Premessa
Premessa
Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra parte e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art. 1556 C.C.)
Xxxxxxxx e sinonimi
Aggiudicatario: Appaltatore, Fornitore, Contraente, Ditta: Il soggetto, anche A.T.I., titolare di un contratto di fornitura con l’Azienda.
Azienda: Azienda Sanitaria di Pescara.
Conto deposito: Contratto estimatorio.
R.C.D. : Responsabile del Conto Deposito
CONTRATTO ESTIMATORIO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
A. Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta
……………… alla Azienda Sanitaria di Pescara del materiale di cui all’Accordo quadro stipulato in esito alla deliberazione del Direttore generale n. 755 del 23.7.2013, relativamente al lotto n. …………. .
B. L’Azienda si obbliga a pagare alla Ditta i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO ESTIMATORIO
Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e scadenza corrispondente a quella dell’Accordo quadro di cui al precedente punto 1.
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTO DEPOSITO (RCD)
A. Responsabile del Conto Deposito (RCD) per la U.O. di Ortopedia e traumatologia del P.O. di
è il dr. , sottoscrittore del presente contratto.
B. Il RCD sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata del contratto stesso ed in particolare:
✓ Gestirà la movimentazione del materiale come meglio specificato nei successivi articoli;
✓ Gestirà le scorte.
B. E’ consentito al RCD di delegare formalmente una persona di sua fiducia per le operazioni di movimentazione del materiale.
ART. 4 – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO
A. Il conto deposito verrà istituito presso
□ l’unità operativa interessata,
□ la sala operatoria del presidio di pertinenza
B. Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che la Ditta possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
C. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità residua non inferiore a ¾ della loro validità totale. La Ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
D. La Ditta provvede ad emettere un documento di trasporto con la causale “Conto Deposito” con indicazione del codice prodotto, della quanti tà e del lotto/matricola del prodotto consegnato. La bolla dovrà riportare inoltre l’indicazione dei codici CND e Repertorio di ogni dispositivo medico consegnato.
E. Il RCD, provvederà ad inoltrare alla Farmacia Ospedaliera competente, il dettaglio dei codici e delle misure dei prodotti oggetto del presente Contratto estimatorio.
F. Il RCD è tenuto al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere dal lui firmato per ricevuta ed inoltrato al Servizio Farmacia Ospedaliera unitamente all’elenco di cui al precedente punto E. . Nel caso di discordanze il RCD è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto riscontrato.
X. Xx Ditta si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
ART. 5 – IMPIANTO, REINTEGRO E FATTURAZIONE DEI MATERIALI PROTESICI
Entro la giornata successiva all’impianto/utilizzo il RCD provvederà nel seguente modo:
A. Comunicazione via fax alla Ditta con indicazione della data di impianto/utilizzo, del codice e del lotto/matricola utilizzato. Da tale momento decorrono i tempi relativi al reintegro del materiale utilizzato (48 ore solari). La Ditta è tenuta al reintegro integrale ed in unica soluzione del materiale utilizzato, salvo sporadici episodi. Il RCD è tenuto alla verifica della rispondenza del materiale reintegrato.
B. Invio al Servizio Farmacia Ospedaliera della scheda di impianto/utilizzo, debitamente compilata e firmata, con l’applicazione delle etichette in originale relativamente ad ogni prodotto impiantato. Per il materiale protesico Il Servizio Farmacia Ospedaliera curerà l’emissione dell’ordine per la sola fatturazione, che avverrà di norma entro il mese per i prodotti impiantati/utilizzati eseguiti nella prima quindicina del mese stesso, oppure entro il 15 del mese successivo per gli altri. In ogni riga d’ordine verranno indicati, oltre al prezzo, sia il codice del prodotto impiantato/utilizzato che il numero di lotto/matricola. La Ditta è tenuta all’indicazione del numero d’ordine sulle fatture, le quali dovranno tassativamente essere sempre distinte per ogni conto deposito e per ogni presidio.
ART. 6 – ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI
A. Con periodicità almeno semestrale, su iniziativa del fornitore, il personale della Ditta, previo appuntamento provvederà, in contraddittorio con l’RCD, ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenza dei prodotti giacenti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La Ditta è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso l’Azienda.
B. Al termine dell’incontro il RCD apporrà la propria firma sul tabulato redatto a cura della Xxxxx, la quale ne rilascerà copia al RCD.
C. In caso di discordanze la Ditta è tenuta alla formale comunicazione al Servizio Farmacia Ospedaliera e al RCD entro 10gg dalla verifica stessa. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi all’individuazione del prodotto mancante, con l’indicazione altresì della data e del numero di documento di trasporto dello stesso; inoltre la Ditta avrà cura di escludere da tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.
D. Il Servizio Farmacia Ospedaliera ed il RCD provvederanno al controllo dei dati e dei documenti in loro possesso, necessari all’individuazione di ogni possibile causa relativa alle differenze delle risultanze. Tali verifiche riguarderanno un periodo retroattivo massimo di 180 giorni. Il Servizio Farmacia Ospedaliera provvederà ad emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, oppure aprirà un contraddittorio con Xxxxx indicando le relative motivazioni.
E. In assenza di verifiche da parte della Ditta, la stessa sarà ritenuta responsabile per eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti nei depositi aziendali e ne sopporterà le relative conseguenze.
F. In assenza di verifiche e/o di comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite, il fornitore non potrà eccepire nulla rispetto alla situazione “de facto”.
ART. 7 – CUSTODIA DEI BENI
L’Azienda si impegna, attraverso l’RCD a:
X. Xxxxxxxxxx a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettati.
B. Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
L’Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.
ART. 9 – DISPONIBILITA’ DI BENI
A. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione.
B. E’ tassativamente vietato il trasferimento degli strumentari e/o set impiantabili tra i presidi ospedalieri aziendali.
ART. 10 – DIFETTI ED IMPERFEZIONI E OPERAZIONI DI RECALL
A. La Ditta rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
B. La Ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell’intervento (es. cause di non corretta sterilità).
C. La Ditta si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato il dispositivo oggetto di recall. In questo caso la Ditta fornitrice comunicherà il codice ed il lotto/matricola degli articoli in oggetto.
D. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell’’Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
1. attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente preso le unità operative, senza ulteriori addebiti economici;
2. per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.
ART. 11 – RESTITUZIONE DEI MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO
A. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda Sanitaria dovrà restituire alla Ditta fornitrice in condizioni di integrità e funzionabilità i prodotti non utilizzati e redigerà eventuale verbale attestante il buono stato degli stessi.
X. Xxx parti concordano che saranno ritirate dal fornitore esclusivamente le confezioni di vendita integre. Resta inteso che i prodotti che non presenteranno le suddette caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste contatto.
C. L’Azienda si riserva la possibilità di acquistare tutta la merce giacente in deposito alle condizioni previste dal contratto
D. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della ditta fornitrice.
E. Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce entro 15gg, decorsi i quali l’Azienda non sarà più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o danneggiamenti.
ART. 12 – REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà registrato solamente in caso d’uso ed in tal caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente contratto, sarà compente , in via esclusiva, il Foro di Pescara.
ART. 14 – RINVII
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme del Codice Civile ed al Capitolato di gara
Lì DATA
PER L’ AZIENDA SANITARIA LA DITTA FORNITRICE
DI PESCARA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o altra persona avente il potere di impegnare la ditta)