DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Roma, 28 dicembre 2022 Prot. D22/72390
Pubblicato il
30 dicembre 2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL PRESIDENTE
Premessi
• la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali
Nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;
• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei Contratti Pubblici”, di
seguito il “Codice”.
Considerato che
- con Determina presidenziale del 26 ottobre 2021 (Prot. n. D21/17763), è stato affidato alla
Società “GREEN TOURS S.r.l.” (C.F./P.IVA: 13611391007), con sede legale in xxx xxxxx Xxxxxxxx,
x. 0 - 00000 Xxxx (XX), il “Servizio di agenzia viaggi per la prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, aerei e ferroviari, in favore del personale interno ed esterno del Fondo fino al 31 Dicembre 2022 - CIG n. 89091406E7” (di seguito anche il “Servizio”), per un importo massimo erogabile pari ad € 138.000.00 (centotrentottomila/00) comprensivo dei titoli di viaggio, vouchers alberghieri e tasse di soggiorno, servizi accessori rimborsabili, diritti e commissione di Agenzia che, sulla base dell’Offerta presentata in funzione di una stima di transazioni per tipologia di servizio, risulta essere pari a massimi € 2.569,00 (duemilacinquecentosessantanove/00), al netto di IVA di legge;
- in conseguenza dell’affidamento di cui in data 2 novembre 2021 è stato stipulato tra il Fondo e l’Affidataria “GREEN TOURS S.r.l.” regolare Contratto (Prot. n. D21/18319) per il Servizio in scadenza al 31 Dicembre 2022;
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- in vista della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D21/18319) è stata avviata una procedura di affidamento diretto previa consultazione degli Operatori economici specializzati iscritti all’Albo Fornitori del Fondo per individuare l’Operatore cui affidare, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, il “Servizio di agenzia viaggi per il Fondo For.Te. per la durata di 12 (dodici) mesi;
- rispetto al servizio attualmente in corso, prioritariamente incentrato su prenotazioni effettuate per spostamenti e alloggio con destinazione limitrofa all’attuale sede del Fondo, la procedura di affidamento indetta tiene conto che nei primi mesi del 2023 è stato pianificato il trasferimento della sede legale ed operativa del Fondo in Roma, xxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, x. 00 - 00000 (XX);
- è conveniente per il Fondo, considerata la capienza del contratto ancora in essere, nelle more del nuovo affidamento e tenuto conto del servizio e accordi già assunti con strutture alberghiere consolidate e in uso, che il Servizio venga assicurato dall’Agenzia attualmente affidataria, nelle more del trasferimento alla nuova sede legale;
Ritenuto che
- è indispensabile e conveniente per il Fondo per le motivazioni sopra esposte, al fine di garantire la continuità del servizio e nelle more dell’esito dell’indetta procedura per l’individuazione di un nuovo Affidatario, prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D21/18319) in corso di esecuzione con la società “GREEN TOURS S.r.l.”;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto
contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dall’accordo originario;
- la proroga è disciplinata dall’Art. 106, comma 11 del Codice che recita: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga […]. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
- il citato Contratto (Prot. n. D21/18319) prevede esplicitamente all’Art. 5 la possibilità per di proroga di durata dello stesso, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l’ANAC
ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al
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principio di continuità dell’azione amministrativa (Art. 97 Cost.), “nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall’ANAC nell’ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che “ la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)”;
Preso atto che
• le motivazioni sopra esposte, rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del Servizio (CIG n. 89091406E7), nelle more dell’esito dell’indetta procedura per l’individuazione di un nuovo Affidatario;
• il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la soluzione ritenuta più idonea;
• la società “GREEN TOURS S.r.l.”, per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell’applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto (Prot. n. D21/18319);
• è congruo stabilire, in ragione delle tempistiche ritenute necessarie per l’individuazione del nuovo Affidatario per il Servizio una proroga del termine contrattuale massima di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° Gennaio 2023, nei rispetto dei limiti di importo del contratto già stipulato, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della “GREEN TOURS S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora il Fondo abbia la possibilità di provvedere all’esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 28 febbraio 2022;
• non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall’ANAC, “quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
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Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D21/18319) per il servizio di agenzia viaggi per la prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, aerei e ferroviari, in favore del personale interno ed esterno del Fondo (CIG n. 89091406E7) con la “GREEN TOURS S.r.l.” (C.F./P.IVA: 13611391007), con sede legale in xxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxx (XX) agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell’esito dell’indetta procedura per l’individuazione di un nuovo Affidatario per il Servizio;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto, entro i limiti di importo già nello stesso definiti, è concessa per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° Gennaio 2023, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo, da esercitare con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della “GREEN TOURS S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora il Fondo abbia la possibilità di provvedere all’esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 28 febbraio 2022;
3. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 26 ottobre 2021 (Prot. n. D21/17763), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.
Il Presidente Xxxxx Xxxxx Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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