirizzo | Località | ||
CAP | Provincia |
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
AVVERTENZE:
le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per l’adesione possono compromettere il diritto alla prestazione;
DICHIARAZIONI DI ADESIONE FACOLTATIVA ALLE POLIZZE COLLETTIVE DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver:
▪ preso consegna e preventiva conoscenza della copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) per i prodotti assicurativi Danni, dal DIP per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativo, dal DIP per i prodotti assicurativi multirischi, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal fac simile del presente Modulo di Adesione;
▪ letto, compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato:
▪ prende atto che Agos Ducato ha richiesto, per conto dei propri Clienti:
▪ a Xxxx Protezione S.p.A. una copertura assicurativa per il caso di morte per tutte le cause,
▪ a Vera Assicurazioni S.p.A. le coperture assicurative:
o invalidità totale permanente da infortunio o malattia,
o inabilità temporanea totale da infortunio o malattia,, in relazione ai Contratti di Apertura di Credito Revolving;
▪ dichiara di aderire alle Polizze Collettive indicate che prevedono il versamento di premi mensili calcolati secondo le modalità riportate nel Fascicolo Informativo. I premi assicurativi, sono versati per conto dell’Assicurato mensilmente da Agos Ducato alle Imprese di Assicurazione e quindi addebitati da Agos Ducato sul Conto Revolving o Carta di Credito dell’Assicurato e vengono rimborsati dall’Assicurato nei termini e con le modalità riportate nel Contratto di Apertura di Credito Revolving;
▪ conferma che tutte le dichiarazioni contenute nel presente Modulo di Adesione - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
▪ dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di assicurabilità riportati all’Art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ;
▪ prende atto che a fronte del pagamento del premio le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24 del giorno di primo utilizzo del Conto Revolving o Carta di Credito, a condizione che il Contratto di Apertura di Credito Revolving sia stato perfezionato;
▪ prende atto di poter recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso. L’eventuale Premio pagato, al netto delle eventuali imposte, verrà rimborsato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
DICHIARAZIONI SPECIFICHE:
Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, ex artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole riportate nelle Condizioni di Assicurazione:
Art.3: “Requisiti di Assicurabilità”; Art. 4: “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio”; Art. 5: “Decorrenza e durata della copertura assicurativa”; Art.6: “Diritto di recesso”; Art.7: “Limiti di indennizzo”; Art.10: “Beneficiari delle Prestazioni”; Art.11: “Denuncia del sinistro”; Art.19: “Cessione dei diritti”; Art.23: “Controversie”; Art.25: “Prestazioni Assicurate”; Art.26-31-35: “Esclusioni”; Art.30-34: “Indennizzo”.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
ADEGUATA VERIFICA
Si rammenta all’assicurato l’obbligo, ex art. 21 del D.lgs. 231/2007, di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’impresa di assicurazione e all’Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale, derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara:
• il beneficiario fa parte del proprio nucleo familiare o è convivente o ha rapporti d’affari con il sottoscritto;
• di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, confermando di essere il titolare effettivo dell'operazione.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
Dopo la sottoscrizione della Copertura Assicurativa, l’Assicurato può richiedere alle Imprese di Assicurazione le credenziali per l’accesso alla Sua area riservata (home insurance).
PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI RIFERITA ALL'ASSICURATO VERSO VERA ASSICURAZIONI S.p.A. – VERA PROTEZIONE S.p.A
Presa visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione da VERA ASSICURAZIONI S.p.A. – VERA PROTEZIONE S.p.A., garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati ai Contitolari riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento dei dati personali e particolari anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
Il sottoscritto, con la sottoscrizione presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali e particolari anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa anche da parte dei soggetti indicati nell’informativa, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale anche extra UE.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI VERSO AGOS DUCATO S.p.A.
Presa visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali messa a disposizione da AGOS DUCATO SPA e allegata al contratto di Finanziamento, con riferimento:
al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sulla salute, per le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa ivi indicate, e consapevole che il trattamento dei miei dati è necessario per dette finalità, qualora abbia richiesto di ottenere una copertura assicurativa, acconsento a tale trattamento.
DATA FIRMA DELL’ASSICURATO
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS N° 231 DEL 2 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. E AL REGOLAMENTO IVASS 5 DEL 21.07.14 TITOLARE EFFETTIVO
Art 2 comma 1 lett. y Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Titolare effettivo)
“1)La persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del presente Regolamento;”
Art 28 Regolamento IVASS n° 5 del 21.07.14 (Contratto per conto altrui)
“Nei casi in cui il rapporto continuativo si configuri come contratto per conto altrui, anche nella forma di polizza collettiva, il contraente assume la qualifica di cliente e l’assicurato, titolare dell’interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.”