Trattamento IVA e imposta sul valore aggiunto per il leasing di yacht
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Trattamento IVA e imposta
sul valore aggiunto per il leasing di yacht
Implicazioni dell’Imposta sul Valore Aggiunto
Lo yachting è un settore in costante crescita a Malta. Il dipartimento IVA di Malta ha redatto delle linee guida, attraverso le quali il tasso IVA sostenuto all’acquisizione di uno yacht può essere ridotto significativamente in base alla dimensione e ai mezzi di propulsione dello yacht. Un contratto di leasing deve essere concluso dal locatore (il proprietario dello yacht) con il quale quest’ultimo concede l’uso dell’imbarcazione al conduttore per un periodo di tempo limitato. Al termine del contratto di leasing, il conduttore può decidere di acquistare la barca a una percentuale del prezzo originale. Al termine del contratto di leasing, il conduttore diverrà il proprietario di uno yacht pagato in IVA dell’Unione Europea registrato a Malta.
Condizioni
Al fine di beneficiare delle linee guida concernenti il leasing di yacht occorre soddisfare determinate condizioni:
il proprietario dello yacht, vale a dire il locatario, deve essere una società di diritto maltese con un valido numero di Partita IVA di Malta.
il conduttore, tuttavia, può essere un cittadino Maltese o un cittadino o società estera.
il locatore e il conduttore devono siglare un contratto di leasing che non deve superare la durata di 36 mesi.
il contratto di leasing deve garantire una prima rata del leasing di valore equivalente al 50% del valore dello yacht e il locatore deve trarre un reale profitto da tale contratto di leasing.
l’imbarcazione deve trovarsi a Malta, possibilmente all’inizio del contratto di leasing oppure, in alternativa, al momento in cui l’opzione di acquisto viene esercitata; la presenza dello yacht a Malta in uno dei suddetti momenti è una condizione imposta dal dipartimento IVA e, di conseguenza, deve essere rispettata.
l’approvazione preventiva deve essere concessa per iscritto dal direttore generale XXX che deve confermare l’aliquota applicabile conformemente all’uso nelle acque territoriali dell’UE (in base alla dimensione e propulsione dello yacht), così come l’accettabilità del valore dello yacht come dichiarato. A tal fine, un certificato di valutazione dello yacht deve essere presentato unitamente alla richiesta di approvazione.
qualsiasi valore di acquisto al termine del contratto di leasing non dovrà essere inferiore al 1% del valore originale dello yacht e sarà soggetto all’aliquota standard dell’IVA al 18%.
la società di Malta realizza, come minimo, un profitto del 10% sulla transazione.
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Implicazioni IVA
Acquisto dello yacht
Il trattamento IVA all’acquisizione dello yacht da parte della società di Malta dipenderà dal fatto che lo yacht venga acquistato o meno a livello locale, acquistato da un altro stato membro dell’UE o importato a Malta da una società terza. In ognuna di queste tre situazioni, qualsiasi IVA dovuta potrà essere rimborsata qualora lo yacht debba essere usato per l’attività economica del locatore.
Nel caso in cui venga richiesta una prova dell’IVA connessa all’imbarcazione, può essere fornito un documento, previa richiesta, dai dipartimenti IVA come prova che l’acquisto dell’imbarcazione è stato dichiarato ai fini IVA a Malta. Quando lo yacht viene venduto a parti terze, l’IVA maltese fatturata sarà calcolata sulla somma pagata per l’acquisto dello yacht.
Locazione dello yacht
La locazione dello yacht è ritenuta essere una fornitura di servizi che hanno luogo a Malta dove lo yacht viene effettivamente messo a disposizione del cliente a condizione che il locatore sia una società di diritto maltese. Quindi, laddove lo yacht venga messo a disposizione del cliente a Malta, vale a dire lo stesso luogo in cui risiede il locatore, il luogo di fornitura sarà Malta.
Calcolo dell’IVA dovuta sul leasing
In vista delle difficoltà nella determinazione dell’esatto periodo di tempo che lo yacht trascorre all’interno e all’esterno delle acque territoriali dell’UE, le linee guida sul leasing di yacht stabiliscono che l’IVA sarà dovuta esclusivamente su una percentuale di locazione basata su un’ipotesi del tempo in cui lo yacht dovrebbe trovarsi all’interno delle acque territoriali dell’UE. Queste percentuali sono stabilite conformemente alla lunghezza della barca e ai mezzi di propulsione (motore o vela). L’aliquota standard di IVA al 18% viene applicata sulla percentuale stabilita di locazione, che si presume essere correlata all’uso della barca nelle acque territoriali dell’UE. La tabella riportata qui di seguito indica le porzioni percentuali stabilite conformemente al tipo di barca.
Tipo di barca | % di locazione IVA | Calcolo IVA | Aliquota UE |
Barca a vela o a motore superiore ai 24 metri di lunghezza | 30% | 30% del valore stimato x 18% | 5.40% |
Barca a vela o a motore di lunghezza compresa tra 20,01 e 24 metri | 40% | 40% del valore stimato x 18% | 7.20% |
Barche a motore di lunghezza compresa tra 16,01 e 24 metri | 40% | 40% del valore stimato x 18% | 7.20% |
Barca a vela o a motore di lunghezza compresa tra 10,01 e 20 metri | 50% | 50% del valore stimato x 18% | 9.00% |
Barche a motore di lunghezza compresa tra 12,01 e 16 metri | 50% | 50% del valore stimato x 18% | 9.00% |
Barche a vela fino a 10 metri di lunghezza | 60% | 60% del valore stimato x 18% | 10.80% |
Barche a motore di lunghezza compresa tra 7,51 e 12 metri | |||
(se registrate nel registro commerciale) | 60% | 60% del valore stimato x 18% | 10.80% |
Barche a motore fino a 7,5 | 90% | 90% del valore | 16.20% |
metri di lunghezza | stimato x 18% | ||
(se registrate nel registro | |||
commerciale) | |||
Barche alle quali è consentito navigare solo in acque protette | 100% | 100% del valore stimato x 18% | 18.00% |
Questo significa che l’aliquota standard dell’IVA al 18% viene addebitata solo sulla percentuale dei pagamenti di locazione. Quindi, per esempio, una barca a vela di lunghezza superiore a 24 metri si ritiene venga utilizzata per il 30% del tempo nelle acque territoriali dell’UE e per il 70% al di fuori di dette acque. L’IVA maltese dovrebbe essere addebitata dal locatore al conducente al 30% del valore dei pagamenti di locazione mensili.
Il dipartimento IVA emetterà un certificato di pagamento IVA a nome del conducente, come proprietario, suscettibile d’indicare che l’IVA è stata pagata integralmente. Ulteriori condizioni potrebbero essere imposte dal dipartimento IVA.
Esempio
Il Sig. Xxxxx costituisce una società a Malta (locatore) per acquistare una nave da diporto di 25 metri da un fornitore del Regno Unito. Il valore di mercato dello yacht è €1.000.000. La società esegue un contratto di leasing con il Xxxxxx Xxxxx (il conduttore) mediante il quale egli accetta di pagare il 50% del valore dello yacht alla data di siglatura del contratto di leasing. Il conduttore può essere un’altra società di diritto maltese. La durata del contratto di leasing è di 36 mesi. Il valore residuo (€500.000) più un profitto del 10% (€100.000) saranno pagati in uguali rate mensili per la durata del contratto di leasing, vale a dire rate da €16.667.
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Il conduttore ha la possibilità di acquistare la barca al termine del contratto di leasing a un prezzo che equivale al 1% del valore originale dello yacht, vale a dire €10.000.
Le implicazioni IVA sono le seguenti:
Nessuna implicazione IVA sull’acquisto dello yacht da parte del locatore dal fornitore del Regno Unito. IVA dovuta al pagamento del deposito del 50% = 50% X €1.000.000 X 30% X 18% = €27.000
IVA dovuta sulle 36 rate mensili = €16.667 X 36 mesi X 30% X 18% =
€32.400
IVA dovuta all’acquisto dello yacht al termine del contratto di leasing (opzionale) = €10.000 X 18% =
€ 1.800
L’IVA totale pagata è €61.200, vale a dire che l’aliquota IVA è pari al 6,12%
Implicazioni Imposta sul Reddito
Laddove il direttore generale (IVA) ritenga che gli accordi relativi al leasing dello yacht siano conformi alle linee guida emesse dal dipartimento IVA, il seguente trattamento fiscale deve essere adottato per ogni anno corrispondente alla durata del leasing:
al locatore viene addebitata la tassa esclusivamente sugli oneri finanziari annuali, vale a dire la differenza tra i pagamenti totali della locazione meno l’elemento capitale diviso per il numero di anni del leasing;
al conduttore è concessa una deduzione in relazione a (i) oneri finanziari; (ii) manutenzione; (iii) riparazione; e (iv) assicurazione;
al conduttore sono concesse detrazioni d’imposta in relazione allo yacht e alle sue parti se non può scegliere di trasferire le spese relative a usura e rottura sul locatore;
laddove il conduttore eserciti un’opzione di acquistare lo yacht al termine del contratto di leasing, il prezzo di acquisto ricevuto dal locatore sarà considerato essere di natura capitale e nessuna imposta sarà quindi esigibile dal locatore.
Una società di Malta sarà soggetta a imposta all’aliquota del 35%. Alla distribuzione di un dividendo agli azionisti della società di Malta, un rimborso fiscale sarà dovuto. Il rimborso viene pagato agli azionisti della società e ammonterà a 6/7 dell’imposta pagata dalla società Malta, risultante in una perdita di gettito fiscale a Malta del 5%.
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